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Il mantenimento del figlio maggiorenne: chi deve agire? Avv. Patrizia D'Arcangelo   

 

 

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Con la l. 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di affidamento condiviso, è stato introdotto l’art. 155 quinquies c.c., il cui comma 1, in particolare, statuisce che «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto».

Va obiettivamente osservato che la succitata disposizione legislativa è da una parte positiva per aver inequivocabilmente attestato l’esistenza di un diritto al mantenimento del figlio che abbia raggiunto la maggiore, ma, da un altro punto di vista, ha originato alcuni contrasti di tipo processuale in seno alla dottrina ed alla giurisprudenza. In particolare, inizialmente, ci si è chiesti se esclusivamente al figlio maggiorenne vada riconosciuta la legittimazione ad agire contro il genitore inadempiente o se, diversamente, possa riconoscersi comunque una legittimazione concorrente tra il figlio maggiorenne e l’altro genitore convivente.

Oggi predomina certamente il secondo orientamento.

Al riguardo cito un’interessante sentenza del Tribunale di Modena resa il 27.1.2011:

“a) la pretesa di mantenimento del figlio maggiorenne si fonda sugli artt. 148 e 155 quinquies C.c., ed è oggetto di una domanda da proporsi nelle forme del giudizio ordinario di cognizione (cfr., di recente: Trib. Bari, I, 12/11/09, n. 3421. secondo cui: “è consentito al figlio di agire direttamente per gli alimenti nei confronti del genitore al di fuori del circuito delle modifiche camerali delle condizioni dì divorzio (ad esempio nel caso di raggiunta autonomia economica con perdita del diritto al mantenimento e di successiva perdita della medesima indipendenza e carne sopravvenute). Tuttavia l’obbligo alimentare è pacificamente considerato come un minus rispetto a quello di mantenimento, che costituisce una nozione più ampia la quale comprende l’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, l’assistenza morale e materiale, nonché l’opportuna predisposizione, fin quando le legittime esigenze dèi figli lo richiedano, di una stabile organizzazione domestica. Pertanto, se è documentata fa persistenza del più ampio obbligo di mantenimento in forza della mai modificata sentenza di divorzio, l’avente diritto, ove intenda conseguire il mantenimento od il suo semplice aggiornamento, deve agire nei confronti dell’obbligato ex art. 9 legge sul divorzio in sede camerale, in quanto, se invece intende ottenere gli alimenti al di fuori dell’anzidetto obbligo, incorrerà nella inammissibilità della domanda, essendo già concessogli il più ampio diritto al mantenimento con l’assegno stabilito in sede divorziale”);

b) l’art. 155 quinquies C.c., è, infatti, norma che non esclude il diritto del genitore convivente con prole maggiorenne non autosufficiente di continuare a percepire l’assegno di contributo al mantenimento, dal momento che la disposizione di natura sostanziale contenuta nella norma configura un’obbligazione alternativa che dà luogo, nella ricorrenza del presupposto necessario della convivenza, ad una legittimazione concorrente del genitore, che conserva la legittimazione a chiedere l’assegno nei confronti dell’altro genitore, legittimazione destinata però a venire meno qualora il figlio, non più inerte, richieda direttamente il pagamento dell’assegno; tuttavia la stessa norma, se pure ha introdotto la possibilità di emettere un provvedimento a favore di un terzo quando l’avente diritto non sia stato parte processuale del procedimento di separazione o di divorzio, e se ha l’ulteriore effetto di individuare come unico avente diritto – e dunque legittimato processuale in via ordinaria – il figlio maggiorenne non autosufficiente e non convivente con altro genitore, non assume la valenza procedurale di attribuire una legittimazione processuale autonoma nei processi di separazione e divorzio, nei quali viene stabilito il regime di contribuzione (cfr.: Trib. Modena, 17/10/07), e quindi nemmeno nei processi di revisione, nei quali detto regime viene modificato (cfr.: Trib. Modena, 27/10/09);

c) nel caso in cui, come nella specie, il figlio maggiorenne, già autosufficiente, perda la raggiunta autonomia e intenda svolgere pretese di mantenimento nei confronti di genitore con lui non convivente, è in prima persona l’unico legittimato attivo, non essendo la condizione di convivenza idonea a ripristinare in capo al genitore convivente con detto figlio maggiorenne la perduta legittimazione attiva, che persiste solo nel menzionato caso di perdurante convivenza con prole economicamente non autosufficiente; in proposito questo stesso organo ha in passato espresso l’orientamento secondo cui: “ai fini della richiesta di attribuzione o modificazione del contributo dopo il raggiungimento della maggiore età, l’elemento della coabitazione con il figlio divenuto ormai maggiorenne è necessario presupposto della legittimazione attiva del genitore” (cfr.: Trib. Modena, 5/9/07)”.

 

 

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