Slitta dal 31 dicembre prossimo al
31 gennaio 2012 il termine ultimo per effettuare la
trasmissione delle informazioni richieste ai fini
dell’accertamento sintetico
Si amplia la platea dei soggetti
obbligati a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati
relativi ai contratti di leasing: ora, ufficialmente
interessati all’adempimento, sono anche gli operatori
commerciali che locano e/o noleggiano autovetture,
caravan, unità da diporto e aeromobili.
Con il provvedimento direttoriale
del 21 novembre, integrativo di quello dello scorso 5
agosto, viene specificato, inoltre che, nella stessa
comunicazione, trovano posto anche le informazioni
riguardanti cessioni e acquisti diversi dai leasing e
dai noleggi, di valore superiore a 3mila euro (dal 2011)
o 25mila euro (per il 2010). Per capirci, i dati
richiesti dallo “spesometro” (articolo 21 del Dl
78/2010).
E non è ancora tutto: la scadenza
unica stabilita per le comunicazioni relative agli anni
2009 e 2010, fissata in prima battuta al 31 dicembre
prossimo, slitta di un mese e si posiziona al 31 gennaio
2012. Questo per dare tempo sia ai tecnici dell’Agenzia
di adeguare il software di controllo, la cui piena
operatività è prevista a fine novembre, sia alle
società, che hanno ricevuto il questionario ex art. 32
primo comma, n. 4 e n. 8, Dpr 600/1973 e, non avendo
risposto, intendono farlo con la comunicazione, e agli
operatori commerciali, appena inseriti tra gli
obbligati, di informare il Fisco sui contratti
realizzati nel 2009 e 2010.
In un solo colpo, quindi,
l’Amministrazione finanziaria già “consapevole” delle
operazioni realizzate in materia di leasing da banche e
intermediari finanziari, sarà in grado di monitorare
anche quelle messe in atto dagli operatori commerciali
che noleggiano i descritti beni mobili e, nello stesso
tempo, riceverà le notizie, sui diversi “affari”
conclusi dai medesimi soggetti, utili ai fini dello
“spesometro”. Gli interessati dal provvedimento odierno,
dal canto loro, non saranno costretti a effettuare due
differenti adempimenti comunicativi.
Si ricorda, infine, che la
trasmissione della comunicazione deve avvenire, a
regime, entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento
ai contratti in essere nell’anno precedente (per
esempio, entro il 30 giugno 2012 per i contratti del
2011).
Paola Pullella Lucano |