Nella città e nei centri abitati
l’altezza del fumaiolo del camino dell’appartamento
privata deve superare in altezza non solo la copertura
dell’edificio, ma anche quelle dei fabbricati adiacenti
per evitare danno o incomodo ai vicini.
Nella sentenza si legge:
In concreto è stata data quindi
applicazione all’articolo 64 del Regolamento di Igiene
del Comune di Roma, approvato con deliberazione n.7.395
del 12.11.1932 e succ. modifiche e integrazioni, secondo
il quale “Nella città e nei centri abitati i fumaioli
dovranno essere elevati al di sopra del fabbricato e,
ove questo sia più basso di quelli contigui, prolungati
sino ad una altezza sufficiente per evitare danno o
incomodo ai vicini”. Risulta evidente che la ratio di
tale norma sia quella di evitare che le canne fumarie
provochino immissioni nocive o comunque disturbo a terzi
e pertanto, laddove, come nel caso in esame, per la
peculiare configurazione architettonica a scaloni, lo
stabile abbia due o più piani di copertura di diverso
livello, le canne fumarie debbono innalzarsi oltre
l’ultimo piano al fine di evitare immissioni nocive a
terzi. Nel caso in esame, come risulta evidente dalla
documentazione fotografica depositata, il comignolo
dell’appellante, pur elevandosi oltre il piano in cui è
ubicato l’appartamento di sua pertinenza, ha però sbocco
proprio all’altezza del terrazzo dell’appartamento sito
al piano superiore, determinando quindi la concreta
possibilità di immissioni nocive nell’appartamento
medesimo. Con l’effetto che i rilievi contenuti nel
ricorso in appello sono ininfluenti e strumentali dal
momento che il provvedimento impugnato non si è basato
sulla erronea applicazione del Regolamento Edilizio del
Comune di Albano Laziale, ma sull’esatto rilievo che la
canna fumaria non supera il colmo dell’edificio. Ne
deriva che il provvedimento di inibizione, a seguito di
più approfondito esame, da parte dell’amministrazione,
della documentazione prodotta, appare giustificato dalla
necessità di adeguamento, come indicato, peraltro nella
stessa nota, a tutela delle disposizioni igieniche
sanitarie vigenti ed idoneamente motivato, a seguito
della attività di verifica operata dall’amministrazione
e dell’apporto partecipativo dell’interessato, senza che
possano trovare accoglimento i vizi dedotti da parte
istante.
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