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AGEVOLARE UN REATO CONFIGURA CONCORSO?" -MAZZON Riccardo-Persona e danno.it

 

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Recente giursiprudenza, nell'affrontare la problematica relativa al “minimum” richiesto al compartecipe affinché si possa ragionare di contributo obiettivamente rilevante, ha formalmente ribadito il concetto secondo cui tale contributo non necessiterebbe di effettiva efficacia causale, volendo distinguere quest'ultimo concetto da quello di contributo meramente agevolatore:
“ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore”.
Cassazione penale, sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 15264 L. e altro Guida al diritto 2009, 21 92 (SOLO MASSIMA)
Nello spiegare, peraltro, quale sia il significato da attribuire al citato contributo agevolatore, la Suprema Corte utilizza però locuzioni
“e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti”
Cassazione penale, sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 15264 L. e altro Guida al diritto 2009, 21 92 (SOLO MASSIMA)
che, lungi dal dissolvere i dubbi circa la necessità o meno che il contributo del concorrente necessiti di forza eziologica, li amplifica, specie considerando quanto sopra riferito circa la necessità di avere a mente tanto che l'evento di riferimento è pur sempre l'evento “hic et nunc”, quanto come il problema della causalità vada sempre riportato nel suo ambito naturale, che è quello della probabilità.
Si valuti, inoltre, l'affermazione, utilizzata dalla Corte, “...che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato...” con quanto sostenuto, ad esempio, dalla teoria c.d. dell'imputazione obiettiva dell'evento (cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011).

 

 

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