Valboa Umberto
L’introduzione del contributo
unificato quale regime di tassazione giudiziaria per le
cause civili, introdotto con il D.P.R. 115 del 2002, se
da un lato, ha semplificato tutta una serie di
adempimenti e controlli in merito alla tassazione degli
atti giudiziari, dall’altro ha determinato notevoli
problematiche in merito alla corretta individuazione del
contributo unificato da applicare in funzione del valore
della causa. Al riguardo si segnalano i punti
fondamentali relativi ad un corretto sistema di
determinazione del valore della causa con i relativi
controlli a carico dell’ufficio giudiziario, alla luce
delle circolari ministeriali che regolano la materia.
In primis occorre segnalare che la
determinazione del valore della causa è disciplinata
codicisticamente, atteso che ai sensi dell’art. 10
c.p.c. il valore della causa si determina dalla domanda
in base agli artt. 11 e ss. c.p.c. Nel caso in cui
vengano proposte più domande nello stesso processo
contro la medesima persona le stesse si sommano tra loro
(vedasi anche Cass. 04.10.2001 n.10612) Orbene, l’
art.14 del D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 -
S.O. n. 126) ha posto l’obbligo a carico della parte
“che per prima si costituisce in giudizio, che deposita
il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi
esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per
l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati” di
precisare “nelle conclusioni dell'atto introduttivo,
anche nell'ipotesi di prenotazione a debito” il valore
del processo, determinato ai sensi del codice di
procedura civile. Analogo obbligo è posto per “La parte
che modifica la domanda o propone domanda
riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge
intervento autonomo, cui consegue l'aumento del valore
della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a
procedere al contestuale pagamento integrativo”.
In merito ai controlli dell’ufficio
giudiziario si rileva che l’art. 15 del D.P.R. 115/02,
nella sua versione ante modifica, ha posto a carico del
funzionario addetto all'ufficio i seguenti controlli “…
verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in
ordine al valore della causa, della ricevuta di
versamento e se l'importo risultante dalla stessa è
diverso dall'importo del corrispondente scaglione,
individuato sulla base della dichiarazione resa dalla
parte in ordine al valore della causa.” Pertanto, il
controllo dell’ufficio giudiziario era un controllo
meramente formale, fino alle modifiche apportate dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168 (GU n. 194 del 22/08/2005),
poiché si concretizzava nella verifica della
corrispondenza tra l'importo del contributo versato e la
fascia di valore dichiarato. Attesa la natura meramente
formale del suindicato controllo gli uffici giudiziari,
infatti, avevano più volte segnalato in passato che le
dichiarazioni di valore rese nell'atto introduttivo
indicano, non di rado, un valore manifestamente
inferiore al petitum. In tali casi la cancelleria non
aveva alcun potere di intervento, in quanto la
precedente formulazione dell'art. 14 T.U. limitava il
controllo sulla dichiarazione alla mera verifica formale
della corrispondenza tra l'importo del contributo
versato e la fascia di valore dichiarato. A seguito
delle suindicate segnalazioni il Ministero della
Giustizia ha precisato quanto segue: (con la circolare
del Dipartimento degli affari giustizia del 15.03.2006
(punto 8.1) e successiva risposta a quesito, del
Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari
di giustizia – Direzione Generale della Giustizia civile
– ufficio I, datata 10.03.2008) “La modifica dell'art.
15 del T.U., in particolare la soppressione dell'inciso
contenuto nell'ultima parte del secondo comma,
“individuato sulla base della dichiarazione resa dalla
parte in ordine al valore della causa”, ha, quindi, la
finalità di consentire al funzionario di cancelleria
anche un controllo in ordine all'effettivo valore della
causa ed al corrispondente contributo da versare.
Peraltro, al fine di agevolare la quantificazione del
valore della causa, si è escluso l'importo degli
interessi dal computo del valore della causa (art. 14,
comma 2, T.U.). La modifica dell'art. 248 T.U. è una
conseguenza della modifica introdotta all'art. 15 T.U.;
qualora l'importo versato risulterà inferiore a quello
dovuto, la cancelleria provvederà ad inviare l'invito al
pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal
raffronto tra il valore della causa, determinato ai
sensi dell'art. 10 c.p.c., ed il corrispondente
scaglione dell'art. 13, con l'espressa avvertenza che si
procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli
interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento
entro un mese.” Invero, si rappresenta come l’intervento
del Ministero della Giustizia sia stato successivo e
pienamente coerente alle modifiche, apportate dalle
legge 17 agosto 2005, n. 168 (GU n. 194 del 22/08/2005)
conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante
disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di
settori della pubblica amministrazione, all’art. 15 il
cui testo è sostituito dal seguente: "Art. 15 (L). -
(Controllo in ordine alla dichiarazione di valore ed al
pagamento del contributo unificato).- 1. Il funzionario
verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in
ordine al valore della causa oggetto della domanda e
della ricevuta di versamento; verifica inoltre se
l'importo risultante dalla stessa è diverso dal
corrispondente scaglione di valore della causa.
2. Il funzionario procede, altresì,
alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene
introdotta nel processo una domanda idonea a modificare
il valore della causa;"
In definitiva, a seguito delle
suindicate modifiche normative ed alle conseguenti
interpretazioni ministeriali, si è passati da un
controllo meramente formale ad un controllo
sull’effettivo valore della causa ed al corrispondente
contributo da versare. E’ chiaro che una corretta
dinamica dei rapporti tra personale amministrativo degli
uffici giudiziari e l’utenza, con particolare
riferimento agli avvocati, passa attraverso un filtro
indispensabile degli stessi consigli dell’ ordine
forense e allo loro attività di comunicazione e/o
informazione agli iscritti. Al riguardo si segnala, che
in tale ottica lo stesso Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Torino con nota del 27.04.2006 comunicava a
tutti gli iscritti le novità introdotte dalla legge 168
del 17.08.2005, in materia di contributo unificato, tra
cui “… anche il controllo dell’effettivo valore della
stessa e dal corrispondente contributo da versare”.
In merito al rapporto tra
dichiarazione di valore ex art. 14 e valore della causa
si rappresenta che la dichiarazione di valore ha effetti
solo fiscali non precludendo, la sua mancanza e/o un’
eventuale sua incoerenza rispetto al valore effettivo
della controversia, la ricezione dell’atto da parte del
funzionario giudiziario addetto né tantomeno lo
svolgimento del processo. A tal fine il D.P.R. 115/02 ha
disciplinato la procedura da seguire per l’integrazione
del contributo unificato, prevedendo in una prima fase
un invito bonario e in caso di mancata integrazione, in
una fase successiva, una ulteriore procedura che prevede
il passaggio degli atti all’ufficio recupero crediti.
D’altra parte il giudice assegnatario della causa non è
vincolato alla dichiarazione fiscale
dell’attore/ricorrente bensì al petitum..In definitiva
il valore della causa si determina in base al petitum e
la dichiarazione di valore deve, ovviamente,
corrispondere a quanto richiesto, in caso contrario si
innesca la procedura dell’invito all’integrazione del
C.U., essendosi superato il sistema di controllo
meramente formale della dichiarazione di valore, come
sopra rilevato, in base all’intervento normativo (legge
17 agosto 2005, n. 168 (GU n. 194 del 22/08/2005) e alla
successiva circolare ministeriale del Dipartimento degli
affari giustizia del 15.03.2006 (punto 8.1) e successiva
risposta a quesito, del Ministero della Giustizia –
Dipartimento per gli Affari di giustizia – Direzione
Generale della Giustizia civile – ufficio I, datata
10.03.2008).
La problematica della dichiarazione
del valore della causa successiva e/o sua precisazione è
stata affrontata dal Ministero della Giustizia
(Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione
Generale della Giustizia Civile – Ufficio I) con nota
del 29.09.2003 nella quale si evince che “…la
precisazione sul valore della causa formulata
successivamente all'atto introduttivo, purché
sottoscritta dal difensore e presentata al momento
dell'iscrizione a ruolo, deve considerarsi come una
formale integrazione dell'atto introduttivo del giudizio
e, come tale, validamente preordinata ad individuare lo
scaglione di valore del processo al fine di determinare
l'importo del contributo unificato da versare. La
predetta dichiarazione deve, ovviamente, essere inserita
nel fascicolo d'ufficio (art. 168 c.p.c.).” Ancora la
suddetta risposta a quesito precisa: “Orbene, deve
ritenersi che, seppure l'art. 14 T.U. faccia espresso
riferimento alla "dichiarazione resa nelle conclusioni
dell'atto introduttivo", possa considerarsi valida la
dichiarazione di valore del procedimento resa al di
fuori dell'atto introduttivo, purché la medesima sia
antecedente all'iscrizione a ruolo della causa e sia
sottoscritta dal difensore.” Pertanto, dalla suindicata
nota del Ministero della giustizia emerge la possibilità
di una precisazione del valore della causa formulata
successivamente all’atto introduttivo del giudizio in
presenza di due condizioni: a) sottoscrizione da parte
del difensore; b) presentazione al momento
dell’iscrizione a ruolo. Da ciò emerge che la
dichiarazione di precisazione del valore della domanda
successiva rispetto al momento dell’iscrizione a ruolo è
irrilevante in base alla suindicata circolare
ministeriale, dovendo, si ripete, la stessa essere
“…presentata al momento dell’iscrizione a ruolo”. |