Recente
giursiprudenza, nell'affrontare la problematica relativa
al “minimum”
richiesto al compartecipe affinché si possa ragionare di
contributo
obiettivamente rilevante, ha formalmente
ribadito il concetto secondo cui tale contributo non
necessiterebbe di effettiva efficacia causale, volendo
distinguere quest'ultimo concetto da quello di
contributo meramente
agevolatore:
“ai fini della configurabilità del concorso di persone
nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza
non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come
condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la
forma di un contributo agevolatore”.
Cassazione penale, sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 15264
L. e altro Guida al diritto 2009, 21 92 (SOLO MASSIMA)
Nello spiegare, peraltro, quale sia il significato da
attribuire al citato contributo agevolatore, la Suprema
Corte utilizza però locuzioni
“e cioè quando il reato, senza la condotta di
agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con
maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva
che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di
partecipazione si manifesti in un comportamento
esteriore idoneo ad arrecare un
contributo
apprezzabile alla commissione del reato,
mediante il rafforzamento del proposito criminoso o
l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che
il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a
facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità
della produzione del reato, perché in forza del rapporto
associativo diventano sue anche le condotte degli altri
concorrenti”
Cassazione penale, sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 15264
L. e altro Guida al diritto 2009, 21 92 (SOLO MASSIMA)
che, lungi dal dissolvere i dubbi circa la necessità o
meno che il contributo del concorrente necessiti di
forza eziologica, li amplifica, specie considerando
quanto sopra riferito circa la necessità di avere a
mente tanto che l'evento di riferimento è pur sempre
l'evento “hic
et nunc”, quanto come il problema della
causalità vada sempre riportato nel suo ambito naturale,
che è quello della probabilità.
Si valuti, inoltre, l'affermazione, utilizzata dalla
Corte, “...che il partecipe, per effetto della sua
condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia
aumentato la possibilità della produzione del reato...”
con quanto sostenuto, ad esempio, dalla teoria c.d.
dell'imputazione obiettiva dell'evento (cfr., amplius, "Il
concorso di reati e il concorso di persone nel reato",
Cedam 2011).
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