La riforma
dei meccanismi di sostegno alle energie rinnovabili
regge sul presupposto di rendere il sistema di incentivi
più efficiente e meno costoso per famiglie e imprese. Ma
così non sembra, almeno nella transizione. La strada per
ridurre i costi del sussidio è un vero riordino delle
politiche di promozione della crescita. Che consideri la
relazione tra energia primaria e applicazioni d'uso e la
relazione tra energia rinnovabile prodotta e consumata.
Oltre a rendere evidente il costo del sussidio.
L'attenzione del mercato continua a essere catalizzata
sul costo del
sussidio alle rinnovabili elettriche e,
in particolare, sull'effetto indotto dalla forte
crescita di impianti fotovoltaici sulla spesa dei
consumatori per sostenere l'energia solare.
(1) Tuttavia, è bene osservare il quadro in una giusta
dimensione.
LA
POLEMICA SUI COSTI DELLE RINNOVABILI
Il
rumoreggiare sul
fotovoltaico
è forse eccessivo se si considera che nel 2010, su un
costo complessivo del sussidio alle rinnovabili
elettriche di circa 3,4 miliardi di euro (125 euro per
MWh consumato), solo il 24 per cento è imputabile al
solare fotovoltaico.
(2)
È vero che il fotovoltaico ha un costo del sussidio
mediamente superiore ad altre energie rinnovabili (410
€/MWh contro una media di 125) e soprattutto che tale
costo è in Italia superiore rispetto ad altri paesi
europei. Nel 2010, contro una spesa italiana di 410
€/MWh per sussidio al solare fotovoltaico tradizionale
(cristallino, ndr), in Germania i consumatori hanno
speso ben la metà (210 €/MWh), i francesi 370 M€/kWh,
spagnoli e inglesi 380 €/MWh. Oltre a un riallineamento
del sussidio al costo, è necessario che gli incentivi
vengano rivisti anche per rallentare fenomeni
speculativi di installazione di soluzioni poco
efficienti e soprattutto per non ostacolare l'ingresso
nel mercato delle innovazioni incrementali che
caratterizzano fortemente lo sviluppo della tecnologia
fotovoltaica mondiale.
Tuttavia, è altrettanto vero che se le altre tecnologie
pesano di più sulla spesa complessiva (nel 2010 come
visto il 76 per cento) bisognerebbe prestargli molta più
attenzione. Il decreto legislativo, come detto nel
precedente articolo,
annulla il meccanismo dei
certificati verdi
prevedendo il passaggio alle aste al ribasso, a partire
dal 2012. (3)
Determina, altresì, un periodo di
transizione
2011-2015, in cui il meccanismo resta in vigore, ma ne
cambiano le regole. La modifica, con una mossa a
sorpresa, ha probabilmente innalzato il costo del
sussidio nel periodo di transizione. Il decreto,
infatti, conferma l'obbligo di ritiro da parte di Gse
dei certificati verdi eccedenti per il rispetto della
quota
d'obbligo a carico dei
produttori/importatori convenzionali, prevedendo che il
prezzo di ritiro sia pari al 78 per cento di 180 euro -
prezzo dell'energia nel mercato e non più al prezzo
medio dei certificati verdi scambiati in passato.
Pertanto il costo del sussidio delle eccedenze sarà più
alto rispetto a quello registrato nel 2008-2010 a
regolazione vigente prima del decreto.
(4)
Una bella sorpresa e ci chiediamo quanto consapevole
considerando che l'articolo 45, comma 3, della legge
122/10 prevedeva che “al fine di contenere gli oneri
generali gravanti sulla spesa energetica di famiglie e
imprese (…) con decreto del Mse, sentita l'Aeeg (ma è
stata sentita?) (…) si assicura che l'importo
complessivo derivante dal ritiro da parte di Gse dei
certificati delle produzioni in eccedenza, a decorrere
dall'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto
a quello relativo alle competenze 2010 (…)”.
Tuttavia, nel 2010 il prezzo di ritiro era pari al
prezzo di scambio dei certificati verdi degli anni
precedenti e non al prezzo di vendita dei Cv nella
titolarità di Gse, cioè al prezzo massimo di scambio in
caso di eccesso di domanda rispetto all'offerta. Si
tratta di una differenza di ben 24 €/MWh, un
aumento del 27 per
cento del prezzo di ritiro dei
certificati in eccedenza. Probabilmente è stata
rallentata almeno nel breve la crescita del
fotovoltaico, ma è stata altresì aperta una strada per
accelerare, da qui al 2015, quella delle altre
tecnologie.
CONCILIARE STRATEGIA DI CRESCITA ED EFFICIENZA
Il
decreto ribadisce che la strategia italiana di sviluppo
delle rinnovabili è segnata dagli
accordi europei
ratificati con la direttiva 2009/28/Ce
(il decreto Romani): nell'arco dei prossimi
dieci-quindici anni l'Italia dovrà coprire il
17-20 per cento
del proprio consumo finale di energia con
fonti rinnovabili.
Il consumo energetico riguarda tutte le applicazioni e
usi: il riscaldamento, il raffrescamento, il carburante
per auto, l'illuminazione, l'alimentazione di processi
industriali, e non solo l'elettricità come troppo spesso
sembra dalle opinioni che emergono nel nostro paese
quando si discute di rinnovabili.
È chiaro che un obiettivo di questa dimensione, laddove
i costi delle rinnovabili risultassero più elevati
rispetto al mercato dell'energia (in assenza di
sussidi), non può e non deve essere perseguito a
qualsiasi costo. Soprattutto oggi, quando la situazione
è diversa dal passato in quanto: a) è possibile
sfruttare una
pluralità di risorse (sole, vento,
acqua, calore geotermico) ma anche prodotti della
riconversione agricola, rifiuti, scarti dell'industria e
dell'agricoltura con rendimenti energetici interessanti
e una maggiore efficienza derivante dall'integrazione
(si pensi alla co e tri generazione); b) le tecnologie
rinnovabili sono molto meno costose rispetto al passato;
c) i mercati dei prodotti e finanziari delle rinnovabili
sono in generale molto più maturi; d) il decisore
politico ha molte più informazioni e numerosi esempi
internazionali a cui fare riferimento nelle scelte sulle
misure di sostegno.
La strada maestra per ridurre i costi del sussidio, non
limitando l'obiettivo di sviluppo degli investimenti in
rinnovabili, è una riforma vera delle politiche di
promozione della crescita.
Una
riforma che, anziché procedere per “tentativi” (numerose
modifiche e forte discontinuità nei contenuti) e con una
logica a “spezzatino” (che accontenta/scontenta
operatori in specifici mercati delle tecnologie o delle
applicazioni) abbia una
visione d'insieme,
almeno in tre direzioni:
- la relazione tra energia primaria e
applicazioni d'uso, smettendola una volta per tutte di
guardare solo alla generazione elettrica;
- la relazione tra energia rinnovabile prodotta
e quella consumata prestando interesse al bilancio
dell'energia (rendimento, trasformazione, rete) e al
consumatore (informazione, certificazione di qualità,
green pricing);
- ultima direzione, ma non per importanza,
rendere evidente il costo del sussidio che la
collettività (sotto forma di maggiori prezzi finali o di
aggravio in componenti dedicate della bolletta
energetica) dovrà sostenere nel breve e lungo termine
per continuare il percorso di crescita delle rinnovabili
nelle proprie “scelte” di consumo. Condizione che rende
necessaria l'integrazione delle quantità di sviluppo
previste nel piano nazionale di azione con la
valutazione economica della crescita da parte del
regolatore.
(1)Gli
incentivi riconosciuti agli impianti fotovoltaici
(cosiddetto Conto energia) sono erogati da Gse in
relazione all'energia elettrica prodotta,
indipendentemente dall'uso, e sono interamente
recuperati attraverso la componente A3 della tariffa
elettrica, applicata a famiglie e imprese.
(2)
Nel 2010 la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili incentivata a livello nazionale deriva da
quattro meccanismi di sostegno: a) il conto energia per
la produzione da impianti solari fotovoltaici; b) il
meccanismo della quota d'obbligo con mercato dei
certificati verdi per la produzione da impianti
alimentati da tutte le fonti rinnovabili di medio-grandi
dimensioni; c) la tariffa onnicomprensiva per la
produzione da impianti a qualsiasi fonte di piccole
dimensioni; d) la tariffa di acquisto dell'energia
prodotta dagli impianti rinnovabili in convenzione
cosiddetta Cip6.
(3)
Si consideri che il meccanismo dei certificati verdi
origina l'ammontare più elevato di spesa per il sostegno
al consumo di elettricità rinnovabile (circa il 46 per
cento nel 2010).
(4)
L’aumento dell’energia soggetta a obbligo ricadente sui
produttori di energia convenzionale, per effetto
dell’inclusione delle importazioni (prevista dal 2012 ex
c. 2 art. 25, del nuovo decreto), è in grado di
compensare solo in minima parte la graduale riduzione
della quota d’obbligo nel periodo transitorio 2013-2015.
Tale condizione, unitamente a una crescita dei
certificati verdi in scadenza e in contrattazione,
aumenterà la quantità di energia ritirata da Gse.
1
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TITOLO
I
FINALITA’ E OBIETTIVI
Art.1
(Finalità)
1. Il
presente decreto, in attuazione della direttiva
2009/28/CE e nel rispetto dei criteri
stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli
strumenti, i meccanismi, gli incentivi e
il
quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari
per il raggiungimento degli obiettivi
fino al
2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti
rinnovabili sul consumo
finale
lordo di energia e di quota di energia da fonti
rinnovabili nei trasporti. Il presente
decreto
inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici
tra gli Stati membri, ai progetti
comuni
tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie
di origine, alle procedure
amministrative, all’informazione e alla formazione
nonché all’accesso alla rete elettrica per
l’energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di
sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.
Art.2
(Definizioni)
1. Ai
fini del presente decreto legislativo si applicano le
definizioni della direttiva 2003/54/
CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2003.
Si applicano inoltre le
seguenti definizioni:
a)
«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da
fonti rinnovabili non fossili, vale
a dire
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica,
idrotermica e oceanica, idraulica,
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas;
b)
«energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria
ambiente sotto forma di calore;
c)
«energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma
di calore nella crosta
terrestre;
d)
«energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque
superficiali sotto forma di
calore;
e)
«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui di origine biologica
provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze
vegetali e animali), dalla silvicoltura
e dalle
industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura,
gli sfalci e le potature
provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la
parte biodegradabile dei rifiuti
industriali e urbani;
f)
«consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici
forniti a scopi energetici
all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi,
compresi i servizi pubblici, all'agricoltura,
alla
silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di
elettricità e di calore del settore
elettrico per la produzione di elettricità e di calore,
incluse le perdite di elettricità e di
calore
con la distribuzione e la trasmissione;
g)
«teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la
distribuzione di energia termica in
forma
di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o
più fonti di produzione verso
2
una
pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il
riscaldamento o il raffreddamento di
spazi,
per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua
calda sanitaria;
h)
«bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici
diversi dal trasporto, compresi
l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento,
prodotti dalla biomassa;
i)
«biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i
trasporti ricavati dalla biomassa;
l)
«garanzia di origine»: documento elettronico che serve
esclusivamente a provare ad
un
cliente finale che una determinata quota o un
determinato quantitativo di energia
sono
stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto
all'articolo 3, paragrafo 6, della
direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di
cui all’articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007,
n. 125;
m)
«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»:
edificio che ricade in una delle
seguenti categorie:
i)
edificio esistente avente superficie utile superiore a
1000 metri quadrati, soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro;
ii)
edificio esistente soggetto a demolizione e
ricostruzione anche in manutenzione
straordinaria;
n)
«edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale
la richiesta del pertinente titolo
edilizio, comunque denominato, sia stata presentata
successivamente alla data di
entrata
in vigore del presente decreto;
o)
«biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili
avente caratteristiche e
condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas
metano e idoneo alla immissione
nella
rete del gas naturale;
p)
«regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo
applicato da uno Stato
membro
o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso
delle energie da fonti
rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a
cui possono essere vendute o
aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie
rinnovabili o altri mezzi, il
volume
acquistato di dette energie. Comprende, non in via
esclusiva, le sovvenzioni agli
investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le
restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno
all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi
quelli che usano certificati verdi, e i
regimi
di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe
di riacquisto e le sovvenzioni;
q)
«centrali ibride»: centrali che producono energia
elettrica utilizzando sia fonti non
rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli
impianti di co-combustione, vale a dire gli
impianti che producono energia elettrica mediante
combustione di fonti non rinnovabili e
di
fonti rinnovabili;
Art. 3
(Obiettivi nazionali)
1. La
quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul
consumo finale lordo di energia
da
conseguire nel 2020 è pari a 17 per cento.
2.
Nell’ambito dell’obiettivo di cui al comma 1, la quota
di energia da fonti rinnovabili in
tutte
le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno
al 10 per cento del consumo
finale
di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.
3
3. Gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una
progressione temporale
coerente con le indicazioni dei Piani di azione
nazionali per le energie rinnovabili
predisposti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva
2009/28/CE.
4. Le
modalità di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2
e 3 sono indicate nell’allegato
1.
TITOLO
II
PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI
CAPO I
AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Art. 4
(Principi generali)
1. Al
fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e
il conseguimento, nel rispetto del
principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni,
degli obiettivi di cui all’articolo 3, la
costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili sono
disciplinati secondo speciali procedure amministrative
semplificate, accelerate,
proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche
caratteristiche di ogni singola
applicazione.
2.
L’attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un
criterio di proporzionalità:
a)
dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387,
come modificato dall’articolo 5 del presente decreto;
b)
dalla procedura abilitativa semplificata di cui
all’articolo 6, ovvero
c)
dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia
libera di cui all’articolo 6, comma
11.
3. Al
fine di evitare l’elusione della normativa di tutela
dell’ambiente, del patrimonio
culturale, della salute e della pubblica incolumità,
fermo restando quanto disposto dalla
Parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e, in
particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto
attiene all’individuazione degli impianti
e al
convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province
autonome stabiliscono i casi
in cui
la presentazione di più progetti per la realizzazione di
impianti alimentati da fonti
rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree
contigue sono da valutare in termini
cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto
ambientale.
4. I
gestori di rete, per la realizzazione di opere di
sviluppo funzionali all'immissione e al
ritiro
dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non
inserite nei preventivi di
connessione, richiedono l'autorizzazione con il
procedimento di cui all'articolo 16,
salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi
di sviluppo delle reti e di sviluppo
degli
impianti di produzione.
5. Per
gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei
rifiuti, è fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni.
4
6. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono stabilite specifiche procedure
autorizzative,
con
tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i
casi di
realizzazione di impianti di produzione da fonti
rinnovabili in sostituzione di altri impianti
energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.
Art. 5
(Autorizzazione Unica)
1.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la
costruzione e l'esercizio degli impianti
di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti, nonché le
modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono
soggetti all’autorizzazione unica di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 come modificato dal
presente articolo, secondo le modalità procedimentali e
le condizioni previste dallo stesso
decreto
legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate
ai sensi del comma 10 del
medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni
delle Regioni e delle Province
autonome.
2.
All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387
del 2003, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica
di
assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine
massimo per la conclusione del
procedimento unico non può essere superiore a novanta
giorni, al netto dei tempi previsti
dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, per
il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale».
3. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previa intesa con la Conferenza
unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di
fonte, gli interventi di modifica
sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il
rinnovo
dell’autorizzazione unica in caso di modifiche
qualificate come sostanziali ai sensi
del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino
all’emanazione del decreto di cui al
periodo
precedente non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui
all’articolo 6 gli interventi da realizzare sugli
impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici
esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non
comportano variazioni delle
dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria
delle strutture e dell'area destinata ad
ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.
Restano ferme, laddove previste, le
procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione
di impatto ambientale di cui al
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a
biomassa, bioliquidi e biogas
non
sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e
quelli totali che non modifichino la
potenza
termica installata e il combustibile rinnovabile
utilizzato.
4.
Qualora il procedimento di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 sia
delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle
Regioni, secondo modalità
stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle
autorizzazioni rilasciate.
5
5. Le
disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre
2003,
n. 387 come modificato dal comma 2 del presente
articolo, si applicano ai
procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 6
(Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per
gli impianti alimentati da energia
rinnovabile)
1.
Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di
accisa sull’energia elettrica, per
l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai
paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi
dell’articolo 12, comma 10 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui ai
commi
seguenti.
2. Il
proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità
sugli immobili interessati
dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune,
mediante mezzo cartaceo o in
via
telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli
opportuni elaborati progettuali, che attesti la
compatibilità del progetto con gli strumenti
urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e
la non contrarietà agli strumenti
urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Alla
dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la
connessione redatti dal gestore
della
rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso
nelle materie di cui al comma 4
dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
tali atti non siano allegati alla
dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati
tecnici richiesti dalle norme di settore e
si
applica il comma 5.
3. Per
la procedura abilitativa semplificata si applica, previa
deliberazione del Comune e
fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
regionali di cui al comma 9, quanto
previsto dal comma 10, lettera
c),
e dal comma 11 dell’articolo 10 del decreto-legge 18
gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68.
4. Il
Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia
riscontrata l'assenza di una o
più
delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica
all'interessato l'ordine motivato
di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; è
comunque salva la facoltà di ripresentare la
dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il
Comune
non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il
termine di trenta giorni
dalla
data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2,
l’attività di costruzione deve
ritenersi assentita.
5.
Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all’ultimo periodo del comma 2, che
rientrino nella competenza comunale e non siano allegati
alla dichiarazione, il Comune
provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso,
entro il termine per la conclusione
del
relativo procedimento fissato ai sensi dell’articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non
sono resi entro il termine di cui al
periodo
precedente, l’interessato può adire i rimedi di tutela
di cui all’articolo 117 del
decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l’attività di
costruzione e di esercizio degli
6
impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di
amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti
non siano allegati alla dichiarazione,
l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli
d’ufficio ovvero convoca, entro venti
giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza
di servizi ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni. Il
termine
di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla
acquisizione degli atti di
assenso
ovvero fino all’adozione della determinazione motivata
di conclusione del
procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter,
comma 6-bis,
o all’esercizio del potere
sostitutivo ai sensi dell’articolo 14-quater,
comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990,
n. 241.
6. La
realizzazione dell’intervento deve essere completata
entro tre anni dal
perfezionamento della procedura abilitativa semplificata
ai sensi dei commi 4 o 5. La
realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è
subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune
la data di ultimazione dei lavori.
7. La
sussistenza del titolo è provata con la copia della
dichiarazione da cui risulta la data
di
ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di
quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato,
nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari.
8.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale,
che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si
attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione,
nonché ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente
alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento
catastale.
9. Le
Regioni e le Province autonome possono estendere la
soglia di applicazione della
procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza
nominale fino ad 1 MW elettrico,
definendo altresì i casi in cui, essendo previste
autorizzazioni ambientali o paesaggistiche
di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la
realizzazione e l’esercizio
dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate
all’autorizzazione unica di cui
all’articolo 5. Le Regioni e le Province autonome
stabiliscono altresì le modalità e gli
strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse
Regioni e Province autonome le
informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche
per le finalità di cui all’articolo 16, comma 2.
Con le
medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e
le Province autonome
prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri
istruttori commisurati alla potenza
dell’impianto.
10. I
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo
sono
regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per
il proponente la possibilità di
optare
per la procedura semplificata di cui al presente
articolo.
11. La
comunicazione relativa alle attività in edilizia libera,
di cui ai paragrafi 11 e 12 delle
linee
guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del
decreto legislativo 29 dicembre
2003,
n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e
modalità, agli impianti ivi
previsti. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere il regime della
comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti
di impianti alimentati da fonti
rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché
agli impianti fotovoltaici di
7
qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta
salva la disciplina in materia di
valutazione di impatto ambientale e di tutela delle
risorse idriche.
Articolo 7
(Regimi
di autorizzazione per la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili)
1. Gli
interventi di installazione di impianti solari termici
sono considerati attività ad edilizia
libera
e sono realizzati, ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo 30
maggio
2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via
telematica, dell’inizio dei lavori
da
parte dell’interessato all’amministrazione comunale,
qualora ricorrano congiuntamente
le
seguenti condizioni:
a)
siano
installati impianti aderenti o integrati nei tetti di
edifici esistenti con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i
cui componenti non modificano
la
sagoma degli edifici stessi;
b)
la
superficie dell'impianto non sia superiore a quella del
tetto su cui viene realizzato;
c)
gli
interventi non ricadano nel campo di applicazione del
codice dei beni culturali e
del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive
modificazioni.
2. Ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera
a),
e dell’articolo 123, comma 1, del testo unico
delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli
interventi di installazione di impianti
solari
termici sono realizzati previa comunicazione secondo le
modalità di cui al
medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
a)
gli
impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro
pertinenze, ivi inclusi i
rivestimenti delle pareti verticali esterne agli
edifici;
b)
gli
impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di
cui al decreto del Ministro per
i
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
3.
All’articolo 6, comma 2, lettera
d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.
380 del
2001, sono soppresse le parole: «e termici, senza
serbatoio di accumulo esterno».
4. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza unificata, di cui all’articolo 8
del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore
del
presente decreto, sono stabilite le prescrizioni per la
posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde
geotermiche, destinati al
riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono
individuati i casi in cui si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo
6.
5. Ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera
a),
e dell’articolo 123, comma 1, del testo unico
delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli
interventi di installazione di impianti
di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili
diversi da quelli di cui ai commi da 1 a
4,
realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi
privati annessi e destinati unicamente
alla
produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo nei
medesimi edifici, sono soggetti
alla
previa comunicazione secondo le modalità di cui al
medesimo articolo 6.
8
6. I
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono regolati
dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente
la possibilità di optare per la
procedura semplificata di cui al presente articolo.
7.
L’installazione di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinate unicamente
alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, è considerata estensione dell’impianto
idrico-sanitario già in opera.
Art. 8
(Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del
biometano)
1. Al
fine di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti,
le regioni prevedono specifiche
semplificazioni per il procedimento di autorizzazione
alla realizzazione di nuovi impianti di
distribuzione di metano e di adeguamento di quelli
esistenti ai fini della distribuzione del
metano.
2. Al
fine di incentivare l’utilizzo del biometano nei
trasporti, gli impianti di distribuzione di
metano
e le condotte di allacciamento che li collegano alla
rete esistente dei metanodotti
sono
dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono
carattere di indifferibilità e di urgenza.
Art. 9
(Disposizioni specifiche in materia di energia
geotermica)
1. Al
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1:
1) dopo
il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis.
Al fine di promuovere la ricerca e lo
sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto
impatto ambientale di cui all’articolo
9 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono
altresì di interesse nazionale i
fluidi
geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla
sperimentazione, su tutto il
territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione
del fluido geotermico nelle stesse
formazioni di provenienza, e comunque con emissioni
nulle, con potenza nominale
installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale,
per un impegno complessivo
autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni
proponente non possono in ogni caso
essere
autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza
nominale non superiore a 5 MW”;
2) il
comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatto salvo
quanto disposto ai comma 3, 3-bis
e 5,
sono di interesse locale le risorse geotermiche a media
e bassa entalpia, o quelle
economicamente utilizzabili per la realizzazione di un
progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, di potenza inferiore a 20
MW
ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura
convenzionale dei reflui di 15
gradi
centigradi.”;
b)
all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo
il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis.
Nel caso di sperimentazione di impianti
pilota
di cui all’articolo 1, comma 3-bis,
l’autorità competente è il Ministero dello sviluppo
9
economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare,
che acquisiscono l’intesa con la regione interessata;
all’atto del rilascio del
permesso di ricerca, l’autorità competente stabilisce le
condizioni e le modalità con le quali
è fatto
obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione
dei fluidi geotermici in caso
di
esito della ricerca conforme a quanto indicato nella
richiesta di permesso di ricerca.”;
2) il
comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Sono considerate
concorrenti le domande,
riferite esclusivamente alla medesima area della prima
domanda, fatte salve le domande
relative agli impianti sperimentali di potenza nominale
non superiore a 5 MW, pervenute
all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla
pubblicazione della prima domanda
nel
Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di
pubblicità degli atti indicato dalla
Regione
stessa o, in caso di competenza del Ministero dello
sviluppo economico, nel
Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui
all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6,
e
successive modificazione. Alla denominazione del
Bollettino ufficiale degli idrocarburi
sono
aggiunte in fine le parole «e delle georisorse»
(BUIG).”;
c)
all’articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis.
Nel caso di
sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo
1, comma 3-bis,
l’autorità competente è
il
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, che acquisiscono l’intesa con
la Regione interessata.”;
d)
all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Trascorso inutilmente tale
termine, la concessione può essere richiesta, in
concorrenza, da altri operatori con
l’esclusione di quelli relativi agli impianti
sperimentali di cui all’articolo 1, comma 3-bis.
Sono
considerate concorrenti le domande, riferite
esclusivamente alla medesima area
della
prima domanda, pervenute all'autorità competente non
oltre sessanta giorni dalla
pubblicazione della prima domanda nel Bollettino
ufficiale regionale o in altro strumento di
pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o,
in caso di competenza del Ministero
dello
sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e delle georisorse.”;
e)
all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente: “2-bis.
La concessione rilasciata
per
l'utilizzazione di risorse geotermiche può essere
revocata qualora risulti inattiva da
almeno
due anni e sia richiesto il subentro nella concessione
di coltivazione per la
realizzazione di impianti sperimentali di cui
all’articolo 1, comma 3-bis,
con esclusione dei
soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano
realizzando altre centrali
geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con
potenza nominale installata
superiore ai 5 MW. Il subentrante sarà tenuto al
pagamento, in unica soluzione, di un
indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui
al comma 2 dell’articolo 16.”;
f)
all’articolo 16, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente: “5-bis.
Limitatamente alla
sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto
ambientale, di cui all’articolo 1, comma
3-bis,
non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma
4 per la produzione di
energia
elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto”.
CAPO II
REGOLAMENTAZIONE TECNICA
Art. 10
(Requisiti e specifiche tecniche)
10
1.
Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi
statali a condizione che rispettino i
requisiti e le specifiche tecniche di cui all’allegato
2. Sono fatte salve le diverse decorrenze
indicate nel medesimo allegato 2.
2.
Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente
con
frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al
Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare una rassegna
della
vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di
qualità ecologica, le etichette
energetiche e gli altri sistemi di riferimento tecnico
creati da organismi europei di
normalizzazione, applicabili ai componenti, agli
impianti e ai sistemi che utilizzano fonti
rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle
norme tecniche in elaborazione.
3.
Sulla base della documentazione di cui al comma 2,
l’allegato 2 è periodicamente
aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La decorrenza dell’efficacia del
decreto
è stabilita tenendo conto dei tempi necessari
all’adeguamento alle norme tecniche
con
riguardo alle diverse taglie di impianto e non può
essere fissata prima di un anno dalla
sua
pubblicazione.
4.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per gli impianti solari fotovoltaici con
moduli
collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli
incentivi statali è consentito a
condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti
dall’allegato 2:
a)
la potenza nominale di ciascun impianto non sia
superiore a 1 MW e, nel caso di terreni
appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti
siano collocati ad una distanza non
inferiore a 2 chilometri;
b)
non sia destinato all’installazione degli impianti più
del 10 per cento della superficie del
terreno
agricolo nella disponibilità del proponente.
5. I
limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni
abbandonati da almeno cinque anni.
6. Il
comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici
con moduli collocati a terra in
aree
agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo
entro la data di entrata in vigore del
presente decreto o per i quali sia stata presentata
richiesta per il conseguimento del titolo
entro
il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che
l’impianto entri in esercizio entro un
anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 11
(Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli
edifici di nuova costruzione e negli
edifici
esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)
1. I
progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti
di ristrutturazioni rilevanti degli
edifici
esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per
la copertura dei consumi di
calore,
di elettricità e per il raffrescamento secondo i
principi minimi di integrazione e le
decorrenze di cui all’allegato 3. Nelle zone A del
decreto del Ministero dei lavori pubblici 2
aprile
1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all’Allegato
3 sono ridotte del 50 per cento.
Le
leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori
di cui all’allegato 3.
11
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
edifici di cui alla Parte seconda e
all’articolo 136, comma 1, lettere
b)
e
c),
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e a quelli
specificamente individuati come tali negli strumenti
urbanistici, qualora il progettista
evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica
un’alterazione incompatibile con il loro
carattere o aspetto, con particolare riferimento ai
caratteri storici e artistici.
3.
L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta
il diniego del rilascio del titolo
edilizio.
4. Gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai
fini dell’assolvimento degli obblighi
di cui
all’allegato 3 del presente decreto accedono agli
incentivi statali previsti per la
promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla
quota eccedente quella necessaria
per il
rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti
resta ferma la possibilità di
accesso
a fondi di garanzia e di rotazione.
5. Sono
abrogati:
a)
l’articolo 4, comma 1-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,
n. 380;
b)
l’articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile
2009,
n. 59.
6. Nei
piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente
normativa, le regioni e le province
autonome possono prevedere che i valori di cui
all’allegato 3 debbano essere assicurati, in
tutto o
in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili
diversi dalla combustione delle
biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare
il processo di raggiungimento e
mantenimento dei valori di qualità dell’aria relativi a
materiale particolato (PM10 e PM 2,5)
e ad
idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
7. Gli
obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali
sono adeguati alle disposizioni
del
presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Decorso
inutilmente il predetto termine, si applicano le
disposizioni di cui al presente
articolo.
Art. 12
(Misure
di semplificazione)
1. I
progetti di edifici di nuova costruzione e di
ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti
che
assicurino una copertura dei consumi di calore, di
elettricità e per il raffrescamento in
misura
superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori
minimi obbligatori di cui
all’allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del
titolo edilizio, di un
bonus
volumetrico del
5 per
cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia
di distanze minime tra edifici
e
distanze minime di protezione del nastro stradale, nei
casi previsti e disciplinati dagli
strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree
individuate come zona A dal decreto
del
Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I
progetti medesimi non rientrano
fra
quelli sottoposti al parere consultivo della commissione
edilizia eventualmente istituita
dai
Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica
6
giugno 2001, n. 380.
12
2. I
soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di
proprietà per la realizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili nel rispetto della disciplina di
cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le
disposizioni del presente comma si
applicano anche ai siti militari e alle aree militari in
conformità con quanto previsto
dall’articolo 355 del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010,
n. 66.
3.
Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro
della
semplificazione, previa intesa con la Conferenza
unificata, di cui all’articolo 8 del
decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al
riordino degli oneri economici e
finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti
per l’autorizzazione, la connessione, la
costruzione, l’esercizio degli impianti da fonti
rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai
medesimi impianti. Il riordino è effettuato sulla base
dei seguenti criteri:
a)
coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi
oneri e garanzie al fine di
evitare
duplicazioni o sovrapposizioni;
b)
rendere
proporzionato e razionale il sistema complessivo di
oneri e garanzie;
c)
rendere
efficiente l’intero processo amministrativo ed
accelerare la realizzazione
degli
impianti, corrispondendo agli obiettivi di cui
all’articolo 3 e, al contempo,
contrastando attività speculative nelle diverse fasi di
autorizzazione, connessione,
costruzione, esercizio degli impianti e rilascio degli
incentivi;
d)
prevedere la possibilità di diversificare gli oneri e le
garanzie per fonti e per fasce
di
potenza, tenendo conto dell’effetto scala;
e)
coordinare gli oneri previsti dall’articolo 24, comma 4,
lettera
b),
per
l’assegnazione degli incentivi, quelli previsti
dall’articolo 1-quinquies
del
decretolegge
8
luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto
2010,
n. 129, ai fini dell’autorizzazione, e quelli a garanzia
della connessione degli
impianti disposti anche in attuazione dell’articolo 1-septies,
comma 2, del medesimo
decreto-legge n. 105 del 2010;
f)
per gli
oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti
locali, prevedere principi
minimi
generali che restano validi fino all’emanazione di
un’apposita normativa
regionale;
g)
definire i casi in cui l’acquisizione del nulla osta
minerario, previsto dall’articolo
120 del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici, di cui
al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può essere
sostituito da dichiarazione
del
progettista circa l’insussistenza di interferenze con le
attività minerarie,
prevedendo la pubblicazione delle informazioni
necessarie a tal fine da parte dalla
competente autorità di vigilanza mineraria ed
eventualmente coinvolgendo le
Regioni
interessate;
h)
definire, con riferimento all’obbligo di rimessa in
pristino del sito di cui all’articolo
12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le modalità
e le garanzie da
rispettare per assicurare il corretto smaltimento dei
componenti dell’impianto.
Art. 13
(Certificazione energetica degli edifici)
1. Al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, comma 2, la lettera
c)
è
sostituita dalla seguente:
13
«c)
i
criteri generali per la certificazione energetica degli
edifici e per il
trasferimento delle relative informazioni in sede di
compravendita e locazione; »
b)
all’articolo 6, comma 1-bis,
sono soppresse le parole: ”con riferimento al comma 4”;
c)
all’articolo 6, dopo il comma 2-bis,
sono inseriti i seguenti:
«2-ter.
Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici
o di singole unità
immobiliari è inserita apposita clausola con la quale
l’acquirente o il conduttore
danno
atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla
certificazione energetica degli edifici. Nel caso di
locazione, la disposizione si
applica
solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di
attestato di certificazione
energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis,
1-ter
e 1-quater.
2-quater.
Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di
edifici o di singole
unità
immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci
commerciali di vendita
riportano l'indice di prestazione energetica contenuto
nell’attestato di certificazione
energetica.».
TITOLO
III
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Art. 14
(Disposizioni in materia di informazione)
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Gestore dei servizi
energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base
dell’evoluzione normativa, in
collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le
informazioni relative all'efficienza
energetica, un portale informatico recante:
a)
informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per
le fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle
relative condizioni e modalità
di
accesso;
b)
informazioni sui benefici netti, sui costi e
sull'efficienza energetica delle
apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore,
freddo ed elettricità da fonti
energetiche rinnovabili;
c)
orientamenti che consentano a tutti i soggetti
interessati, in particolare agli
urbanisti e agli architetti, di considerare
adeguatamente la combinazione ottimale di
fonti
energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e
sistemi di
teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di
pianificazione, progettazione,
costruzione e ristrutturazione di aree industriali o
residenziali;
d)
informazioni riguardanti le buone pratiche adottate
nelle regioni, nelle provincie
autonome e nelle province per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per
promuovere il risparmio e l’efficienza energetica;
e)
informazioni di sintesi in merito ai procedimenti
autorizzativi adottati nelle regioni,
nelle
province autonome e nelle province per l’installazione
degli impianti a fonti
rinnovabili, anche a seguito di quanto previsto nelle
linee guida adottate ai sensi
dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
14
2. Il
GSE, con le modalità di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 23 luglio 2009, n. 99,
può
stipulare accordi con le autorità locali e regionali per
elaborare programmi
d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o
formazione, al fine di informare i cittadini
sui
benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e
dell'impiego di energia da fonti
rinnovabili. I programmi sono coordinati con quelli
svolti in attuazione del comma 1 e
riportati nel portale informatico di cui al medesimo
comma 1.
3. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
stabilite le condizioni e le
modalità con le quali i fornitori o gli installatori di
impianti a fonti rinnovabili abilitati alle
attività di cui all’articolo 15, commi 4 e 6, rendono
disponibili agli utenti finali informazioni
sui
costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.
Art. 15
(Sistemi di qualificazione degli installatori)
1. La
qualifica professionale per l’attività di installazione
e di manutenzione straordinaria di
caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari
fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è
conseguita col possesso dei
requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa,
alle lettere
a),
b)
o
c)
del
comma 1
dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37,
fatto
salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente
articolo.
2. A
decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico
professionali di cui all’articolo 4,
comma
1, lettera
c)
del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico
22
gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:
a)
il
titolo di formazione professionale è rilasciato nel
rispetto delle modalità di cui ai commi
3 e 4 e
dei criteri di cui all’allegato 4 e attesta la
qualificazione degli installatori;
b)
il
previo periodo di formazione è effettuato secondo le
modalità individuate nell’allegato
4.
3.
Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province
autonome, nel rispetto dell’allegato
4,
attivano un programma di formazione per gli installatori
di impianti a fonti rinnovabili o
procedono al riconoscimento di fornitori di formazione,
dandone comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del
mare.
4. Allo
scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui
all’allegato 4 e l’omogeneità a livello
nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le
Province autonome non provvedano entro
il 31
dicembre 2012, l’ENEA mette a disposizione programmi di
formazione per il rilascio
dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province
autonome possono altresì stipulare
accordi
con l’ENEA e con la scuola di specializzazione in
discipline ambientali, di cui
all’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, e successive modificazioni,
per il
supporto nello svolgimento delle attività di cui al
comma 3.
5.
Gli
eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
derivanti dalle attività di
formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei
soggetti partecipanti alle
medesime attività.
15
6. Il
riconoscimento della qualificazione rilasciata da un
altro Stato membro è effettuato
sulla
base di principi e dei criteri di cui al decreto
legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel
rispetto dell’allegato 4.
7. I
titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono
resi accessibili al pubblico per
via
informatica, a cura del soggetto che li rilascia.
TITOLO
IV
RETI
ENERGETICHE
CAPO I
RETE
ELETTRICA
Art. 16
(Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle
reti elettriche)
1. La
costruzione e l’esercizio delle opere di cui
all’articolo 4, comma 4, sono autorizzati
dalla
Regione competente su istanza del gestore di rete, nella
quale sono indicati anche i
tempi
previsti per l’entrata in esercizio delle medesime
opere. L'autorizzazione è rilasciata
a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalità stabilite
dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Le
Regioni possono delegare alle Province il rilascio delle
autorizzazioni di cui al
comma
1, qualora le opere di cui all’articolo 4, comma 4,
nonché gli impianti ai quali le
medesime opere sono funzionali, ricadano interamente
all’interno del territorio provinciale.
3. Le
Regioni e, nei casi previsti al comma 2, le Province
delegate assicurano che i
procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati con i
procedimenti di autorizzazione degli
impianti da fonti rinnovabili, comunque denominati, allo
scopo di garantire il
raggiungimento degli obiettivi definiti in attuazione
dell’articolo 2, comma 167, della legge
24
dicembre 2007, n. 244.
4. Il
procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla
costruzione di opere e
infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali
al miglior dispacciamento dell’energia
prodotta da impianti già in esercizio.
Art. 17
(Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di
trasmissione)
1.
Terna S.p.A. individua in una apposita sezione del Piano
di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale gli interventi di cui
all’articolo 4, comma 4, tenendo conto dei
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio degli impianti in corso.
2. In
una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale Terna
S.p.A.
individua gli interventi di potenziamento della rete che
risultano necessari per
16
assicurare l’immissione e il ritiro integrale
dell’energia prodotta dagli impianti a fonte
rinnovabile già in esercizio.
3. Le
sezioni del Piano di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale, di cui ai commi 1 e
2,
possono includere sistemi di accumulo dell’energia
elettrica finalizzati a facilitare il
dispacciamento degli impianti non programmabili.
4.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede
alla regolamentazione di quanto
previsto al comma 3 e assicura che la remunerazione
degli investimenti per la
realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi
1, 2 e 3 tenga adeguatamente
conto
dell’efficacia ai fini del ritiro dell’energia da fonti
rinnovabili, della rapidità di
esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere,
anche con riferimento, in modo
differenziato, a ciascuna zona del mercato elettrico e
alle diverse tecnologie di accumulo.
5.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n.
387.
Art. 18
(Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione)
1. Ai
distributori di energia elettrica che effettuano
interventi di ammodernamento secondo
i
concetti di
smart
grid
spetta
una maggiorazione della remunerazione del capitale
investito
per il
servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti
interventi di ammodernamento. I
suddetti interventi consistono prioritariamente in
sistemi per il controllo, la regolazione e la
gestione dei carichi e delle unità di produzione, ivi
inclusi i sistemi di ricarica di auto
elettriche.
2.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede
alla definizione delle caratteristiche
degli
interventi di cui al comma 1 e assicura che il
trattamento ivi previsto tenga conto dei
seguenti criteri:
a)
indicazioni delle Regioni territorialmente interessate
agli interventi;
b)
dimensione del progetto di investimento, in termini di
utenze attive coinvolte, sistemi di
stoccaggio ed effetti sull'efficacia ai fini del ritiro
integrale dell'energia da generazione
distribuita e fonti rinnovabili;
c)
grado
di innovazione del progetto, in termini di capacità di
aggregazione delle
produzioni distribuite finalizzata alla regolazione di
tensione e all’uniformità del diagramma
di
produzione, di impiego di sistemi avanzati di
comunicazione, controllo e gestione;
d)
rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle
opere.
3. Le
imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi
gli atti di assenso
dell’amministrazione concedente, rendono pubblico con
periodicità annuale il piano di
sviluppo della loro rete, secondo modalità individuate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas. Il
piano di sviluppo della rete di distribuzione,
predisposto in coordinamento con Terna
S.p.A.
e in coerenza con i contenuti del Piano di sviluppo
della rete di trasmissione
nazionale, indica i principali interventi e la
previsione dei relativi tempi di realizzazione,
anche
al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e
degli impianti di produzione.
17
Art. 19
(Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas in materia di accesso alle reti
elettriche)
1.
Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni due
anni, l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas aggiorna le direttive di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, perseguendo l’obiettivo di
assicurare l’integrazione delle fonti
rinnovabili nel sistema elettrico nella misura
necessaria per il raggiungimento al 2020 degli
obiettivi di cui all’articolo 3.
2. Con
la medesima periodicità di cui al comma 1, l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas
effettua un’analisi quantitativa degli oneri di
sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico
connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti
rinnovabili non programmabili,
valutando gli effetti delle disposizioni di cui al
presente Capo.
CAPO II
RETE
DEL GAS NATURALE
Art. 20
(Collegamento degli impianti di produzione di biometano
alla rete del gas naturale)
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas emana specifiche direttive
relativamente alle condizioni tecniche ed
economiche per l'erogazione del servizio di connessione
di impianti di produzione di
biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno
obbligo di connessione di terzi.
2. Le
direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze
di sicurezza fisica e di
funzionamento del sistema:
a)
stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche
minime del biometano, con
particolare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la
pressione del gas, necessarie
per
l’immissione nella rete del gas naturale;
b)
favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella
misura in cui il biometano
possa
essere iniettato e trasportato nel sistema del gas
naturale senza generare
problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine
l’allacciamento non discriminatorio alla rete
degli
impianti di produzione di biometano dovrà risultare
coerente con criteri di
fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile
con le norme tecniche e le
esigenze di sicurezza;
c)
prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di
rete, degli standard tecnici per
il
collegamento alla rete del gas naturale degli impianti
di produzione di biometano;
d)
fissano
le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione
dei costi per
l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie
per l'individuazione e la
realizzazione della soluzione definitiva di
allacciamento;
e)
sottopongono a termini perentori le attività poste a
carico dei gestori di rete,
individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di
inerzia;
18
f)
stabiliscono i casi e le regole per consentire al
soggetto che richiede
l’allacciamento di realizzare in proprio gli impianti
necessari per l’allacciamento,
individuando altresì i provvedimenti che il gestore
della rete deve adottare al fine di
definire i requisiti tecnici di detti impianti;
g)
prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di
rete, delle condizioni tecniche
ed
economiche necessarie per la realizzazione delle
eventuali opere di
adeguamento delle infrastrutture di rete per
l’allacciamento di nuovi impianti;
h)
prevedono procedure di risoluzione delle controversie
insorte fra produttori e
gestori
di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità
per l’energia elettrica e il
gas,
vincolanti fra le parti;
i)
stabiliscono le misure necessarie affinché l’imposizione
tariffaria dei corrispettivi
posti a
carico del soggetto che immette in rete il biometano non
penalizzi lo
sviluppo degli impianti di produzione di biometano.
Art. 21
(Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas
naturale)
1. Il
biometano immesso nella rete del gas naturale alle
condizioni e secondo le modalità
di cui
all’articolo 20 è incentivato, su richiesta del
produttore, secondo una delle seguenti
modalità:
a)
mediante il rilascio degli incentivi per la produzione
di energia elettrica da fonti
rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed
utilizzato, nel rispetto delle regole per
il
trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti
di cogenerazione ad alto
rendimento;
b)
mediante il rilascio di certificati di immissione in
consumo ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater,
comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, e successive
modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete
e, nel rispetto delle regole per il
trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;
c)
mediante l’erogazione di uno specifico incentivo di
durata e valore definiti con il
decreto
di cui al comma 2, qualora sia immesso nella rete del
gas naturale. L'Autorità
per
l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con
le quali le risorse per
l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera
trovano copertura a valere sul
gettito
delle componenti delle tariffe del gas naturale.
2. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono stabilite le direttive per
l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto
salvo
quanto previsto all’articolo 33, comma 5.
CAPO
III
RETI DI
TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO
Art. 22
(Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e
il teleraffrescamento)
19
1. Le
infrastrutture destinate all'installazione di reti di
distribuzione di energia da fonti
rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento
sono assimilate ad ogni effetto, esclusa
la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alle opere
di urbanizzazione primaria di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380,
nei casi e alle condizioni definite con il decreto di
cui al comma 5.
2. In
sede di pianificazione e progettazione, anche
finalizzate a ristrutturazioni di aree
residenziali, industriali o commerciali, nonché di
strade, fognature, reti idriche, reti di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti
per le telecomunicazioni, i Comuni
verificano la disponibilità di soggetti terzi a
integrare apparecchiature e sistemi di
produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili e
di reti di teleriscaldamento e
teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non
rinnovabili.
3. Al
fine di valorizzare le ricadute dell’azione di
pianificazione e verifica di cui al comma 2,
i
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
definiscono, in coordinamento con
le
Province e in coerenza con i Piani energetici regionali,
specifici Piani di sviluppo del
teleriscaldamento e del teleraffrescamento volti a
incrementare l’utilizzo dell’energia
prodotta anche da fonti rinnovabili. I Comuni con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti
possono
definire i Piani di cui al periodo precedente, anche in
forma associata,
avvalendosi dell’azione di coordinamento esercitata
dalle Province.
4. E’
istituito presso la Cassa conguaglio per il settore
elettrico un fondo di garanzia a
sostegno della realizzazione di reti di
teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo
applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 c€/Sm3,
posto a carico dei clienti finali.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas disciplina
le modalità di applicazione e raccolta del
suddetto corrispettivo.
5. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza
unificata, sono definite le modalità di
gestione e accesso del fondo di cui al comma 4, nonché
le modalità per l’attuazione di
quanto
previsto ai commi 1 e 2, tenendo conto:
a)
della
disponibilità di biomasse agroforestali nelle diverse
regioni, ovvero nelle
diverse
sub-aree o bacini, ove individuati dalla pianificazione
regionale o subregionale;
b)
delle
previsioni dei piani regionali per il trattamento dei
rifiuti e in particolare degli
impianti di valorizzazione energetica a valle della
riduzione, del riuso e della
raccolta differenziata, nel rispetto della gerarchia
comunitaria di trattamento dei
rifiuti;
c)
della
disponibilità di biomasse di scarto in distretti
agricoli e industriali;
d)
della
fattibilità tecnica ed economica di reti di trasporto di
calore geotermico;
e)
della
presenza di impianti e progetti di impianti operanti o
operabili in
cogenerazione;
f)
della
distanza dei territori da reti di teleriscaldamento
esistenti.
TITOLO
V
REGIMI
DI SOSTEGNO
20
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 23
(Principi generali)
1. Il
presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di
sostegno applicati all’energia
prodotta da fonti rinnovabili e all’efficienza
energetica attraverso il riordino ed il
potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La
nuova disciplina stabilisce un
quadro
generale volto alla promozione della produzione di
energia da fonti rinnovabili e
dell’efficienza energetica in misura adeguata al
raggiungimento degli obiettivi di cui
all’articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri
e strumenti che promuovano l’efficacia,
l’efficienza, la semplificazione e la stabilità nel
tempo dei sistemi di incentivazione,
perseguendo nel contempo l’armonizzazione con altri
strumenti di analoga finalità e la
riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai
consumatori.
2.
Costituiscono ulteriori principi generali
dell’intervento di riordino e di potenziamento dei
sistemi
di incentivazioni la gradualità di intervento a
salvaguardia degli investimenti
effettuati e la proporzionalità agli obiettivi, nonché
la flessibilità della struttura dei regimi di
sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del
mercato e dell’evoluzione delle
tecnologie delle fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica.
3. Non
hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione
di energia da fonti
rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i
soggetti per i quali le autorità e gli enti
competenti abbiano accertato che, in relazione alla
richiesta di qualifica degli impianti o di
erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o
documenti non veritieri, ovvero hanno reso
dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il
recupero delle somme indebitamente
percepite, la condizione ostativa alla percezione degli
incentivi ha durata di dieci anni dalla
data
dell’accertamento e si applica alla persona fisica o
giuridica che ha presentato la
richiesta, nonché ai seguenti soggetti:
a) il
legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b) il
soggetto responsabile dell’impianto;
c) il
direttore tecnico;
d) i
soci, se si tratta di società in nome collettivo;
e) i
soci accomandatari, se si tratta di società in
accomandita semplice;
f) gli
amministratori con potere di rappresentanza, se si
tratta di altro tipo di società
o
consorzio.
4. Dal
presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio
dello
Stato.
CAPO II
REGIMI
DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTI
RINNOVABILI
Art. 24
(Meccanismi di incentivazione)
21
1. La
produzione di energia elettrica da impianti alimentati
da fonti rinnovabili entrati in
esercizio dopo il 31 dicembre 2012 è incentivata tramite
gli strumenti e sulla base dei
criteri
generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici di
cui ai commi 3 e 4. La
salvaguardia delle produzioni non incentivate è
effettuata con gli strumenti di cui al comma
8.
2. La
produzione di energia elettrica dagli impianti di cui al
comma 1 è incentivata sulla
base
dei seguenti criteri generali:
a)
l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento
ed
esercizio;
b) il
periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita media
utile convenzionale delle specifiche
tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in
esercizio dello stesso;
c)
l’incentivo resta costante per tutto il periodo di
diritto e può tener conto del valore
economico dell’energia prodotta;
d) gli
incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto
privato fra il GSE e il soggetto
responsabile dell’impianto, sulla base di un
contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del primo dei decreti di cui al
comma
5;
e)
fatto salvo quanto previsto dalla lettera
i)
del
presente comma e dalla lettera
c)
del
comma
5, l’incentivo è attribuito esclusivamente alla
produzione da nuovi impianti, ivi
inclusi
quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione,
da impianti ripotenziati,
limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da
centrali ibride, limitatamente alla quota di
energia
prodotta da fonti rinnovabili;
f)
l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti
solari fotovoltaici è superiore per gli
impianti ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto
del maggior rapporto tra energia
prodotta e superficie utilizzata;
g) per
biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo
tiene conto della tracciabilità e
della
provenienza della materia prima, nonché dell’esigenza di
destinare prioritariamente:
i. le
biomasse legnose trattate per via esclusivamente
meccanica all’utilizzo termico;
ii. i
bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i trasporti;
iii. il
biometano all’immissione nella rete del gas naturale e
all’utilizzo nei trasporti.
h) per
biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta
ai criteri di cui alla lettera g),
l’incentivo è finalizzato a promuovere:
i.
l’uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas
da reflui zootecnici o da
sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari,
agroindustriali, di allevamento e
forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate
non alimentari, nonché di
biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere
corte, contratti quadri e da intese
di
filiera;
ii. la
realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;
iii. la
realizzazione e l’esercizio, da parte di imprenditori
agricoli, di impianti
alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività
agricole, in particolare di micro
e
minicogenerazione, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di
Stato,
tenuto conto di quanto previsto all’articolo 23, comma
1;
i)
l’incentivo è altresì attribuito, per contingenti di
potenza, alla produzione da impianti
oggetto
di interventi di rifacimento totale o parziale, nel
rispetto dei seguenti criteri:
i.
l’intervento è eseguito su impianti che siano in
esercizio da un periodo pari
almeno
ai due terzi della vita utile convenzionale
dell’impianto;
ii.
l’incentivo massimo riconoscibile non può essere
superiore, per gli interventi di
rifacimento parziale, al 25% e, per gli interventi di
rifacimento totale, al 50%
22
dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti
nuovi; nel caso degli impianti
alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati
con la frazione biodegradabile
dei
rifiuti, l’incentivo massimo riconoscibile non può
essere superiore, per gli
interventi di rifacimento parziale, all’80% e, per gli
interventi di rifacimento totale, al
90%
dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti
nuovi;
iii.
l’incentivo in ogni caso non si applica alle opere di
manutenzione ordinaria e alle
opere
effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di
legge;
iv.
l’incentivo non si applica alle produzioni da impianti
che beneficiano di incentivi
già
attribuiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto o attribuiti ai sensi del
presente articolo, per tutto il periodo per il quale è
erogato l’incentivo in godimento.
3. La
produzione di energia elettrica da impianti di potenza
nominale fino a un valore
differenziato sulla base delle caratteristiche delle
diverse fonti rinnovabili, comunque non
inferiore a 5 MW elettrici, nonché dagli impianti
previsti dai progetti di riconversione del
settore
bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato
interministeriale di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006,
n. 81, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base
dei seguenti criteri:
a)
l’incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di
potenza, al fine di commisurarlo ai
costi
specifici degli impianti, tenendo conto delle economie
di scala;
b)
l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data
di entrata in esercizio sulla base
del
comma 5.
4. La
produzione di energia elettrica da impianti di potenza
nominale superiore ai valori
minimi
stabiliti per l’accesso ai meccanismi di cui al comma 3
ha diritto a un incentivo
assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE. Le
procedure d’asta sono disciplinate
sulla
base dei seguenti criteri:
a) gli
incentivi a base d’asta tengono conto dei criteri
generali indicati al comma 2 e del
valore
degli incentivi, stabiliti ai fini dell’applicazione del
comma 3, relativi all’ultimo
scaglione di potenza, delle specifiche caratteristiche
delle diverse tipologie di impianto e
delle
economie di scala delle diverse tecnologie;
b) le
aste hanno luogo con frequenza periodica e prevedono,
tra l’altro, requisiti minimi dei
progetti e di solidità finanziaria dei soggetti
partecipanti, e meccanismi a garanzia della
realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante
fissazione di termini per l’entrata in
esercizio;
c) le
procedure d’asta sono riferite a un contingente di
potenza da installare per ciascuna
fonte o
tipologia di impianto;
d)
l’incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sulla base
dell’asta al ribasso;
e) le
procedure d’asta prevedono un valore minimo
dell’incentivo comunque riconosciuto
dal
GSE, determinato tenendo conto delle esigenze di rientro
degli investimenti effettuati.
5. Con
decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e, per i profili di competenza, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e
la
Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono
definite le modalità per l’attuazione dei sistemi di
incentivazione di cui al presente
articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti
commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in
particolare:
a) i
valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli
impianti che entrano in esercizio a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base
d’asta in applicazione del comma
4,
ferme restando le diverse decorrenze fissate ai sensi
dei decreti attuativi previsti
23
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 nonché i valori di
potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
impianti sottoposti alle procedure
d’asta;
b) le
modalità con cui il GSE seleziona i soggetti aventi
diritto agli incentivi attraverso
le
procedure d’asta;
c) le
modalità per la transizione dal vecchio al nuovo
meccanismo di incentivazione.
In
particolare, sono stabilite le modalità con le quali il
diritto a fruire dei certificati verdi
per gli
anni successivi al 2015, anche da impianti non
alimentati da fonti rinnovabili, è
commutato nel diritto ad accedere, per il residuo
periodo di diritto ai certificati verdi, a
un
incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3,
in modo da garantire la
redditività degli investimenti effettuati.
d) le
modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi
per le produzioni imputabili a
fonti
rinnovabili in centrali ibride;
e) le
modalità con le quali è modificato il meccanismo dello
scambio sul posto per gli
impianti, anche in esercizio, che accedono a tale
servizio, al fine di semplificarne la
fruizione;
f) le
modalità di aggiornamento degli incentivi di cui al
comma 3 e degli
incentivi a base d’asta di cui al comma 4, nel rispetto
dei seguenti criteri:
i. la
revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due
anni dalla data di
entrata
in vigore del provvedimento di cui alla lettera a) e,
successivamente,
ogni
tre anni;
ii. i
nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si
applicano agli impianti
che
entrano in esercizio decorso un anno dalla data di
entrata in vigore del
decreto
di determinazione dei nuovi valori;
iii.
possono essere introdotti obiettivi di potenza da
installare per ciascuna
fonte e
tipologia di impianto, in coerenza con la progressione
temporale di cui
all’articolo 3, comma 3;
iv.
possono essere riviste le percentuali di cumulabilità di
cui all’articolo 26;
g) il
valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4, tenendo
conto delle specifiche
caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al
fine di aumentare l’efficienza
complessiva del sistema di incentivazione;
h) le
condizioni in presenza delle quali, in seguito ad
interventi tecnologici sugli
impianti da fonti rinnovabili non programmabili volti a
renderne programmabile la
produzione ovvero a migliorare la prevedibilità delle
immissioni in rete, può essere
riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al
presente articolo. Con il medesimo
provvedimento può essere individuata la data a decorrere
dalla quale i nuovi impianti
accedono agli incentivi di cui al presente articolo
esclusivamente se dotati di tale
configurazione. Tale data non può essere antecedente al
1° gennaio 2018;
i)
fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 3,
ulteriori requisiti soggettivi per
l’accesso agli incentivi.
6. I
decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le
modalità con le quali le risorse per
l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo
e all’articolo 25, comma 4, trovano
copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe
dell’energia elettrica.
8.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 13 del
decreto legislativo 29 dicembre
2003,
n. 387 in materia di partecipazione al mercato elettrico
dell’energia prodotta da fonti
rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base di
indirizzi stabiliti dal Ministro dello
24
sviluppo economico, l’Autorità per l’energia elettrica e
il gas provvede a definire prezzi
minimi
garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti
alla partecipazione al mercato
elettrico, per la produzione da impianti a fonti
rinnovabili che continuano ad essere eserciti
in
assenza di incentivi e per i quali, in relazione al
perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 3, la salvaguardia della produzione non è
assicurata dalla partecipazione al
mercato
elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro
dello sviluppo economico e le
conseguenti deliberazioni dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas mirano ad assicurare
l’esercizio economicamente conveniente degli impianti,
con particolare riguardo agli
impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi,
fermo restando, per questi ultimi, il
requisito della sostenibilità.
9. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono definiti specifici incentivi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili mediante
impianti che facciano ricorso a
tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali,
compresi gli impianti
sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi
geotermici a media ed alta
entalpia.
Art. 25
(Disposizione transitorie e abrogazioni)
1. La
produzione di energia elettrica da impianti alimentati
da fonti rinnovabili, entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2012, è incentivata con i
meccanismi vigenti alla data di
entrata
in vigore del presente decreto, con i correttivi di cui
ai commi successivi.
2.
L’energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio
2012 non è soggetta all’obbligo di
cui
all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79,
esclusivamente nel caso in cui concorra al
raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui
all’articolo 3.
3. A
partire dal 2013, la quota d’obbligo di cui all’articolo
11, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si riduce linearmente
in ciascuno degli anni successivi, a
partire
dal valore assunto per l’anno 2012 in base alla
normativa vigente, fino ad annullarsi
per
l’anno 2015.
4.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma
148, della legge 24 dicembre
2007 n.
244, il GSE ritira annualmente i certificati verdi
rilasciati per le produzioni da fonti
rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente
eccedenti quelli necessari per il
rispetto della quota d’obbligo. Il prezzo di ritiro dei
predetti certificati è pari al 78 per cento
del
prezzo di cui al citato comma 148. Il GSE ritira altresì
i certificati verdi, rilasciati per le
produzioni di cui ai medesimi anni, relativi agli
impianti di cogenerazione abbinati a
teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera
a),
del decreto del Ministro delle
attività produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel
Supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2005, n. 265. Il prezzo
di ritiro dei certificati di cui al
precedente periodo è pari al prezzo medio di mercato
registrato nel 2010.
Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono
abrogati i commi 149 e 149-bis
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Ai
soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla
riga 6 della tabella 3 allegata alla
legge
24 dicembre 2007, n. 244 i residui di macellazione,
nonché i sottoprodotti delle
25
attività agricole, agroalimentari e forestali, non sono
considerati liquidi anche qualora
subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e
sottoprodotti o dell’impianto di
conversione in energia elettrica, un trattamento di
liquefazione o estrazione meccanica.
6. Le
tariffe fisse omnicomprensive previste dall’articolo 2,
comma 145, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 restano costanti per l’intero
periodo di diritto e restano ferme ai
valori
stabiliti dalla tabella 3 allegata alla medesima legge
per tutti gli impianti che entrano
in
esercizio entro il 31 dicembre 2012.
7. I
fattori moltiplicativi di cui all’articolo 2, comma 147,
della legge24 dicembre 2007, n.
244 e
all’articolo 1, comma 382-quater,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano
costanti per l’intero periodo di diritto e restano fermi
ai valori stabiliti dalle predette norme
per
tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31
dicembre 2012.
8. Il
valore di riferimento di cui all’articolo 2, comma 148,
della legge 24 dicembre 2007, n.
244
resta fermo al valore fissato dalla predetta norma per
tutti gli impianti che entrano in
esercizio entro il 31 dicembre 2012.
9. Le
disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 6 agosto 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto
2010, si applicano alla produzione
di
energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che
entrino in esercizio entro il 31 maggio
2011.
10.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies
del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
2010, n. 41, l’incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici che entrino in esercizio
successivamente al termine di cui al comma 9 è
disciplinata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
mare,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto
1997,
n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti
principi:
a)
determinazione di un limite annuale di potenza elettrica
cumulativa degli impianti
fotovoltaici che possono ottenere le tariffe
incentivanti;
b)
determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto
della riduzione dei costi delle
tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi
applicati negli Stati membri dell’Unione
europea;
c)
previsione di tariffe incentivanti e di quote
differenziate sulla base della natura dell’area
di
sedime;
d)
applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387,
in quanto compatibili con il presente comma.
11.
Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti
tenendo conto di quanto stabilito
dall’articolo 24, comma 5, lettera
c),
sono abrogati:
a)
a
decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3 dell’articolo
20 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 del 2003;
b)
a
decorrere dal 1° gennaio 2013:
1) i
commi 143, 144, 145, 150, 152, 153, lettera
a),
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2007,
n. 244;
2) il
comma 4-bis
dell’articolo 3 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
3)
l’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387;
c)
a
decorrere dal 1° gennaio 2016:
26
1) i
commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
2)
l’articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ad
eccezione dell’ultimo periodo del
comma
1, che è abrogato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
3) i commi 382, 382-bis,
382-quater,
382-quinquies,
382-sexies,
382-septies,
383
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
4) i
commi 147, 148, 155 e 156 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
12. Gli
incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili di cui ai commi da
382 a
382-quinquies
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
al comma 145
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si
applicano anche agli impianti a
biogas
di proprietà di aziende agricole o gestiti in
connessione con aziende agricole, agroalimentari,
di
allevamento e forestali, entrati in esercizio
commerciale prima del 1° gennaio
2008.
Il periodo residuo degli incentivi è calcolato
sottraendo alla durata degli incentivi il
tempo
intercorso tra la data di entrata in esercizio
commerciale degli impianti di biogas e il
31
dicembre 2007.
Articolo 26
(Cumulabilità degli incentivi)
1. Gli
incentivi di cui all’articolo 24 non sono cumulabili con
altri incentivi pubblici
comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui
ai successivi commi.
2. Il
diritto agli incentivi di cui all’articolo 24, comma 3,
è cumulabile, nel rispetto delle
relative modalità applicative:
a)
con
l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b)
con
altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento
del costo dell'investimento, nel
caso di
impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non
eccedenti il 30 per cento, nel caso
di
impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non
eccedenti il 20 per cento, nel caso di
impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto
previsto alla lettera
c);
per i soli
impianti fotovoltaici realizzati su scuole pubbliche o
paritarie di qualunque ordine e grado
ed il
cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il
soggetto proprietario dell’edificio
scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche,
ovvero su edifici che siano sedi
amministrative di proprietà di regioni, province
autonome o enti locali, la soglia di
cumulabilità è stabilita fino al 60 per cento del costo
di investimento;
c)
per i
soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di
proprietà di aziende agricole o
gestiti
in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di
allevamento e forestali,
alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili,
a decorrere dall’entrata in esercizio
commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti
il 40% del costo dell’investimento;
d)
per gli
impianti di cui all’articolo 24, commi 3 e 4, con la
fruizione della detassazione dal
reddito
di impresa degli investimenti in macchinari e
apparecchiature;
e)
per gli
impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da
fonte solare ovvero da
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali, ivi inclusi i
sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera
o contratti quadro ai sensi degli articoli
9 e 10
del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure
di filiere corte, cioè ottenuti
entro
un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza
per produrre energia elettrica, a
decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con
altri incentivi pubblici non eccedenti il
40% del
costo dell’investimento.
3. Il
primo periodo del comma 152 dell’articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244,
non si
applica nel caso di fruizione della detassazione dal
reddito di impresa degli
27
investimenti in macchinari e apparecchiature e di
accesso a fondi di rotazione e fondi di
garanzia.
CAPO
III
REGIMI
DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA
FONTI
RINNOVABILI E PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Art. 27
(Regimi
di sostegno)
1. Le
misure e gli interventi di incremento dell’efficienza
energetica e di produzione di
energia
termica da fonti rinnovabili sono incentivati:
a)
mediante contributi a valere sulle tariffe del gas
naturale per gli interventi di
piccole
dimensioni di cui all’articolo 28 alle condizioni e
secondo le modalità ivi
previste;
b)
mediante il rilascio dei certificati bianchi per gli
interventi che non ricadono fra
quelli
di cui alla lettera
a),
alle condizioni e secondo le modalità previste
dall’articolo
29.
Art. 28
(Contributi per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili e per interventi di
efficienza energetica di piccole dimensioni)
1. Gli
interventi di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di incremento
dell’efficienza energetica di piccole dimensioni,
realizzati in data successiva al 31
dicembre 2011, sono incentivati sulla base dei seguenti
criteri generali:
a)
l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento
ed
esercizio ed è commisurato alla produzione di energia
termica da fonti rinnovabili,
ovvero
ai risparmi energetici generati dagli interventi;
b) il
periodo di diritto all’incentivo non può essere
superiore a dieci anni e decorre dalla
data di
conclusione dell’intervento;
c)
l’incentivo resta costante per tutto il periodo di
diritto e può tener conto del valore
economico dell’energia prodotta o risparmiata;
d)
l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli
interventi che non accedono ad
altri
incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i
fondi di rotazione e i contributi in conto
interesse;
e) gli
incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto
privato fra il GSE e il soggetto
responsabile dell’impianto, sulla base di un
contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del primo dei decreti di cui al
comma
2.
2. Con
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e, per i profili di competenza, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, previa
intesa con Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono fissate le modalità per
l’attuazione di quanto disposto al presente articolo e
per l’avvio dei nuovi meccanismi di
incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:
28
a)
i
valori degli incentivi, sulla base dei criteri di cui al
comma 1, in relazione a ciascun
intervento, tenendo conto dell’effetto scala;
b)
i
requisiti tecnici minimi dei componenti, degli impianti
e degli interventi;
c)
i
contingenti incentivabili per ciascuna applicazione, con
strumenti idonei alla
salvaguardia delle iniziative avviate;
d)
gli
eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto
beneficiario;
e)
le
modalità con le quali il GSE provvede ad erogare gli
incentivi;
f)
le
condizioni di cumulabilità con altri incentivi pubblici,
fermo restando quanto stabilito
dal
comma 1, lettera
d);
g)
le
modalità di aggiornamento degli incentivi, nel rispetto
dei seguenti criteri:
i. la
revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due
anni dalla data di entrata in
vigore
del provvedimento di cui al presente comma e,
successivamente, ogni tre anni;
ii. i
nuovi valori si applicano agli interventi realizzati
decorso un anno dalla data di entrata
in
vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori.
3. I
decreti di cui al comma 2 sono adottati entro sei mesi
dall’entrata in vigore del
presente decreto.
4.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le
modalità con le quali le risorse per
l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo
trovano copertura a valere sul gettito
delle
componenti delle tariffe del gas naturale.
5. I
commi 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, sono
abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto attuativo del comma 2,
lettera
f),
del presente articolo. Fino al termine di cui al periodo
precedente, gli strumenti di
incentivazione di cui al comma 3 dell’articolo 6 del
decreto legislativo n. 115 del 2008
possono
essere cumulati anche con fondi di garanzia, fondi di
rotazione e contributi in
conto
interesse.
6.
L’articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115, è abrogato.
Art. 29
(Certificati bianchi)
1. Al
fine di rendere coerente con la strategia complessiva e
razionalizzare il sistema dei
certificati bianchi, con i provvedimenti di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio
2008,
n. 115:
a) sono
stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle
imprese di distribuzione di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16,
comma
4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si
raccordano agli obiettivi
nazionali relativi all’efficienza energetica;
b) è
disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione
del meccanismo di certificazione
relativo ai certificati bianchi, ferme restando le
competenze del GME sull'attività di
emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del
registro e della borsa dei medesimi
certificati bianchi;
c) sono
approvate almeno 15 nuove schede standardizzate,
predisposte dall’ENEA-UTEE
secondo
quanto stabilito dall’articolo 30, comma 1;
d) è
raccordato il periodo di diritto ai certificati con la
vita utile dell’intervento;
29
e) sono
individuate modalità per ridurre tempi e adempimenti per
l’ottenimento dei
certificati;
f) sono
stabiliti i criteri per la determinazione del contributo
tariffario per i costi sostenuti dai
soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi
di risparmio di energia primaria posti
a loro
carico.
2. Ai
fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati
bianchi, i risparmi realizzati nel
settore
dei trasporti attraverso le schede di cui all’articolo
30 sono equiparati a risparmi di
gas
naturale.
3. I
risparmi di energia realizzati attraverso interventi di
efficientamento delle reti elettriche
e del
gas naturale individuati nelle schede di cui
all’articolo 30 concorrono al
raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di
distribuzione. Per tali interventi non
sono
rilasciabili certificati bianchi.
4. Gli
impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1°
aprile 1999 e prima della data di
entrata
in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20, riconosciuti come
cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data
di entrata in esercizio dell’impianto,
hanno
diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né
agli incentivi definiti in attuazione
dell’articolo 30, comma 11, della legge n. 23 luglio
2009, n. 99, a un incentivo pari al 30%
di
quello definito ai sensi della medesima legge per un
periodo di cinque anni a decorrere
dall’entrata in vigore del decreto di definizione del
predetto incentivo, purché, in ciascuno
degli
anni del predetto periodo, continuino ad essere
cogenerativi ai sensi delle norme
applicabili alla data di entrata in esercizio.
Art. 30
(Misure
in materia di efficienza energetica)
1. In
vista dell’esigenza di procedere in tempi brevi
all’attuazione delle attività previste dal
decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ai fini del
conseguimento degli obiettivi
congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e
promozione dell’efficienza energetica, anche
nelle
more dell’emanazione dei provvedimenti di cui
all’articolo 4, commi 2 e 3, del
medesimo decreto legislativo, l’ENEA avvia ed effettua
le attività in esso previste e in
particolare:
a) ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n.
115
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, redige e trasmette
al
Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede
standardizzate per la
quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo
dei certificati bianchi, con
particolare riguardo ai seguenti settori/interventi:
i.
diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a
GPL;
ii.
interventi nel settore informatico con particolare
riguardo all’utilizzo di server/
servizi
remoti anche virtuali;
iii.
illuminazione efficiente con particolare riguardo
all’illuminazione pubblica a LED
e al
terziario;
iv.
misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica
industriale;
v.
misure di efficientamento nel settore della
distribuzione idrica;
vi.
risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e
uso delle tecnologie delle
comunicazioni ai fini del risparmio energetico;
vii.
recuperi di energia.
30
viii.
apparecchiature ad alta efficienza per il settore
residenziale, terziario e
industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità
trattamento aria, pompe di calore,
elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica;
l’ENEA sviluppa procedure
standardizzate che consentano la quantificazione dei
risparmi con l'applicazione di
metodologie statistiche e senza fare ricorso a
misurazioni dirette;
b)
provvede a pubblicare casi studio e parametri standard
come guida per facilitare la
realizzazione e la replicabilità degli interventi a
consuntivo.
Art. 31
(Fondo
rotativo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge
27 dicembre 2006, n. 296)
1. Per
le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli altri
enti pubblici, la durata massima dei
finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore
a centottanta mesi, in deroga al
termine
di cui all’articolo 1, comma 1111, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2. Con
la convenzione prevista all’articolo 1, comma 1115,
della legge 27 dicembre 2006,
n. 296
sono definiti, altresì, gli oneri di gestione del fondo
rotativo di cui al comma 1110 del
medesimo articolo 1, da riconoscersi alla Cassa Depositi
e Prestiti SpA. La copertura di
tali
oneri, nella misura massima dell’1,50 per cento su base
annua, è disposta a valere
sulle
risorse annualmente confluite nel medesimo fondo
provenienti dal bilancio dello
Stato e
dai rimborsi dei finanziamenti agevolati erogati.
Art. 32
(Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e
industriale)
1. Al
fine di corrispondere all’esigenza di garantire uno
sviluppo equilibrato dei vari settori
che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui
all’articolo 3 attraverso la
promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie
per l’efficienza energetica e le
fonti
rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro dello sviluppo economico con
propri decreti individua, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
interventi e misure per lo sviluppo
tecnologico e industriale in materia di fonti
rinnovabili ed efficienza energetica sulla base
dei
seguenti criteri:
a) gli
interventi e le misure sono coordinate con le
disposizioni di cui al presente Titolo al
fine di
contribuire, in un’ottica di sistema, al raggiungimento
degli obiettivi nazionali di cui
all’articolo 3;
b) gli
interventi e le misure prevedono, anche attraverso le
risorse di cui al comma 2, il
sostegno:
i. ai
progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con
particolare riguardo alle
infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di
accumulo, alla gassificazione ed alla
pirogassificazione di biomasse, ai biocarburanti di
seconda generazione, nonché di
nuova
generazione, alle tecnologie innovative di conversione
dell’energia solare, con
particolare riferimento al fotovoltaico ad alta
concentrazione;
31
ii. ai
progetti di innovazione dei processi e
dell’organizzazione nei servizi energetici;
iii.
alla creazione, ampliamento e animazione dei poli di
innovazione finalizzati alla
realizzazione dei progetti di cui al punto 1);
iv. ai
fondi per la progettualità degli interventi di
installazione delle fonti rinnovabili e
del
risparmio energetico a favore di enti pubblici.
2. Per
il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è
istituito un fondo presso la Cassa
conguaglio per il settore elettrico alimentato dal
gettito della tariffe elettriche e del gas
naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 c€/kWh
e a 0,08 c€/Sm3.
3.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas stabilisce
le modalità con le quali le risorse di cui
al
comma 2 trovano copertura a valere sulle componenti
delle tariffe elettriche e del gas,
dando
annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo
economico delle relative
disponibilità.
CAPO IV
REGIMI
DI SOSTEGNO PER L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NEI
TRASPORTI
Art. 33
(Disposizioni in materia di biocarburanti)
1.
All’articolo 2-quater
del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
“4. I
biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da
immettere in consumo ai sensi dei
commi
1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i
trasporti ricavati dalla biomassa.”.
2.
L’impiego di biocarburanti nei trasporti è incentivato
con le modalità di cui all’articolo 2-
quater
del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge
11
marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, come
modificato dal comma 1 del
presente articolo, e all’articolo 2, commi 139 e 140,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nel
rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La
quota minima di cui al citato
comma
139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, calcolata sulla base del
tenore
energetico, da conseguire entro l’anno 2014, è fissata
nella misura del 5%. Con le
modalità di cui all’articolo 2, comma 140, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 sono
stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento
della predetta quota minima al 2014 e
può
essere rideterminato l’obiettivo di cui al periodo
precedente. Dall’attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza
pubblica.
3. A
decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti immessi in
consumo sono conteggiati ai
fini
del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater
del
decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, come modificato dal
comma 1
del presente articolo, a condizione che rispettino i
criteri di sostenibilità di cui
all’articolo 38.
4. Allo
scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle
emissioni climalteranti dei
biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di
consumo finale, ai fini del rispetto
32
dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater
del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
modificato dal comma 1 del
presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il
contributo energetico dei
biocarburanti diversi da quelli di cui al comma
successivo è maggiorato rispetto al
contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in
stabilimenti ubicati in Stati
dell’Unione europea e utilizzino materia prima
proveniente da coltivazioni effettuate nel
territorio dei medesimi Stati. Identica maggiorazione è
attribuita ai biocarburanti immessi in
consumo
al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti,
purché la percentuale di
biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando
i requisiti di sostenibilità. Per tali
finalità, fatto salvo il comma 5, il diritto a un
certificato di immissione in consumo ai fini del
rispetto del richiamato obbligo matura allorché è
immessa in consumo una quantità di
biocarburanti pari a 9 Giga-calorie.
5. Ai
fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater
del
decreto-legge 10 gennaio
2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, il
contributo dei biocarburanti, incluso il
biometano, per i quali il soggetto che li immette in
consumo dimostri, mediante le modalità
di cui
all’articolo39, che essi sono stati prodotti a partire
da rifiuti e sottoprodotti, come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie
di
origine non alimentare, ivi incluse le materie
cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche,
alghe,
è equivalente all’immissione in consumo di una quantità
pari a due volte
l’immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi
da quelli di cui al comma 4.
6.
Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti
da biocarburanti ricadenti
nella
tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il
contributo ai fini del rispetto
dell’obbligo di cui al comma 5 è calcolato sulla base
del contenuto energetico di ciascun
biocarburante.
7. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e
delle
politiche agricole e forestali, entro il 1° gennaio
2012, sono stabilite le modalità con le
quali
sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.
TITOLO
VI
GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI
COMUNI
Art. 34
(Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti
rinnovabili)
1. Con
le modalità previste dall’articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n.
73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 125, sono aggiornate le
modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della
garanzia di origine dell’elettricità da fonti
rinnovabili in conformità alle disposizioni
dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.
2. La
garanzia di origine di cui al comma 1 ha esclusivamente
lo scopo di consentire ai
fornitori di energia elettrica di provare ai clienti
finali la quota o la quantità di energia da
fonti
rinnovabili nel proprio mix energetico.
33
3. Il
rilascio, il riconoscimento o l’utilizzo della garanzia
di origine di cui al comma 1 non ha
alcun
rilievo ai fini:
a)
del
riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la
produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili;
b)
del
riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili
dell’elettricità munita di
garanzia di origine ai fini dell’applicazione dei
meccanismi di sostegno;
c)
dell’utilizzo di trasferimenti statistici e progetti
comuni;
d)
della
determinazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi nazionali in
materia
di fonti rinnovabili.
4. A
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello
di entrata in vigore del decreto
di cui
al comma 1, i fornitori di energia elettrica possono
utilizzare esclusivamente la
garanzia di origine di cui al medesimo comma 1 per
provare ai clienti finali la quota o la
quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix
energetico. A decorrere dalla
medesima data è abrogato l’articolo 11 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 35
(Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri
Stati membri)
1.
Sulla base di accordi internazionali all’uopo stipulati,
sono promossi e gestiti con Stati
membri
progetti comuni e trasferimenti statistici a favore
dell’Italia di produzioni di energia
da
fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) gli
accordi sono promossi allorché si verifica il mancato
raggiungimento degli
obiettivi intermedi fino al 2016;
b)
l’onere specifico per il trasferimento statistico e per
i progetti comuni è inferiore,
in
misura stabilita negli accordi di cui al presente
articolo, rispetto al valore medio
ponderato dell’incentivazione della produzione elettrica
da fonti rinnovabili in Italia,
al
netto della produzione e dei valori dell’incentivazione
dell’elettricità da fonte
solare,
riferiti all’anno precedente a quello di stipula
dell’accordo;
c) gli
accordi sono stipulati e gestiti con modalità che
assicurano che l’energia
oggetto
del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia
proveniente dal
progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli
obiettivi italiani in materia di
fonti
rinnovabili;
d) sono
stabilite le misure necessarie ad assicurare il
monitoraggio dell’energia
trasferita per le finalità di cui all’articolo 40.
2. La
copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i
progetti comuni di cui al comma 1 è
assicurata dalle tariffe dell’energia elettrica e del
gas naturale, con modalità fissate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas
successivamente alla stipula di ciascun accordo.
3. La
cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri
può comprendere operatori
privati.
Art. 36
(Progetti comuni con Paesi terzi)
34
1. Ai
fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in
materia di energie rinnovabili, è
incentivata l’importazione di elettricità da fonti
rinnovabili proveniente da Stati non
appartenenti all’Unione europea ed effettuata su
iniziativa di soggetti operanti nel settore
energetico, sulla base di accordi internazionali
all’uopo stipulati con lo Stato da cui
l'elettricità da fonti rinnovabili è importata. Tali
accordi si conformano ai seguenti criteri:
a)
il
sostegno è effettuato mediante il riconoscimento,
sull’energia immessa nel
sistema
elettrico nazionale, di un incentivo che, rispetto a
quello riconosciuto in
Italia
alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui
l’elettricità è prodotta nel Paese
terzo,
è di pari durata e di entità inferiore, in misura
fissata negli accordi di cui al
presente articolo, tenendo conto della maggiore
producibilità ed efficienza degli
impianti nei Paesi terzi e del valore medio
dell’incentivazione delle fonti rinnovabili
in
Italia;
b)
la
produzione e l’importazione avviene con modalità tali da
assicurare che
l’elettricità importata contribuisca al raggiungimento
degli obiettivi italiani in materia
di
fonti rinnovabili;
c) sono
stabilite le misure necessarie ad assicurare il
monitoraggio dell’elettricità
importata per le finalità di cui all’articolo 40.
2. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e dell’ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, può essere stabilito,
salvaguardando gli accordi già
stipulati, un valore dell’incentivo diverso da quello di
cui alla lettera a) del comma 1,
contemperando gli oneri economici conseguenti al
riconoscimento dell’incentivo stesso e
gli
effetti economici del mancato raggiungimento degli
obiettivi.
3. Il
comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 è abrogato.
Art. 37
(Trasferimenti statistici tra le Regioni)
1. Ai
fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, definiti in
attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, le Regioni e le Province autonome possono
concludere accordi per il
trasferimento statistico di determinate quantità di
energia rinnovabile.
2. Il
trasferimento statistico di cui al comma 1 non deve
pregiudicare il conseguimento
dell’obiettivo della Regione che effettua il
trasferimento.
3. Il
raggiungimento dell’obiettivo di ciascuna Regione, di
cui al comma 1, e la disponibilità
effettiva di energia da trasferire, ovvero da
compensare, sono misurati applicando la
metodologia di cui all’articolo 40, comma 5.
4. Ai
fini del raggiungimento dei propri obiettivi le Regioni:
a)
possono concludere intese con enti territoriali interni
ad altro Stato membro e
accordi
con altri Stati membri per trasferimenti statistici, nel
rispetto delle condizioni
e dei
limiti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge
5 giugno 2003, n. 131,
oppure
concorrere alla copertura degli oneri di cui
all’articolo 35, comma 2;
35
b)
assicurano la coerenza tra la programmazione in materia
di fonti rinnovabili, di
cui
all’articolo 2, comma 168, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e la
programmazione in altri settori;
c)
promuovono l’efficienza energetica in coerenza con le
norme nazionali;
d)
emanano indirizzi agli enti locali, in particolare per
il contenimento dei consumi
energetici e per lo svolgimento dei procedimenti di
competenza degli enti locali
relativi alla costruzione e all’esercizio degli impianti
di produzione da fonti
rinnovabili;
e)
provvedono a incentivare la produzione di energia da
fonti rinnovabili e
l’efficienza energetica, nei limiti di cumulabilità
fissati dalle norme nazionali.
5. Ai
sensi dell’articolo 2, comma 169, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il Ministro
dello
sviluppo economico provvede alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi regionali
definiti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della
medesima legge 24 dicembre 2007,
n. 244,
sulla base di quanto previsto all’articolo 40, comma 5.
6.
Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di
Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto,
sono
definiti e quantificati gli obiettivi regionali in
attuazione del comma 167 dell’articolo 2
della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni. Con il medesimo
decreto
sono definite le modalità di gestione dei casi di
mancato raggiungimento degli
obiettivi da parte delle Regioni e delle Province
autonome, in coerenza con quanto
previsto dal comma 170 del medesimo articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
TITOLO
VII
SOSTENIBILITA’ DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI
Art. 38
(Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i
bioliquidi)
1.
Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal
1° gennaio 2012 i biocarburanti
utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per
la produzione di energia elettrica, termica o
per il
raffrescamento possono essere computati per il
raggiungimento degli obiettivi
nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno,
ivi inclusi i meccanismi basati
sull’obbligo di rispetto di quote minime, solo se
rispettano i criteri di sostenibilità di cui al
provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009. Per il calcolo delle
emissioni di gas a effetto serra prodotte
durante
il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si
applica quanto previsto dallo
stesso
provvedimento attuativo.
2. In
applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente
articolo, ai fini del calcolo
richiamato al punto 19 dell’allegato V della direttiva
2009/28/CE si fa riferimento ai valori
dei
carburanti fossili ivi richiamati.
Art. 39
(Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per
i biocarburanti e per i bioliquidi)
36
1. Ai
fini della verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilità dei biocarburanti, si applicano le
disposizioni di cui al provvedimento di attuazione della
direttiva 2009/30/CE, ivi incluse le
sanzioni.
2. Le
disposizioni richiamate al comma 1 si applicano anche
per la verifica del rispetto dei
criteri
di sostenibilità dei bioliquidi.
TITOLO
VIII
MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE
CAPO I
MONITORAGGIO E RELAZIONI
Art. 40
(Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e
aggiornamenti)
1. Nei
limiti delle risorse disponibili allo scopo, il
Ministero dello sviluppo economico
provvede ad integrare il sistema statistico in materia
di energia perseguendo le seguenti
finalità:
a)
assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli
obiettivi, intermedi e al 2020,
in
materia di quote dei consumi finali lordi di
elettricità, energia per il riscaldamento
e il
raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti
energetiche rinnovabili,
secondo
i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008 del
Parlamento europeo e
del
Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche
dell’energia, e successive
modificazioni, tenendo conto anche dei progetti comuni e
dei trasferimenti statistici
tra
Stati membri;
b)
assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui alla
lettera
a)
e il
bilancio
energetico nazionale;
c)
assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera
a)
consenta di stimare, per
ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi
parametri di quote dei consumi
energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con
modalità idonee a misurare il
grado
di raggiungimento degli obiettivi regionali stabiliti in
attuazione dell’articolo 2,
comma
167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Per
le finalità di cui al comma 1, il GSE, tenuto conto
delle norme stabilite in ambito
SISTAN
e EUROSTAT, organizza e gestisce un sistema nazionale
per il monitoraggio
statistico dello stato di sviluppo delle fonti
rinnovabili, idoneo a:
a)
rilevare i dati necessari per misurare lo stato di
raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 1
in ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento
dei medesimi obiettivi in
ciascuna regione e provincia autonoma;
b)
stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti
rinnovabili e all’efficienza energetica
in
termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra.
3. Il
GSE provvede altresì a sviluppare ed applicare
metodologie idonee a fornire, con
cadenza
biennale:
a)
stime delle ricadute industriali ed occupazionali
connesse alla diffusione delle
fonti
rinnovabili e alla promozione dell’efficienza
energetica;
37
b)
stime dei costi e dell’efficacia delle misure di
sostegno, confrontati con i principali
Stati
dell’Unione europea.
4.
Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro
il 31 dicembre 2011 il Ministro dello
sviluppo economico approva la metodologia che,
nell’ambito del sistema statistico
nazionale in materia di energia, è applicata per
rilevare i dati necessari a misurare, ai fini
delle
comunicazioni alla Commissione europea, il grado di
raggiungimento degli obiettivi
nazionali.
5.
Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro
il 31 dicembre 2012 il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del
mare e, per gli aspetti inerenti le biomasse, di
concerto con il Ministro per le politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la
metodologia che, nell’ambito del
sistema
statistico nazionale, è applicata per rilevare i dati
necessari a misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in
attuazione dell’articolo 2, commi 167 e
170,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6.
Anche sulla base delle attività di monitoraggio di cui
ai precedenti commi:
a) il
GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico lo
schema di relazione
sui
progressi realizzati nella promozione e nell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili,
di cui
all’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE;
b) il
Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero
dell’ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, provvede alla trasmissione
alla Commissione
europea
della relazione di cui all’articolo 22 della direttiva
2009/28/CE e, qualora la
quota
di energia da fonti rinnovabili sia scesa al di sotto di
quella necessaria al
rispetto della progressione temporale di cui
all’articolo 3, comma 3,
all’aggiornamento del Piano di azione nazionale sulle
energie rinnovabili di cui
all’articolo 4 della medesima direttiva.
7.
Entro il 31 dicembre 2011 e, successivamente, ogni due
anni l'ENEA trasmette al
Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas un rapporto
concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie
per la produzione di energia elettrica,
di
calore e di biocarburanti, nonché lo stato e le
prospettive delle tecnologie rilevanti in
materia
di efficienza energetica, con riguardo particolare a
disponibilità, costi commerciali,
sistemi
innovativi non ancora commerciali e potenziale nazionale
residuo di fonti
rinnovabili e di efficienza energetica.
8.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede
alla copertura dei costi sostenuti da
GSE ed
ENEA, non coperti da altre risorse, per lo svolgimento
delle attività svolte ai sensi
del
presente decreto.
Art. 41
(Relazione al Parlamento)
1. Il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, trasmette al Parlamento, dopo
i primi due anni di
applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al
commi 3 e 4 dell’articolo 24, una
relazione sui risultati ottenuti e le eventuali
criticità rilevate.
38
CAPO II
CONTROLLI E SANZIONI
Art. 42
(Controlli
e sanzioni in materia di incentivi)
1.
L’erogazione di incentivi nel settore elettrico e
termico, di competenza del GSE, è
subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti
responsabili che presentano istanza. La
verifica, che può essere affidata anche agli enti
controllati dal GSE, è effettuata attraverso
il
controllo della documentazione trasmessa, nonché con
controlli a campione sugli
impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i
soggetti preposti dal GSE rivestono la
qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza
preavviso ed hanno ad oggetto la
documentazione relativa all’impianto, la sua
configurazione impiantistica e le modalità di
connessione alla rete elettrica.
2.
Restano ferme le competenze in tema di controlli e
verifiche spettanti alle
amministrazioni statali, regionali, agli enti locali
nonché ai gestori di rete. Sono eseguiti
dall’AGEA, con le modalità stabilite ai fini
dell’applicazione dell'articolo 1, comma 382-
septies,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla
provenienza e tracciabilità di
biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.
3. Nel
caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei
controlli di cui ai commi 1 e 2
siano
rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il
GSE dispone il rigetto dell’istanza
ovvero
la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle
somme già erogate, e
trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti
effettuati per l’applicazione delle sanzioni di
cui
all’articolo 2, comma 20, lettera
c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. Per
le finalità di cui al comma 3, le amministrazioni e gli
enti pubblici, deputati ai controlli
relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per
la costruzione e l’esercizio degli
impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere
sanzionatorio loro spettante,
trasmettono tempestivamente al GSE l’esito degli
accertamenti effettuati, nel caso in cui le
violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini
dell’erogazione degli incentivi.
5.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il GSE fornisce al
Ministero dello sviluppo economico gli elementi per la
definizione di una disciplina
organica dei controlli che, in conformità ai principi di
efficienza, efficacia e proporzionalità,
stabilisca:
a) le
modalità con le quali i gestori di rete forniscono
supporto operativo al GSE per
la
verifica degli impianti di produzione di energia
elettrica e per la certificazione
delle
misure elettriche necessarie al rilascio degli
incentivi;
b) le
procedure per lo svolgimento dei controlli sugli
impianti di competenza del
GSE;
c) le
violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli
incentivi in relazione a ciascuna
fonte,
tipologia di impianto e potenza nominale;
39
d) le
modalità con cui sono messe a disposizione delle
autorità pubbliche
competenti all’erogazione di incentivi le informazioni
relative ai soggetti esclusi ai
sensi
dell’articolo 23, comma 3;
e) le
modalità con cui il GSE trasmette all’Autorità per
l’energia elettrica e il gas gli
esiti
delle istruttorie ai fini dell’applicazione delle
sanzioni di cui al comma 3.
6.
Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al
comma 5, il Ministro dello
sviluppo economico, con proprio decreto, definisce la
disciplina dei controlli di cui al
medesimo comma 5.
7.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le
modalità con le quali gli eventuali
costi
connessi alle attività di controllo trovano copertura a
valere sulle componenti tariffarie
dell’energia elettrica e del gas, nonché le modalità con
le quali gli importi derivanti
dall’irrogazione delle sanzioni sono portati a riduzione
degli oneri tariffari per
l’incentivazione delle fonti rinnovabili.
Art. 43
(Disposizioni
specifiche per l’attuazione dell'articolo 2-sexies del
decreto-legge 25
gennaio
2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 2010, n. 41)
1.
Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato
che i lavori di installazione
dell'impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro
il 31 dicembre 2010, a seguito
dell’esame della richiesta di incentivazione ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2-sexies
del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo
2010,
n. 41, e successive modificazioni, il GSE rigetta
l’istanza di incentivo e dispone
contestualmente l’esclusione dagli incentivi degli
impianti che utilizzano anche in altri siti le
componenti dell’impianto non ammesso all’incentivazione.
Con lo stesso provvedimento il
GSE
dispone l’esclusione dalla concessione di incentivi per
la produzione di energia
elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci
anni dalla data dell’accertamento,
della
persona fisica o giuridica che ha presentato la
richiesta, nonché dei seguenti
soggetti:
a) il
legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b) il
soggetto responsabile dell’impianto;
c) il
direttore tecnico;
d) i
soci, se si tratta di società in nome collettivo;
e) i
soci accomandatari, se si tratta di società in
accomandita semplice;
f) gli
amministratori con potere di rappresentanza, se si
tratta di altro tipo di società
o
consorzio.
2.
Fatte salve più gravi ipotesi di reato, il proprietario
dell’impianto di produzione e il
soggetto responsabile dell’impianto che con dolo
impiegano pannelli fotovoltaici le cui
matricole sono alterate o contraffatte sono puniti con
la reclusione da due a tre anni e con
l’esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o
agevolazione pubblica per le fonti
rinnovabili.
Art. 44
(Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio)
40
1.
Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la
costruzione e l'esercizio delle opere ed
impianti in assenza dell’autorizzazione di cui
all’articolo 5 è assoggettata alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000,
cui sono tenuti in solido il
proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il
direttore dei lavori. L’entità della
sanzione è determinata, con riferimento alla parte
dell’impianto non autorizzata:
a)
nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt
termico di potenza
nominale, in caso di impianti termici di produzione di
energia;
b)
nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt
elettrico di potenza
nominale, in caso di impianti non termici di produzione
di energia;
2.
Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi,
l'esecuzione degli interventi di cui
all'articolo 6 in assenza della procedura abilitativa
semplificata o in difformità da quanto
nella
stessa dichiarato, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro
30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al
comma 1.
3.
Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo
abilitativo e di ripristino dello stato dei
luoghi,
la violazione di una o più prescrizioni stabilite con
l'autorizzazione o con gli atti di
assenso
che accompagnano la procedura abilitativa semplificata
di cui all’articolo 6, è
punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo
pari ad un terzo dei valori
minimo
e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e
comunque non inferiore a
euro
300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti
i soggetti di cui ai commi 1 e
2.
4. Sono
fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa
vigente per le fattispecie di cui
ai
commi 1, 2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria, diversa
da quella di cui al presente
articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e
agli enti locali.
TITOLO
IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45
(Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto
speciale e per le Province autonome di
Trento
e Bolzano)
1. Sono
fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalità del presente decreto
legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e
delle relative norme di attuazione.
Art. 46
(Disposizioni finali e clausola di invarianza
finanziaria)
1. Gli
allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante
del presente decreto, sono
aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico.
2.
All'attuazione delle disposizioni del presente decreto,
le amministrazioni interessate
provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3. Dal
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza
pubblica.
41
4. Ai
sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva
2009/28/CE, il Ministero dello
sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il
presente decreto e le eventuali
successive modificazioni.
Art. 47
(Entrata in vigore)
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
42
.
ALLEGATO 1
(art.
3, comma 4)
Procedure di calcolo degli obiettivi
1.
Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili
1. Ai
fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui
all’articolo 3, comma 1, il consumo finale
lordo
di energia da fonti rinnovabili è calcolato come la
somma:
a) del
consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche
rinnovabili;
b) del
consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per
il riscaldamento e il
raffreddamento;
c) del
consumo finale di energia da fonti energetiche
rinnovabili nei trasporti.
Per il
calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul
consumo finale lordo, il gas,
l'elettricità e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche
rinnovabili sono presi in
considerazione una sola volta ai fini delle lettere a),
b) o c), del primo comma.
2. I
biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i
criteri di sostenibilità, con le modalità, i
limiti
e le decorrenze fissate dal presente decreto, non sono
presi in considerazione.
3. Ai
fini del comma 1, lettera a), il consumo finale lordo di
elettricità da fonti energetiche
rinnovabili è calcolato come quantità di elettricità
prodotta a livello nazionale da fonti
energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di
elettricità in centrali di pompaggio con
il
ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.
4.
Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che
utilizzano fonti rinnovabili e
convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di
elettricità prodotta da fonti
rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni
fonte di energia è calcolato sulla base del
suo
contenuto energetico.
5.
L'elettricità da energia idraulica ed energia eolica è
presa in considerazione
conformemente alla formula di normalizzazione definita
al paragrafo 3.
6. Ai
fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo, il
consumo finale lordo di energia
da
fonti rinnovabili per il riscaldamento e il
raffreddamento è calcolato come quantità di
teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a
livello nazionale da fonti rinnovabili più il
consumo
di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria,
nelle famiglie, nei servizi, in
agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il
riscaldamento, il raffreddamento e la
lavorazione.
7.
Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti
rinnovabili e convenzionali, si tiene
conto
unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a
partire da fonti rinnovabili. Ai
fini
del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è
calcolato sulla base del suo
contenuto energetico.
8. Si
tiene conto dell'energia da calore aerotermico,
geotermico e idrotermale catturata da
pompe
di calore ai fini del comma 1, lettera b), a condizione
che il rendimento finale di
energia
ecceda di almeno il 5% l'apporto energetico primario
necessario per far funzionare
le
pompe di calore. La quantità di calore da considerare
quale energia da fonti rinnovabili
ai fini
della presente direttiva è calcolato secondo la
metodologia di cui al paragrafo 4.
9. Ai
fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto
dell'energia termica generata da
sistemi
energetici passivi, che consentono di diminuire il
consumo di energia in modo
43
passivo
tramite la progettazione degli edifici o il calore
generato da energia prodotta da
fonti
non rinnovabili.
10. Il
contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di
cui al paragrafo 5 è quello
indicato nello stesso paragrafo.
11. La
quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata
dividendo il consumo finale lordo di
energia
da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale
lordo di energia da tutte le
fonti
energetiche, espressa in percentuale.
12. La
somma di cui al comma 1 è adeguata in considerazione
dell’eventuale ricorso a
trasferimenti statistici o a progetti comuni con altri
Stati membri o a progetti comuni con
Paesi
terzi.
In caso
di trasferimento statistico, la quantità trasferita:
a) a
uno Stato membro è dedotta dalla quantità di energia
rinnovabile presa in
considerazione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo
di cui all’articolo 3, comma 1;
b) da
uno Stato membro è aggiunta alla quantità di energia
rinnovabile presa in
considerazione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo
di cui all’articolo 3, comma 1.
In caso
di progetto comune con Paesi terzi, l’energia elettrica
importata è aggiunta alla
quantità di energia rinnovabile presa in considerazione
ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1.
13. Nel
calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito
della valutazione del
conseguimento degli obiettivi e della traiettoria
indicativa, la quantità di energia consumata
nel
settore dell'aviazione è considerata, come quota del
consumo finale lordo di energia,
non
superiore al 6,18 per cento.
14. La
metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo
della quota di energia prodotta
da
fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento
(CE) n. 1099/2008 del Parlamento
europeo
e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle
statistiche dell'energia e
successive modificazioni.
2.
Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in
tutte le forme di trasporto
1. Ai
fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui
all’articolo 3, comma 2, si applicano le
seguenti disposizioni:
a) per
il calcolo del denominatore, ossia della quantità totale
di energia consumata nel
trasporto ai fini del primo comma, sono presi in
considerazione solo la benzina, il diesel, i
biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su
rotaia e l'elettricità;
b) per
il calcolo del numeratore, ossia della quantità di
energia da fonti rinnovabili
consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono
presi in considerazione tutti i tipi di
energia
da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di
trasporto;
c) per
il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili e
consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici ai fini
di cui alle lettere a) e b), è utilizzata la quota
nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, misurata
due anni prima dell'anno in questione.
Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti
rinnovabili consumata dai veicoli stradali
elettrici, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte
il contenuto energetico dell'apporto
di
elettricità da fonti energetiche rinnovabili.
2. Ai
fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi
nazionali in materia di energie
rinnovabili imposti agli operatori e dell'obiettivo di
impiegare energia da fonti rinnovabili per
tutte
le forme di trasporto, il contributo dei biocarburanti
prodotti a partire da rifiuti, residui,
44
materie
cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-
cellulosiche è considerato
equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.
3.
Formula di normalizzazione per il computo
dell’elettricità da energia idraulica e da
energia
eolica
Ai fini
del computo dell’elettricità da energia idraulica in un
dato Stato membro si applica la
seguente formula:
dove
N
=anno
di riferimento;
QN(norm)
=elettricità normalizzata generata da tutte le centrali
idroelettriche
nazionali nell’anno
N,
a fini di computo;
Qi
=quantità di elettricità, misurata in GWh,
effettivamente generata nell’anno
i
da
tutte le centrali idroelettriche nazionali, escludendo
la produzione delle
centrali di pompaggio che utilizzano l’acqua
precedentemente pompata a
monte;
Ci
=capacità totale installata, al netto dell’accumulazione
per pompaggi,
misurata in MW, di tutte le centrali idroelettriche
nazionali alla fine
dell’anno
i.
Ai fini
del computo dell’elettricità da energia eolica in un
dato Stato membro si applica la
seguente formula:
Dove:
N
=anno
di riferimento;
QN(norm)
=elettricità normalizzata generata da tutte le centrali
eoliche nazionali
nell’anno
N,
a fini di computo;
Qi
=quantità di elettricità, misurata in GWh,
effettivamente generata
nell’anno
i
da
tutte le centrali eoliche nazionali;
Cj
=capacità totale installata, misurata in MW, di tutte le
centrali eoliche
dello
Stato membro alla fine dell’anno
j;
n
=il più
basso dei seguenti valori: 4 o il numero di anni
precedenti l’anno
N
per i
quali sono disponibili dati sulla capacità e la
produzione
nazionale in questione.
45
4.
Computo dell’energia prodotta dalle pompe di calore
La
quantità di energia aerotermica, geotermica o
idrotermica catturata dalle pompe di
calore
da considerarsi energia da fonti rinnovabili ai fini del
presente decreto legislativo,
ERES,
è calcolata in base alla formula seguente:
ERES
=
Qusable
* (1
– 1/SPF)
dove
Qusable
=
il
calore totale stimato prodotto da pompe di calore che
rispondono ai criteri che
saranno
definiti sulla base degli orientamenti stabiliti dalla
Commissione ai sensi
dell’allegato VII della direttiva 2009/28/CE, applicato
nel seguente modo: solo le pompe di
calore
per le quali
SPF >
1,15 * 1/η
sarà
preso in considerazione;
SPF =
il
fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali
pompe di calore;
η
è il
rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e
il consumo di energia primaria
per la
produzione di energia e sarà calcolato come media a
livello UE sulla base dei dati
Eurostat.
Nel
caso di pompe di calore a gas
η
è posto
pari a 1 fino alla determinazione di un più
appropriato valore, effettuata dal Ministero dello
sviluppo economico con apposita
circolare al GSE.
46
5.
Contenuto energetico dei carburanti per autotrazione
47
ALLEGATO 2
(art.
10, comma 1)
Requisiti e specifiche tecniche
degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili
ai fini
dell’accesso agli incentivi nazionali
1. Per
gli impianti che utilizzano biomasse ovvero bioliquidi
per la produzione di energia
termica
ai fini dell’accesso agli incentivi statali, a decorrere
da un anno dalla data di
entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono
richiesti i seguenti requisiti:
a)
efficienza di conversione non inferiore all’85%;
b)
rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti
dal provvedimento di cui all’articolo
290,
comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Per
le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato ai
fini dell’accesso agli incentivi
statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
legislativo, è richiesta la conformità alle classi di
qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI
EN
14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato.
3. Per
le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata
in vigore del decreto di cui
al
comma 1, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura
è consentito a condizione che la
predette pompe di calore soddisfino i seguenti
requisiti:
a)
per le
pompe di calore elettriche il coefficiente di
prestazione (COP) e, qualora
l'apparecchio fornisca anche il servizio di
climatizzazione estiva, l'indice di efficienza
energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori
indicati per l’anno 2010 nelle tabelle
di cui
all’allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale
6 agosto 2009, così come
vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. La prestazione delle
pompe
deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN
14511:2008. Al momento
della
prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime,
nelle condizioni indicate
nella
tabella;
b) per
le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione
(COP) deve essere almeno
pari ai
valori indicati per l’anno 2010 nella tabella di cui
all’allegato 1, paragrafo 3, del
decreto
ministeriale 6 agosto 2009, così come vigente alla data
di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Qualora l'apparecchio
fornisca anche il servizio di
climatizzazione estiva, l'indice di efficienza
energetica (EER) deve essere almeno pari ai
pertinenti a 0,6 per tutte le tipologie. La prestazione
delle pompe deve essere misurata in
conformità alle seguenti norme, restando fermo che al
momento della prova le pompe di
calore
devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni sopra
indicate:
− UNI
EN 12309-2:2008: per quanto riguarda le pompe di calore
a gas ad assorbimento
(valori
di prova sul p.c.i.);
− UNI
EN 14511: 2008 per quanto riguarda le pompe di calore a
gas a motore
endotermico;
− Per
le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una
norma specifica, si
procede
in base alla UNI EN 14511: 2008, utilizzando il rapporto
di trasformazione
primario - elettrico = 0,4.
c) per
le pompe di calore dedicate alla sola produzione di
acqua calda sanitaria è richiesto
un COP
> 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 e successivo
recepimento da parte
degli
organismi nazionali di normazione;
48
d)
qualora siano installate pompe di calore elettriche
dotate di variatore di velocità
(inverter), i pertinenti valori di cui al presente comma
sono ridotti del 5 per cento.
4. Per
il solare fotovoltaico, l’accesso agli incentivi statali
di ogni natura è consentito, a
decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, a
condizione che:
a) i
componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto
dei requisiti tecnici minimi
stabiliti nei provvedimenti recanti i criteri di
incentivazione;
b) a
decorrere da un anno dall’entrata in vigore del presente
decreto i moduli siano
garantiti per almeno 10 anni;
5. Per
il solare termico, l’accesso agli incentivi statali di
ogni natura è consentito, a
decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, a
condizione che:
a) i
pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti
per almeno cinque anni;
b) gli
accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono
garantiti almeno due anni;
c) i
pannelli solari presentano un’attestazione di conformità
alle norme UNI EN
12975 o
UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio
accreditato. Sono
equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN
12975 e EN 12976
recepite dagli enti nazionali di normazione appartenenti
al CEN Comitato Europeo
di
Normazione;
d)
l'installazione dell'impianto è stata eseguita in
conformità ai manuali di
installazione dei principali componenti;
e) per
il solare termico a concentrazione, in deroga a quanto
previsto alla lettera c)
e fino
alla emanazione di norme tecniche UNI, la certificazione
UNI è sostituita da
un'approvazione tecnica da parte dell'ENEA.
6.
Fermo restando il punto 5, per il solare termico,
l’accesso agli incentivi statali di ogni
natura
è consentito, a condizione che, a decorrere da due anni
dall’entrata in vigore del
presente decreto legislativo, i pannelli siano dotati di
certificazione
solar
keymark.
7. Il
rispetto delle norme tecniche di cui ai punti 1, 2, 3 e
4, lettera
a),
è comprovato tramite
attestazione rilasciata da laboratori accreditati da
organismi di accreditamento
appartenenti allo European Co-operation for
Accreditation (EA), o che abbiano stabilito
accordi
di mutuo riconoscimento con EA. Tale attestazione deve
essere accompagnata da
dichiarazione del produttore circa la corrispondenza dei
prodotti immessi in commercio
con
quelli oggetto della suddetta attestazione.
49
ALLEGATO 3
(art.
11, comma 1)
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a
ristrutturazioni
rilevanti
1. Nel
caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di
produzione di energia termica devono essere progettati e
realizzati in modo da garantire il
contemporaneo rispetto della copertura, tramite il
ricorso ad energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi
previsti per l’acqua calda sanitaria e
delle
seguenti percentuali della somma dei consumi previsti
per l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento:
a) il
20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo
edilizio è presentata dal 31
maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) il
35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo
edilizio è presentata dal 1°
gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) il
50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo
edilizio è rilasciato dal 1°
gennaio
2017.
2.
Gli
obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti
tramite impianti da fonti
rinnovabili che producano esclusivamente energia
elettrica la quale alimenti, a sua volta,
dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento.
3. Nel
caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica
degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono
essere obbligatoriamente installati
sopra o
all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze,
misurata in kW, è calcolata
secondo
la seguente formula:
Dove S
è la superficie in pianta dell’edificio al livello del
terreno, misurata in m2, e K è un
coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:
a) K =
80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è
presentata dal 31
maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) K =
65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è
presentata dal 1°
gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) K =
50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è
presentata dal 1°
gennaio
2017.
4. In
caso di utilizzo di pannelli solari termici o
fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i
predetti componenti devono essere aderenti o integrati
nei tetti medesimi, con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
5.
L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora
l’edificio sia allacciato ad una rete di
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di
calore per il riscaldamento degli
ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
6. Per
gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti
commi sono incrementati del 10%.
50
7.
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in
parte,
agli
obblighi di integrazione di
cui ai
precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal
progettista nella relazione tecnica
di cui
all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009,
n. 59 e
dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le
diverse opzioni tecnologiche
disponibili.
8. Nei
casi di cui al comma 6, è fatto obbligo di ottenere un
indice di prestazione
energetica complessiva dell’edificio (I) che risulti
inferiore rispetto al pertinente indice di
prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai
sensi del decreto legislativo n.
192 del
2005 e successivi provvedimenti attuativi(I192) nel
rispetto della seguente formula:
Dove:
−
%obbligo è il valore della percentuale della somma dei
consumi previsti per l’acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve
essere coperta, ai sensi del
comma
1, tramite fonti rinnovabili;
−
%effettiva è il valore della percentuale effettivamente
raggiunta dall’intervento;
−
Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili che
devono
essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma
3;Eeffettiva è il valore della
potenza
elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
effettivamente installata
sull’edificio.
51
ALLEGATO 4
(art.
15, comma 2)
Certificazione degli installatori
I
sistemi di qualificazione di cui all'articolo 15,
finalizzati anche all’attuazione di quanto
previsto all’articolo 11, sono basati sui criteri
seguenti:
1. Il
programma di formazione o il riconoscimento del
fornitore di formazione rispetta le
seguenti caratteristiche:
a) la
formazione per la qualificazione deve essere effettuata
secondo una
procedura trasparente e chiaramente definita;
b) è
assicurata la continuità e la copertura regionale del
programma di formazione
offerto
dal fornitore;
c) il
fornitore di formazione dispone di apparecchiature
tecniche adeguate, in
particolare di materiale di laboratorio o di
attrezzature analoghe, per impartire la
formazione pratica;
d)
oltre alla formazione di base, il fornitore di
formazione deve anche proporre corsi
di
aggiornamento più brevi su temi specifici, ivi comprese
le nuove tecnologie, per
assicurare una formazione continua sulle installazioni;
e) il
fornitore di formazione può essere il produttore
dell'apparecchiatura o del
sistema, un istituto o un'associazione;
f) la
qualificazione degli installatori ha una durata limitata
nel tempo e il rinnovo è
subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento,
in forma di seminario o
altro.
2. La
formazione per il rilascio della qualificazione degli
installatori comprende sia una
parte
teorica che una parte pratica. Al termine della
formazione, gli installatori devono
possedere le capacità richieste per installare
apparecchiatura e sistemi rispondenti alle
esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di
affidabilità, essere in grado di offrire un
servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le
norme applicabili, ivi comprese le norme
in
materia di marchi energetici e di marchi di qualità
ecologica.
3. La
formazione si conclude con un esame in esito al quale
viene rilasciato un attestato.
L'esame
comprende una prova pratica mirante a verificare la
corretta installazione di
caldaie
o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi
geotermici poco profondi o di
sistemi
solari fotovoltaici o termici.
4. Il
previo periodo di formazione deve avere le seguenti
caratteristiche:
i) per
gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa: una
formazione preliminare di
idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del
riscaldamento o tecnico di
impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento;
ii) per
gli installatori di pompe di calore: una formazione
preliminare di idraulico o di
tecnico
frigorista e competenze di base di elettricità e
impianti idraulici (taglio di tubi,
saldatura e incollaggio di giunti di tubi, isolamento,
sigillamento di raccordi, prove di
tenuta
e installazione di sistemi di riscaldamento o di
raffreddamento);
52
iii)
per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o
termici: una formazione
preliminare di idraulico o di elettricista e competenze
di impianti idraulici, di
elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura
e incollaggio di giunti di tubi,
sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacità di
collegare cavi, buona
conoscenza dei materiali di base per la copertura dei
tetti, nonché dei metodi di
isolamento e di impermeabilizzazione; o
iv) un
programma di formazione professionale che consenta agli
installatori di
acquisire competenze adeguate corrispondenti a tre anni
di formazione nei settori di
competenze di cui alle lettere a), b) o c), comprendente
sia la formazione in classe
che la
pratica sul luogo di lavoro.
5.
L'aspetto teorico della formazione degli installatori di
caldaie e di stufe a biomassa
dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato
della biomassa e comprendere gli
aspetti
ecologici, i combustibili derivati dalla biomassa, gli
aspetti logistici, la prevenzione
degli
incendi, le sovvenzioni connesse, le tecniche di
combustione, i sistemi di accensione,
le
soluzioni idrauliche ottimali, il confronto
costi/redditività, nonché la progettazione,
l'installazione e la manutenzione delle caldaie e delle
stufe a biomassa. La formazione
dovrebbe anche permettere di acquisire una buona
conoscenza delle eventuali norme
europee
relative alle tecnologie e ai combustibili derivati
dalla biomassa (ad esempio i
pellet)
e della legislazione nazionale e comunitaria relativa
alla biomassa.
6.
L'aspetto teorico della formazione degli installatori di
pompe di calore dovrebbe fornire
un
quadro della situazione del mercato delle pompe di
calore e coprire le risorse
geotermiche e le temperature del suolo di varie regioni,
l'identificazione del suolo e delle
rocce
per determinarne la conducibilità termica, le
regolamentazioni sull'uso delle risorse
geotermiche, la fattibilità dell'uso di pompe di calore
negli edifici, la determinazione del
sistema
più adeguato e la conoscenza dei relativi requisiti
tecnici, la sicurezza, il filtraggio
dell'aria, il collegamento con la fonte di calore e lo
schema dei sistemi. La formazione
dovrebbe anche permettere di acquisire una buona
conoscenza di eventuali norme
europee
relative alle pompe di calore e della legislazione
nazionale e comunitaria
pertinente. Gli installatori dovrebbero dimostrare di
possedere le seguenti competenze
fondamentali:
i)
comprensione di base dei principi fisici e di
funzionamento delle pompe di calore,
ivi
comprese le caratteristiche del circuito della pompa:
relazione tra le basse
temperature del pozzo caldo, le alte temperature della
fonte di calore e l'efficienza
del
sistema, determinazione del coefficiente di prestazione
(COP) e del fattore di
prestazione stagionale (SPF);
ii)
comprensione dei componenti e del loro funzionamento nel
circuito della pompa
di
calore, ivi compreso il compressore, la valvola di
espansione, l'evaporatore, il
condensatore, fissaggi e guarnizioni, il lubrificante,
il fluido frigorigeno, e
conoscenza delle possibilità di surriscaldamento e di
subraffreddamento e di
raffreddamento; e
iii)
comprensione di base dei principi fisici, di
funzionamento e dei componenti delle
pompe
di calore ad assorbimento e determinazione del
coefficiente di prestazione
(GUE) e
del fattore di prestazione stagionale (SPF);
iv)
capacità di scegliere e di misurare componenti in
situazioni di installazione
tipiche, ivi compresa la determinazione dei valori
tipici del carico calorifico di vari
edifici
e, per la produzione di acqua calda in funzione del
consumo di energia, la
determinazione della capacità della pompa di calore in
funzione del carico calorifico
per la
produzione di acqua calda, della massa inerziale
dell'edificio e la fornitura di
energia
elettrica interrompibile; determinazione di componenti,
quale il serbatoio
53
tampone
e il suo volume, nonché integrazione di un secondo
sistema di
riscaldamento.
7. La
parte teorica della formazione degli installatori di
sistemi solari fotovoltaici e di
sistemi
solari termici dovrebbe fornire un quadro della
situazione del mercato dei prodotti
solari,
nonché confronti costi/redditività e coprire gli aspetti
ecologici, le componenti, le
caratteristiche e il dimensionamento dei sistemi solari,
la scelta di sistemi accurati e il
dimensionamento dei componenti, la determinazione della
domanda di calore, la
prevenzione degli incendi, le sovvenzioni connesse,
nonché la progettazione,
l'installazione e la manutenzione degli impianti solari
fotovoltaici e termici. La formazione
dovrebbe anche permettere di acquisire una buona
conoscenza delle eventuali norme
europee
relative alle tecnologie e alle certificazioni, ad
esempio «Solar Keymark», nonché
della
legislazione nazionale e comunitaria pertinente. Gli
installatori dovrebbero dimostrare
di
possedere le seguenti competenze fondamentali:
i)
capacità di lavorare in condizioni di sicurezza
utilizzando gli strumenti e le attrezzature
richieste e applicando i codici e le norme di sicurezza,
e di individuare i rischi connessi
all'impianto idraulico, all'elettricità e altri rischi
associati agli impianti solari;
ii)
capacità di individuare i sistemi e i componenti
specifici dei sistemi attivi e passivi, ivi
compresa la progettazione meccanica, e di determinare la
posizione dei componenti e
determinare lo schema e la configurazione dei sistemi;
iii)
capacità di determinare la zona, l'orientamento e
l'inclinazione richiesti per
l'installazione dei sistemi solari fotovoltaici e dei
sistemi solari di produzione di acqua
calda,
tenendo conto dell'ombra, dell'apporto solare,
dell'integrità strutturale,
dell'adeguatezza dell'impianto in funzione dell'edificio
o del clima, e di individuare i diversi
metodi
di installazione adeguati al tipo di tetto e i
componenti BOS (balance
of system)
necessari per l'installazione;
iv) per
i sistemi solari fotovoltaici in particolare, la
capacità di adattare la concezione
elettrica, tra cui la determinazione delle correnti di
impiego, la scelta dei tipi di conduttori
appropriati e dei flussi adeguati per ogni circuito
elettrico, la determinazione della
dimensione, del flusso e della posizione adeguati per
tutte le apparecchiature e i
sottosistemi associati, e scegliere un punto di
interconnessione adeguato.
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RINNOVABILI SENZA SUSSIDI AD OGNI COSTO
di
Annalisa D'Orazio-La
voce.info
La
riforma dei meccanismi di sostegno alle energie
rinnovabili regge sul presupposto di rendere il sistema
di incentivi più efficiente e meno costoso per famiglie
e imprese. Ma così non sembra, almeno nella transizione.
La strada per ridurre i costi del sussidio è un vero
riordino delle politiche di promozione della crescita.
Che consideri la relazione tra energia primaria e
applicazioni d'uso e la relazione tra energia
rinnovabile prodotta e consumata. Oltre a rendere
evidente il costo del sussidio.
L'attenzione del mercato continua a essere catalizzata
sul costo del
sussidio alle rinnovabili elettriche e,
in particolare, sull'effetto indotto dalla forte
crescita di impianti fotovoltaici sulla spesa dei
consumatori per sostenere l'energia solare.
(1) Tuttavia, è bene osservare il quadro in una giusta
dimensione.
LA
POLEMICA SUI COSTI DELLE RINNOVABILI
Il
rumoreggiare sul
fotovoltaico
è forse eccessivo se si considera che nel 2010, su un
costo complessivo del sussidio alle rinnovabili
elettriche di circa 3,4 miliardi di euro (125 euro per
MWh consumato), solo il 24 per cento è imputabile al
solare fotovoltaico.
(2)
È vero che il fotovoltaico ha un costo del sussidio
mediamente superiore ad altre energie rinnovabili (410
€/MWh contro una media di 125) e soprattutto che tale
costo è in Italia superiore rispetto ad altri paesi
europei. Nel 2010, contro una spesa italiana di 410
€/MWh per sussidio al solare fotovoltaico tradizionale
(cristallino, ndr), in Germania i consumatori hanno
speso ben la metà (210 €/MWh), i francesi 370 M€/kWh,
spagnoli e inglesi 380 €/MWh. Oltre a un riallineamento
del sussidio al costo, è necessario che gli incentivi
vengano rivisti anche per rallentare fenomeni
speculativi di installazione di soluzioni poco
efficienti e soprattutto per non ostacolare l'ingresso
nel mercato delle innovazioni incrementali che
caratterizzano fortemente lo sviluppo della tecnologia
fotovoltaica mondiale.
Tuttavia, è altrettanto vero che se le altre tecnologie
pesano di più sulla spesa complessiva (nel 2010 come
visto il 76 per cento) bisognerebbe prestargli molta più
attenzione. Il decreto legislativo, come detto nel
precedente articolo,
annulla il meccanismo dei
certificati verdi
prevedendo il passaggio alle aste al ribasso, a partire
dal 2012. (3)
Determina, altresì, un periodo di
transizione
2011-2015, in cui il meccanismo resta in vigore, ma ne
cambiano le regole. La modifica, con una mossa a
sorpresa, ha probabilmente innalzato il costo del
sussidio nel periodo di transizione. Il decreto,
infatti, conferma l'obbligo di ritiro da parte di Gse
dei certificati verdi eccedenti per il rispetto della
quota
d'obbligo a carico dei
produttori/importatori convenzionali, prevedendo che il
prezzo di ritiro sia pari al 78 per cento di 180 euro -
prezzo dell'energia nel mercato e non più al prezzo
medio dei certificati verdi scambiati in passato.
Pertanto il costo del sussidio delle eccedenze sarà più
alto rispetto a quello registrato nel 2008-2010 a
regolazione vigente prima del decreto.
(4)
Una bella sorpresa e ci chiediamo quanto consapevole
considerando che l'articolo 45, comma 3, della legge
122/10 prevedeva che “al fine di contenere gli oneri
generali gravanti sulla spesa energetica di famiglie e
imprese (…) con decreto del Mse, sentita l'Aeeg (ma è
stata sentita?) (…) si assicura che l'importo
complessivo derivante dal ritiro da parte di Gse dei
certificati delle produzioni in eccedenza, a decorrere
dall'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto
a quello relativo alle competenze 2010 (…)”.
Tuttavia, nel 2010 il prezzo di ritiro era pari al
prezzo di scambio dei certificati verdi degli anni
precedenti e non al prezzo di vendita dei Cv nella
titolarità di Gse, cioè al prezzo massimo di scambio in
caso di eccesso di domanda rispetto all'offerta. Si
tratta di una differenza di ben 24 €/MWh, un
aumento del 27 per
cento del prezzo di ritiro dei
certificati in eccedenza. Probabilmente è stata
rallentata almeno nel breve la crescita del
fotovoltaico, ma è stata altresì aperta una strada per
accelerare, da qui al 2015, quella delle altre
tecnologie.
CONCILIARE STRATEGIA DI CRESCITA ED EFFICIENZA
Il
decreto ribadisce che la strategia italiana di sviluppo
delle rinnovabili è segnata dagli
accordi europei
ratificati con la direttiva 2009/28/Ce
(il decreto Romani): nell'arco dei prossimi
dieci-quindici anni l'Italia dovrà coprire il
17-20 per cento
del proprio consumo finale di energia con
fonti rinnovabili.
Il consumo energetico riguarda tutte le applicazioni e
usi: il riscaldamento, il raffrescamento, il carburante
per auto, l'illuminazione, l'alimentazione di processi
industriali, e non solo l'elettricità come troppo spesso
sembra dalle opinioni che emergono nel nostro paese
quando si discute di rinnovabili.
È chiaro che un obiettivo di questa dimensione, laddove
i costi delle rinnovabili risultassero più elevati
rispetto al mercato dell'energia (in assenza di
sussidi), non può e non deve essere perseguito a
qualsiasi costo. Soprattutto oggi, quando la situazione
è diversa dal passato in quanto: a) è possibile
sfruttare una
pluralità di risorse (sole, vento,
acqua, calore geotermico) ma anche prodotti della
riconversione agricola, rifiuti, scarti dell'industria e
dell'agricoltura con rendimenti energetici interessanti
e una maggiore efficienza derivante dall'integrazione
(si pensi alla co e tri generazione); b) le tecnologie
rinnovabili sono molto meno costose rispetto al passato;
c) i mercati dei prodotti e finanziari delle rinnovabili
sono in generale molto più maturi; d) il decisore
politico ha molte più informazioni e numerosi esempi
internazionali a cui fare riferimento nelle scelte sulle
misure di sostegno.
La strada maestra per ridurre i costi del sussidio, non
limitando l'obiettivo di sviluppo degli investimenti in
rinnovabili, è una riforma vera delle politiche di
promozione della crescita.
Una
riforma che, anziché procedere per “tentativi” (numerose
modifiche e forte discontinuità nei contenuti) e con una
logica a “spezzatino” (che accontenta/scontenta
operatori in specifici mercati delle tecnologie o delle
applicazioni) abbia una
visione d'insieme,
almeno in tre direzioni:
- la relazione tra energia primaria e
applicazioni d'uso, smettendola una volta per tutte di
guardare solo alla generazione elettrica;
- la relazione tra energia rinnovabile prodotta
e quella consumata prestando interesse al bilancio
dell'energia (rendimento, trasformazione, rete) e al
consumatore (informazione, certificazione di qualità,
green pricing);
- ultima direzione, ma non per importanza,
rendere evidente il costo del sussidio che la
collettività (sotto forma di maggiori prezzi finali o di
aggravio in componenti dedicate della bolletta
energetica) dovrà sostenere nel breve e lungo termine
per continuare il percorso di crescita delle rinnovabili
nelle proprie “scelte” di consumo. Condizione che rende
necessaria l'integrazione delle quantità di sviluppo
previste nel piano nazionale di azione con la
valutazione economica della crescita da parte del
regolatore.
(1)Gli
incentivi riconosciuti agli impianti fotovoltaici
(cosiddetto Conto energia) sono erogati da Gse in
relazione all'energia elettrica prodotta,
indipendentemente dall'uso, e sono interamente
recuperati attraverso la componente A3 della tariffa
elettrica, applicata a famiglie e imprese.
(2)
Nel 2010 la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili incentivata a livello nazionale deriva da
quattro meccanismi di sostegno: a) il conto energia per
la produzione da impianti solari fotovoltaici; b) il
meccanismo della quota d'obbligo con mercato dei
certificati verdi per la produzione da impianti
alimentati da tutte le fonti rinnovabili di medio-grandi
dimensioni; c) la tariffa onnicomprensiva per la
produzione da impianti a qualsiasi fonte di piccole
dimensioni; d) la tariffa di acquisto dell'energia
prodotta dagli impianti rinnovabili in convenzione
cosiddetta Cip6.
(3)
Si consideri che il meccanismo dei certificati verdi
origina l'ammontare più elevato di spesa per il sostegno
al consumo di elettricità rinnovabile (circa il 46 per
cento nel 2010).
(4)
L’aumento dell’energia soggetta a obbligo ricadente sui
produttori di energia convenzionale, per effetto
dell’inclusione delle importazioni (prevista dal 2012 ex
c. 2 art. 25, del nuovo decreto), è in grado di
compensare solo in minima parte la graduale riduzione
della quota d’obbligo nel periodo transitorio 2013-2015.
Tale condizione, unitamente a una crescita dei
certificati verdi in scadenza e in contrattazione,
aumenterà la quantità di energia ritirata da Gse.
1
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TITOLO
I
FINALITA’ E OBIETTIVI
Art.1
(Finalità)
1. Il
presente decreto, in attuazione della direttiva
2009/28/CE e nel rispetto dei criteri
stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli
strumenti, i meccanismi, gli incentivi e
il
quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari
per il raggiungimento degli obiettivi
fino al
2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti
rinnovabili sul consumo
finale
lordo di energia e di quota di energia da fonti
rinnovabili nei trasporti. Il presente
decreto
inoltre detta norme relative ai trasferimenti statistici
tra gli Stati membri, ai progetti
comuni
tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie
di origine, alle procedure
amministrative, all’informazione e alla formazione
nonché all’accesso alla rete elettrica per
l’energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di
sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.
Art.2
(Definizioni)
1. Ai
fini del presente decreto legislativo si applicano le
definizioni della direttiva 2003/54/
CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Giugno 2003.
Si applicano inoltre le
seguenti definizioni:
a)
«energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da
fonti rinnovabili non fossili, vale
a dire
energia eolica, solare, aerotermica, geotermica,
idrotermica e oceanica, idraulica,
biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas;
b)
«energia aerotermica»: energia accumulata nell'aria
ambiente sotto forma di calore;
c)
«energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma
di calore nella crosta
terrestre;
d)
«energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque
superficiali sotto forma di
calore;
e)
«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui di origine biologica
provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze
vegetali e animali), dalla silvicoltura
e dalle
industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura,
gli sfalci e le potature
provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la
parte biodegradabile dei rifiuti
industriali e urbani;
f)
«consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici
forniti a scopi energetici
all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi,
compresi i servizi pubblici, all'agricoltura,
alla
silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di
elettricità e di calore del settore
elettrico per la produzione di elettricità e di calore,
incluse le perdite di elettricità e di
calore
con la distribuzione e la trasmissione;
g)
«teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la
distribuzione di energia termica in
forma
di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o
più fonti di produzione verso
2
una
pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il
riscaldamento o il raffreddamento di
spazi,
per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua
calda sanitaria;
h)
«bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici
diversi dal trasporto, compresi
l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento,
prodotti dalla biomassa;
i)
«biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i
trasporti ricavati dalla biomassa;
l)
«garanzia di origine»: documento elettronico che serve
esclusivamente a provare ad
un
cliente finale che una determinata quota o un
determinato quantitativo di energia
sono
stati prodotti da fonti rinnovabili come previsto
all'articolo 3, paragrafo 6, della
direttiva 2003/54/CE e dai provvedimenti attuativi di
cui all’articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007,
n. 125;
m)
«edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»:
edificio che ricade in una delle
seguenti categorie:
i)
edificio esistente avente superficie utile superiore a
1000 metri quadrati, soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l'involucro;
ii)
edificio esistente soggetto a demolizione e
ricostruzione anche in manutenzione
straordinaria;
n)
«edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale
la richiesta del pertinente titolo
edilizio, comunque denominato, sia stata presentata
successivamente alla data di
entrata
in vigore del presente decreto;
o)
«biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili
avente caratteristiche e
condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas
metano e idoneo alla immissione
nella
rete del gas naturale;
p)
«regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo
applicato da uno Stato
membro
o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l’uso
delle energie da fonti
rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a
cui possono essere vendute o
aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie
rinnovabili o altri mezzi, il
volume
acquistato di dette energie. Comprende, non in via
esclusiva, le sovvenzioni agli
investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le
restituzioni d’imposta, i regimi di sostegno
all’obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi
quelli che usano certificati verdi, e i
regimi
di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe
di riacquisto e le sovvenzioni;
q)
«centrali ibride»: centrali che producono energia
elettrica utilizzando sia fonti non
rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli
impianti di co-combustione, vale a dire gli
impianti che producono energia elettrica mediante
combustione di fonti non rinnovabili e
di
fonti rinnovabili;
Art. 3
(Obiettivi nazionali)
1. La
quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul
consumo finale lordo di energia
da
conseguire nel 2020 è pari a 17 per cento.
2.
Nell’ambito dell’obiettivo di cui al comma 1, la quota
di energia da fonti rinnovabili in
tutte
le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno
al 10 per cento del consumo
finale
di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno.
3
3. Gli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2 sono perseguiti con una
progressione temporale
coerente con le indicazioni dei Piani di azione
nazionali per le energie rinnovabili
predisposti ai sensi dell’articolo 4 della direttiva
2009/28/CE.
4. Le
modalità di calcolo degli obiettivi di cui ai commi 1, 2
e 3 sono indicate nell’allegato
1.
TITOLO
II
PROCEDURE AMMINISTRATIVE, REGOLAMENTAZIONI E CODICI
CAPO I
AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE AMMINISTRATIVE
Art. 4
(Principi generali)
1. Al
fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e
il conseguimento, nel rispetto del
principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni,
degli obiettivi di cui all’articolo 3, la
costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili sono
disciplinati secondo speciali procedure amministrative
semplificate, accelerate,
proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche
caratteristiche di ogni singola
applicazione.
2.
L’attività di cui al comma 1 è regolata, secondo un
criterio di proporzionalità:
a)
dall’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387,
come modificato dall’articolo 5 del presente decreto;
b)
dalla procedura abilitativa semplificata di cui
all’articolo 6, ovvero
c)
dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia
libera di cui all’articolo 6, comma
11.
3. Al
fine di evitare l’elusione della normativa di tutela
dell’ambiente, del patrimonio
culturale, della salute e della pubblica incolumità,
fermo restando quanto disposto dalla
Parte
quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e, in
particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto
attiene all’individuazione degli impianti
e al
convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province
autonome stabiliscono i casi
in cui
la presentazione di più progetti per la realizzazione di
impianti alimentati da fonti
rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree
contigue sono da valutare in termini
cumulativi nell’ambito della valutazione di impatto
ambientale.
4. I
gestori di rete, per la realizzazione di opere di
sviluppo funzionali all'immissione e al
ritiro
dell'energia prodotta da una pluralità di impianti non
inserite nei preventivi di
connessione, richiedono l'autorizzazione con il
procedimento di cui all'articolo 16,
salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi
di sviluppo delle reti e di sviluppo
degli
impianti di produzione.
5. Per
gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei
rifiuti, è fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
successive modificazioni.
4
6. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono stabilite specifiche procedure
autorizzative,
con
tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i
casi di
realizzazione di impianti di produzione da fonti
rinnovabili in sostituzione di altri impianti
energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.
Art. 5
(Autorizzazione Unica)
1.
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la
costruzione e l'esercizio degli impianti
di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti, nonché le
modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono
soggetti all’autorizzazione unica di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 come modificato dal
presente articolo, secondo le modalità procedimentali e
le condizioni previste dallo stesso
decreto
legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate
ai sensi del comma 10 del
medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni
delle Regioni e delle Province
autonome.
2.
All’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387
del 2003, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica
di
assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 3
aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine
massimo per la conclusione del
procedimento unico non può essere superiore a novanta
giorni, al netto dei tempi previsti
dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, per
il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale».
3. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previa intesa con la Conferenza
unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono
individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di
fonte, gli interventi di modifica
sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il
rinnovo
dell’autorizzazione unica in caso di modifiche
qualificate come sostanziali ai sensi
del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino
all’emanazione del decreto di cui al
periodo
precedente non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui
all’articolo 6 gli interventi da realizzare sugli
impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici
esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non
comportano variazioni delle
dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria
delle strutture e dell'area destinata ad
ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.
Restano ferme, laddove previste, le
procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione
di impatto ambientale di cui al
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a
biomassa, bioliquidi e biogas
non
sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e
quelli totali che non modifichino la
potenza
termica installata e il combustibile rinnovabile
utilizzato.
4.
Qualora il procedimento di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 sia
delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle
Regioni, secondo modalità
stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle
autorizzazioni rilasciate.
5
5. Le
disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre
2003,
n. 387 come modificato dal comma 2 del presente
articolo, si applicano ai
procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 6
(Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per
gli impianti alimentati da energia
rinnovabile)
1.
Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di
accisa sull’energia elettrica, per
l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai
paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi
dell’articolo 12, comma 10 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui ai
commi
seguenti.
2. Il
proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità
sugli immobili interessati
dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune,
mediante mezzo cartaceo o in
via
telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo
inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli
opportuni elaborati progettuali, che attesti la
compatibilità del progetto con gli strumenti
urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e
la non contrarietà agli strumenti
urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Alla
dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la
connessione redatti dal gestore
della
rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso
nelle materie di cui al comma 4
dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
tali atti non siano allegati alla
dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati
tecnici richiesti dalle norme di settore e
si
applica il comma 5.
3. Per
la procedura abilitativa semplificata si applica, previa
deliberazione del Comune e
fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
regionali di cui al comma 9, quanto
previsto dal comma 10, lettera
c),
e dal comma 11 dell’articolo 10 del decreto-legge 18
gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68.
4. Il
Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia
riscontrata l'assenza di una o
più
delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica
all'interessato l'ordine motivato
di non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; è
comunque salva la facoltà di ripresentare la
dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il
Comune
non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il
termine di trenta giorni
dalla
data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2,
l’attività di costruzione deve
ritenersi assentita.
5.
Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all’ultimo periodo del comma 2, che
rientrino nella competenza comunale e non siano allegati
alla dichiarazione, il Comune
provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso,
entro il termine per la conclusione
del
relativo procedimento fissato ai sensi dell’articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non
sono resi entro il termine di cui al
periodo
precedente, l’interessato può adire i rimedi di tutela
di cui all’articolo 117 del
decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l’attività di
costruzione e di esercizio degli
6
impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di
amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti
non siano allegati alla dichiarazione,
l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli
d’ufficio ovvero convoca, entro venti
giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza
di servizi ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni. Il
termine
di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla
acquisizione degli atti di
assenso
ovvero fino all’adozione della determinazione motivata
di conclusione del
procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter,
comma 6-bis,
o all’esercizio del potere
sostitutivo ai sensi dell’articolo 14-quater,
comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990,
n. 241.
6. La
realizzazione dell’intervento deve essere completata
entro tre anni dal
perfezionamento della procedura abilitativa semplificata
ai sensi dei commi 4 o 5. La
realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è
subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune
la data di ultimazione dei lavori.
7. La
sussistenza del titolo è provata con la copia della
dichiarazione da cui risulta la data
di
ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di
quanto presentato a corredo del
progetto, l'attestazione del professionista abilitato,
nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari.
8.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo
finale,
che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si
attesta la conformità
dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione,
nonché ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente
alle opere realizzate ovvero
dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento
catastale.
9. Le
Regioni e le Province autonome possono estendere la
soglia di applicazione della
procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza
nominale fino ad 1 MW elettrico,
definendo altresì i casi in cui, essendo previste
autorizzazioni ambientali o paesaggistiche
di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la
realizzazione e l’esercizio
dell’impianto e delle opere connesse sono assoggettate
all’autorizzazione unica di cui
all’articolo 5. Le Regioni e le Province autonome
stabiliscono altresì le modalità e gli
strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse
Regioni e Province autonome le
informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche
per le finalità di cui all’articolo 16, comma 2.
Con le
medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e
le Province autonome
prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri
istruttori commisurati alla potenza
dell’impianto.
10. I
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo
sono
regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per
il proponente la possibilità di
optare
per la procedura semplificata di cui al presente
articolo.
11. La
comunicazione relativa alle attività in edilizia libera,
di cui ai paragrafi 11 e 12 delle
linee
guida adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del
decreto legislativo 29 dicembre
2003,
n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e
modalità, agli impianti ivi
previsti. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere il regime della
comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti
di impianti alimentati da fonti
rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché
agli impianti fotovoltaici di
7
qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta
salva la disciplina in materia di
valutazione di impatto ambientale e di tutela delle
risorse idriche.
Articolo 7
(Regimi
di autorizzazione per la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili)
1. Gli
interventi di installazione di impianti solari termici
sono considerati attività ad edilizia
libera
e sono realizzati, ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
del decreto legislativo 30
maggio
2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via
telematica, dell’inizio dei lavori
da
parte dell’interessato all’amministrazione comunale,
qualora ricorrano congiuntamente
le
seguenti condizioni:
a)
siano
installati impianti aderenti o integrati nei tetti di
edifici esistenti con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i
cui componenti non modificano
la
sagoma degli edifici stessi;
b)
la
superficie dell'impianto non sia superiore a quella del
tetto su cui viene realizzato;
c)
gli
interventi non ricadano nel campo di applicazione del
codice dei beni culturali e
del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive
modificazioni.
2. Ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera
a),
e dell’articolo 123, comma 1, del testo unico
delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli
interventi di installazione di impianti
solari
termici sono realizzati previa comunicazione secondo le
modalità di cui al
medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
a)
gli
impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro
pertinenze, ivi inclusi i
rivestimenti delle pareti verticali esterne agli
edifici;
b)
gli
impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di
cui al decreto del Ministro per
i
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
3.
All’articolo 6, comma 2, lettera
d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.
380 del
2001, sono soppresse le parole: «e termici, senza
serbatoio di accumulo esterno».
4. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza unificata, di cui all’articolo 8
del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore
del
presente decreto, sono stabilite le prescrizioni per la
posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde
geotermiche, destinati al
riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono
individuati i casi in cui si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo
6.
5. Ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera
a),
e dell’articolo 123, comma 1, del testo unico
delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli
interventi di installazione di impianti
di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili
diversi da quelli di cui ai commi da 1 a
4,
realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi
privati annessi e destinati unicamente
alla
produzione di acqua calda e di aria per l’utilizzo nei
medesimi edifici, sono soggetti
alla
previa comunicazione secondo le modalità di cui al
medesimo articolo 6.
8
6. I
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono regolati
dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente
la possibilità di optare per la
procedura semplificata di cui al presente articolo.
7.
L’installazione di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinate unicamente
alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, è considerata estensione dell’impianto
idrico-sanitario già in opera.
Art. 8
(Disposizioni per la promozione dell’utilizzo del
biometano)
1. Al
fine di favorire l’utilizzo del biometano nei trasporti,
le regioni prevedono specifiche
semplificazioni per il procedimento di autorizzazione
alla realizzazione di nuovi impianti di
distribuzione di metano e di adeguamento di quelli
esistenti ai fini della distribuzione del
metano.
2. Al
fine di incentivare l’utilizzo del biometano nei
trasporti, gli impianti di distribuzione di
metano
e le condotte di allacciamento che li collegano alla
rete esistente dei metanodotti
sono
dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono
carattere di indifferibilità e di urgenza.
Art. 9
(Disposizioni specifiche in materia di energia
geotermica)
1. Al
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1:
1) dopo
il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis.
Al fine di promuovere la ricerca e lo
sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto
impatto ambientale di cui all’articolo
9 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono
altresì di interesse nazionale i
fluidi
geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla
sperimentazione, su tutto il
territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione
del fluido geotermico nelle stesse
formazioni di provenienza, e comunque con emissioni
nulle, con potenza nominale
installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale,
per un impegno complessivo
autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni
proponente non possono in ogni caso
essere
autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza
nominale non superiore a 5 MW”;
2) il
comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fatto salvo
quanto disposto ai comma 3, 3-bis
e 5,
sono di interesse locale le risorse geotermiche a media
e bassa entalpia, o quelle
economicamente utilizzabili per la realizzazione di un
progetto geotermico, riferito
all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di
legittimazione, di potenza inferiore a 20
MW
ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura
convenzionale dei reflui di 15
gradi
centigradi.”;
b)
all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo
il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis.
Nel caso di sperimentazione di impianti
pilota
di cui all’articolo 1, comma 3-bis,
l’autorità competente è il Ministero dello sviluppo
9
economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del
mare,
che acquisiscono l’intesa con la regione interessata;
all’atto del rilascio del
permesso di ricerca, l’autorità competente stabilisce le
condizioni e le modalità con le quali
è fatto
obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione
dei fluidi geotermici in caso
di
esito della ricerca conforme a quanto indicato nella
richiesta di permesso di ricerca.”;
2) il
comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Sono considerate
concorrenti le domande,
riferite esclusivamente alla medesima area della prima
domanda, fatte salve le domande
relative agli impianti sperimentali di potenza nominale
non superiore a 5 MW, pervenute
all'autorità competente non oltre sessanta giorni dalla
pubblicazione della prima domanda
nel
Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di
pubblicità degli atti indicato dalla
Regione
stessa o, in caso di competenza del Ministero dello
sviluppo economico, nel
Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui
all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6,
e
successive modificazione. Alla denominazione del
Bollettino ufficiale degli idrocarburi
sono
aggiunte in fine le parole «e delle georisorse»
(BUIG).”;
c)
all’articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis.
Nel caso di
sperimentazione di impianti pilota di cui all’articolo
1, comma 3-bis,
l’autorità competente è
il
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, che acquisiscono l’intesa con
la Regione interessata.”;
d)
all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Trascorso inutilmente tale
termine, la concessione può essere richiesta, in
concorrenza, da altri operatori con
l’esclusione di quelli relativi agli impianti
sperimentali di cui all’articolo 1, comma 3-bis.
Sono
considerate concorrenti le domande, riferite
esclusivamente alla medesima area
della
prima domanda, pervenute all'autorità competente non
oltre sessanta giorni dalla
pubblicazione della prima domanda nel Bollettino
ufficiale regionale o in altro strumento di
pubblicità degli atti indicato dalla regione stessa o,
in caso di competenza del Ministero
dello
sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli
idrocarburi e delle georisorse.”;
e)
all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il
seguente: “2-bis.
La concessione rilasciata
per
l'utilizzazione di risorse geotermiche può essere
revocata qualora risulti inattiva da
almeno
due anni e sia richiesto il subentro nella concessione
di coltivazione per la
realizzazione di impianti sperimentali di cui
all’articolo 1, comma 3-bis,
con esclusione dei
soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano
realizzando altre centrali
geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con
potenza nominale installata
superiore ai 5 MW. Il subentrante sarà tenuto al
pagamento, in unica soluzione, di un
indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui
al comma 2 dell’articolo 16.”;
f)
all’articolo 16, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente: “5-bis.
Limitatamente alla
sperimentazione di impianti pilota a ridotto impatto
ambientale, di cui all’articolo 1, comma
3-bis,
non sono dovuti i contributi di cui al precedente comma
4 per la produzione di
energia
elettrica sino a 5 MW per ciascun impianto”.
CAPO II
REGOLAMENTAZIONE TECNICA
Art. 10
(Requisiti e specifiche tecniche)
10
1.
Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli impianti
alimentati da fonti rinnovabili accedono agli incentivi
statali a condizione che rispettino i
requisiti e le specifiche tecniche di cui all’allegato
2. Sono fatte salve le diverse decorrenze
indicate nel medesimo allegato 2.
2.
Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente
con
frequenza almeno biennale, UNI e CEI trasmettono al
Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare una rassegna
della
vigente normativa tecnica europea, tra cui i marchi di
qualità ecologica, le etichette
energetiche e gli altri sistemi di riferimento tecnico
creati da organismi europei di
normalizzazione, applicabili ai componenti, agli
impianti e ai sistemi che utilizzano fonti
rinnovabili. La rassegna include informazioni sulle
norme tecniche in elaborazione.
3.
Sulla base della documentazione di cui al comma 2,
l’allegato 2 è periodicamente
aggiornato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La decorrenza dell’efficacia del
decreto
è stabilita tenendo conto dei tempi necessari
all’adeguamento alle norme tecniche
con
riguardo alle diverse taglie di impianto e non può
essere fissata prima di un anno dalla
sua
pubblicazione.
4.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
per gli impianti solari fotovoltaici con
moduli
collocati a terra in aree agricole, l’accesso agli
incentivi statali è consentito a
condizione che, in aggiunta ai requisiti previsti
dall’allegato 2:
a)
la potenza nominale di ciascun impianto non sia
superiore a 1 MW e, nel caso di terreni
appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti
siano collocati ad una distanza non
inferiore a 2 chilometri;
b)
non sia destinato all’installazione degli impianti più
del 10 per cento della superficie del
terreno
agricolo nella disponibilità del proponente.
5. I
limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni
abbandonati da almeno cinque anni.
6. Il
comma 4 non si applica agli impianti solari fotovoltaici
con moduli collocati a terra in
aree
agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo
entro la data di entrata in vigore del
presente decreto o per i quali sia stata presentata
richiesta per il conseguimento del titolo
entro
il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che
l’impianto entri in esercizio entro un
anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 11
(Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli
edifici di nuova costruzione e negli
edifici
esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti)
1. I
progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti
di ristrutturazioni rilevanti degli
edifici
esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per
la copertura dei consumi di
calore,
di elettricità e per il raffrescamento secondo i
principi minimi di integrazione e le
decorrenze di cui all’allegato 3. Nelle zone A del
decreto del Ministero dei lavori pubblici 2
aprile
1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all’Allegato
3 sono ridotte del 50 per cento.
Le
leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori
di cui all’allegato 3.
11
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli
edifici di cui alla Parte seconda e
all’articolo 136, comma 1, lettere
b)
e
c),
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, e a quelli
specificamente individuati come tali negli strumenti
urbanistici, qualora il progettista
evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica
un’alterazione incompatibile con il loro
carattere o aspetto, con particolare riferimento ai
caratteri storici e artistici.
3.
L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta
il diniego del rilascio del titolo
edilizio.
4. Gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai
fini dell’assolvimento degli obblighi
di cui
all’allegato 3 del presente decreto accedono agli
incentivi statali previsti per la
promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla
quota eccedente quella necessaria
per il
rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti
resta ferma la possibilità di
accesso
a fondi di garanzia e di rotazione.
5. Sono
abrogati:
a)
l’articolo 4, comma 1-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,
n. 380;
b)
l’articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile
2009,
n. 59.
6. Nei
piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente
normativa, le regioni e le province
autonome possono prevedere che i valori di cui
all’allegato 3 debbano essere assicurati, in
tutto o
in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili
diversi dalla combustione delle
biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare
il processo di raggiungimento e
mantenimento dei valori di qualità dell’aria relativi a
materiale particolato (PM10 e PM 2,5)
e ad
idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
7. Gli
obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali
sono adeguati alle disposizioni
del
presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Decorso
inutilmente il predetto termine, si applicano le
disposizioni di cui al presente
articolo.
Art. 12
(Misure
di semplificazione)
1. I
progetti di edifici di nuova costruzione e di
ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti
che
assicurino una copertura dei consumi di calore, di
elettricità e per il raffrescamento in
misura
superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori
minimi obbligatori di cui
all’allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del
titolo edilizio, di un
bonus
volumetrico del
5 per
cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia
di distanze minime tra edifici
e
distanze minime di protezione del nastro stradale, nei
casi previsti e disciplinati dagli
strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree
individuate come zona A dal decreto
del
Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I
progetti medesimi non rientrano
fra
quelli sottoposti al parere consultivo della commissione
edilizia eventualmente istituita
dai
Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica
6
giugno 2001, n. 380.
12
2. I
soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di
proprietà per la realizzazione di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili nel rispetto della disciplina di
cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le
disposizioni del presente comma si
applicano anche ai siti militari e alle aree militari in
conformità con quanto previsto
dall’articolo 355 del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010,
n. 66.
3.
Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro
della
semplificazione, previa intesa con la Conferenza
unificata, di cui all’articolo 8 del
decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al
riordino degli oneri economici e
finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti
per l’autorizzazione, la connessione, la
costruzione, l’esercizio degli impianti da fonti
rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai
medesimi impianti. Il riordino è effettuato sulla base
dei seguenti criteri:
a)
coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi
oneri e garanzie al fine di
evitare
duplicazioni o sovrapposizioni;
b)
rendere
proporzionato e razionale il sistema complessivo di
oneri e garanzie;
c)
rendere
efficiente l’intero processo amministrativo ed
accelerare la realizzazione
degli
impianti, corrispondendo agli obiettivi di cui
all’articolo 3 e, al contempo,
contrastando attività speculative nelle diverse fasi di
autorizzazione, connessione,
costruzione, esercizio degli impianti e rilascio degli
incentivi;
d)
prevedere la possibilità di diversificare gli oneri e le
garanzie per fonti e per fasce
di
potenza, tenendo conto dell’effetto scala;
e)
coordinare gli oneri previsti dall’articolo 24, comma 4,
lettera
b),
per
l’assegnazione degli incentivi, quelli previsti
dall’articolo 1-quinquies
del
decretolegge
8
luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 agosto
2010,
n. 129, ai fini dell’autorizzazione, e quelli a garanzia
della connessione degli
impianti disposti anche in attuazione dell’articolo 1-septies,
comma 2, del medesimo
decreto-legge n. 105 del 2010;
f)
per gli
oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti
locali, prevedere principi
minimi
generali che restano validi fino all’emanazione di
un’apposita normativa
regionale;
g)
definire i casi in cui l’acquisizione del nulla osta
minerario, previsto dall’articolo
120 del
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici, di cui
al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può essere
sostituito da dichiarazione
del
progettista circa l’insussistenza di interferenze con le
attività minerarie,
prevedendo la pubblicazione delle informazioni
necessarie a tal fine da parte dalla
competente autorità di vigilanza mineraria ed
eventualmente coinvolgendo le
Regioni
interessate;
h)
definire, con riferimento all’obbligo di rimessa in
pristino del sito di cui all’articolo
12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le modalità
e le garanzie da
rispettare per assicurare il corretto smaltimento dei
componenti dell’impianto.
Art. 13
(Certificazione energetica degli edifici)
1. Al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, comma 2, la lettera
c)
è
sostituita dalla seguente:
13
«c)
i
criteri generali per la certificazione energetica degli
edifici e per il
trasferimento delle relative informazioni in sede di
compravendita e locazione; »
b)
all’articolo 6, comma 1-bis,
sono soppresse le parole: ”con riferimento al comma 4”;
c)
all’articolo 6, dopo il comma 2-bis,
sono inseriti i seguenti:
«2-ter.
Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici
o di singole unità
immobiliari è inserita apposita clausola con la quale
l’acquirente o il conduttore
danno
atto di aver ricevuto le informazioni e la
documentazione in ordine alla
certificazione energetica degli edifici. Nel caso di
locazione, la disposizione si
applica
solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di
attestato di certificazione
energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis,
1-ter
e 1-quater.
2-quater.
Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di
edifici o di singole
unità
immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci
commerciali di vendita
riportano l'indice di prestazione energetica contenuto
nell’attestato di certificazione
energetica.».
TITOLO
III
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Art. 14
(Disposizioni in materia di informazione)
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Gestore dei servizi
energetici (GSE) realizza, aggiornandolo sulla base
dell’evoluzione normativa, in
collaborazione con l'ENEA per quanto riguarda le
informazioni relative all'efficienza
energetica, un portale informatico recante:
a)
informazioni dettagliate sugli incentivi nazionali per
le fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica, calore e freddo e sulle
relative condizioni e modalità
di
accesso;
b)
informazioni sui benefici netti, sui costi e
sull'efficienza energetica delle
apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore,
freddo ed elettricità da fonti
energetiche rinnovabili;
c)
orientamenti che consentano a tutti i soggetti
interessati, in particolare agli
urbanisti e agli architetti, di considerare
adeguatamente la combinazione ottimale di
fonti
energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e
sistemi di
teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di
pianificazione, progettazione,
costruzione e ristrutturazione di aree industriali o
residenziali;
d)
informazioni riguardanti le buone pratiche adottate
nelle regioni, nelle provincie
autonome e nelle province per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per
promuovere il risparmio e l’efficienza energetica;
e)
informazioni di sintesi in merito ai procedimenti
autorizzativi adottati nelle regioni,
nelle
province autonome e nelle province per l’installazione
degli impianti a fonti
rinnovabili, anche a seguito di quanto previsto nelle
linee guida adottate ai sensi
dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387.
14
2. Il
GSE, con le modalità di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 23 luglio 2009, n. 99,
può
stipulare accordi con le autorità locali e regionali per
elaborare programmi
d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o
formazione, al fine di informare i cittadini
sui
benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e
dell'impiego di energia da fonti
rinnovabili. I programmi sono coordinati con quelli
svolti in attuazione del comma 1 e
riportati nel portale informatico di cui al medesimo
comma 1.
3. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
stabilite le condizioni e le
modalità con le quali i fornitori o gli installatori di
impianti a fonti rinnovabili abilitati alle
attività di cui all’articolo 15, commi 4 e 6, rendono
disponibili agli utenti finali informazioni
sui
costi e sulle prestazioni dei medesimi impianti.
Art. 15
(Sistemi di qualificazione degli installatori)
1. La
qualifica professionale per l’attività di installazione
e di manutenzione straordinaria di
caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari
fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è
conseguita col possesso dei
requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa,
alle lettere
a),
b)
o
c)
del
comma 1
dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37,
fatto
salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente
articolo.
2. A
decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico
professionali di cui all’articolo 4,
comma
1, lettera
c)
del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico
22
gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:
a)
il
titolo di formazione professionale è rilasciato nel
rispetto delle modalità di cui ai commi
3 e 4 e
dei criteri di cui all’allegato 4 e attesta la
qualificazione degli installatori;
b)
il
previo periodo di formazione è effettuato secondo le
modalità individuate nell’allegato
4.
3.
Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le Province
autonome, nel rispetto dell’allegato
4,
attivano un programma di formazione per gli installatori
di impianti a fonti rinnovabili o
procedono al riconoscimento di fornitori di formazione,
dandone comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del
mare.
4. Allo
scopo di favorire la coerenza con i criteri di cui
all’allegato 4 e l’omogeneità a livello
nazionale, ovvero nel caso in cui le Regioni e le
Province autonome non provvedano entro
il 31
dicembre 2012, l’ENEA mette a disposizione programmi di
formazione per il rilascio
dell’attestato di formazione. Le Regioni e le Province
autonome possono altresì stipulare
accordi
con l’ENEA e con la scuola di specializzazione in
discipline ambientali, di cui
all’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, e successive modificazioni,
per il
supporto nello svolgimento delle attività di cui al
comma 3.
5.
Gli
eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
derivanti dalle attività di
formazione di cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei
soggetti partecipanti alle
medesime attività.
15
6. Il
riconoscimento della qualificazione rilasciata da un
altro Stato membro è effettuato
sulla
base di principi e dei criteri di cui al decreto
legislativo 7 novembre 2007, n. 206, nel
rispetto dell’allegato 4.
7. I
titoli di qualificazione di cui ai precedenti commi sono
resi accessibili al pubblico per
via
informatica, a cura del soggetto che li rilascia.
TITOLO
IV
RETI
ENERGETICHE
CAPO I
RETE
ELETTRICA
Art. 16
(Autorizzazione degli interventi per lo sviluppo delle
reti elettriche)
1. La
costruzione e l’esercizio delle opere di cui
all’articolo 4, comma 4, sono autorizzati
dalla
Regione competente su istanza del gestore di rete, nella
quale sono indicati anche i
tempi
previsti per l’entrata in esercizio delle medesime
opere. L'autorizzazione è rilasciata
a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalità stabilite
dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Le
Regioni possono delegare alle Province il rilascio delle
autorizzazioni di cui al
comma
1, qualora le opere di cui all’articolo 4, comma 4,
nonché gli impianti ai quali le
medesime opere sono funzionali, ricadano interamente
all’interno del territorio provinciale.
3. Le
Regioni e, nei casi previsti al comma 2, le Province
delegate assicurano che i
procedimenti di cui al comma 1 siano coordinati con i
procedimenti di autorizzazione degli
impianti da fonti rinnovabili, comunque denominati, allo
scopo di garantire il
raggiungimento degli obiettivi definiti in attuazione
dell’articolo 2, comma 167, della legge
24
dicembre 2007, n. 244.
4. Il
procedimento di cui al comma 1 si applica anche alla
costruzione di opere e
infrastrutture della rete di distribuzione, funzionali
al miglior dispacciamento dell’energia
prodotta da impianti già in esercizio.
Art. 17
(Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di
trasmissione)
1.
Terna S.p.A. individua in una apposita sezione del Piano
di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale gli interventi di cui
all’articolo 4, comma 4, tenendo conto dei
procedimenti di autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio degli impianti in corso.
2. In
una apposita sezione del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale Terna
S.p.A.
individua gli interventi di potenziamento della rete che
risultano necessari per
16
assicurare l’immissione e il ritiro integrale
dell’energia prodotta dagli impianti a fonte
rinnovabile già in esercizio.
3. Le
sezioni del Piano di sviluppo della rete di trasmissione
nazionale, di cui ai commi 1 e
2,
possono includere sistemi di accumulo dell’energia
elettrica finalizzati a facilitare il
dispacciamento degli impianti non programmabili.
4.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede
alla regolamentazione di quanto
previsto al comma 3 e assicura che la remunerazione
degli investimenti per la
realizzazione e la gestione delle opere di cui ai commi
1, 2 e 3 tenga adeguatamente
conto
dell’efficacia ai fini del ritiro dell’energia da fonti
rinnovabili, della rapidità di
esecuzione ed entrata in esercizio delle medesime opere,
anche con riferimento, in modo
differenziato, a ciascuna zona del mercato elettrico e
alle diverse tecnologie di accumulo.
5.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n.
387.
Art. 18
(Interventi per lo sviluppo della rete di distribuzione)
1. Ai
distributori di energia elettrica che effettuano
interventi di ammodernamento secondo
i
concetti di
smart
grid
spetta
una maggiorazione della remunerazione del capitale
investito
per il
servizio di distribuzione, limitatamente ai predetti
interventi di ammodernamento. I
suddetti interventi consistono prioritariamente in
sistemi per il controllo, la regolazione e la
gestione dei carichi e delle unità di produzione, ivi
inclusi i sistemi di ricarica di auto
elettriche.
2.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede
alla definizione delle caratteristiche
degli
interventi di cui al comma 1 e assicura che il
trattamento ivi previsto tenga conto dei
seguenti criteri:
a)
indicazioni delle Regioni territorialmente interessate
agli interventi;
b)
dimensione del progetto di investimento, in termini di
utenze attive coinvolte, sistemi di
stoccaggio ed effetti sull'efficacia ai fini del ritiro
integrale dell'energia da generazione
distribuita e fonti rinnovabili;
c)
grado
di innovazione del progetto, in termini di capacità di
aggregazione delle
produzioni distribuite finalizzata alla regolazione di
tensione e all’uniformità del diagramma
di
produzione, di impiego di sistemi avanzati di
comunicazione, controllo e gestione;
d)
rapidità di esecuzione ed entrata in esercizio delle
opere.
3. Le
imprese distributrici di energia elettrica, fatti salvi
gli atti di assenso
dell’amministrazione concedente, rendono pubblico con
periodicità annuale il piano di
sviluppo della loro rete, secondo modalità individuate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas. Il
piano di sviluppo della rete di distribuzione,
predisposto in coordinamento con Terna
S.p.A.
e in coerenza con i contenuti del Piano di sviluppo
della rete di trasmissione
nazionale, indica i principali interventi e la
previsione dei relativi tempi di realizzazione,
anche
al fine di favorire lo sviluppo coordinato della rete e
degli impianti di produzione.
17
Art. 19
(Ulteriori compiti dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas in materia di accesso alle reti
elettriche)
1.
Entro il 30 giugno 2013 e, successivamente, ogni due
anni, l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas aggiorna le direttive di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, perseguendo l’obiettivo di
assicurare l’integrazione delle fonti
rinnovabili nel sistema elettrico nella misura
necessaria per il raggiungimento al 2020 degli
obiettivi di cui all’articolo 3.
2. Con
la medesima periodicità di cui al comma 1, l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas
effettua un’analisi quantitativa degli oneri di
sbilanciamento gravanti sul sistema elettrico
connessi al dispacciamento di ciascuna delle fonti
rinnovabili non programmabili,
valutando gli effetti delle disposizioni di cui al
presente Capo.
CAPO II
RETE
DEL GAS NATURALE
Art. 20
(Collegamento degli impianti di produzione di biometano
alla rete del gas naturale)
1.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas emana specifiche direttive
relativamente alle condizioni tecniche ed
economiche per l'erogazione del servizio di connessione
di impianti di produzione di
biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno
obbligo di connessione di terzi.
2. Le
direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze
di sicurezza fisica e di
funzionamento del sistema:
a)
stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche
minime del biometano, con
particolare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la
pressione del gas, necessarie
per
l’immissione nella rete del gas naturale;
b)
favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella
misura in cui il biometano
possa
essere iniettato e trasportato nel sistema del gas
naturale senza generare
problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine
l’allacciamento non discriminatorio alla rete
degli
impianti di produzione di biometano dovrà risultare
coerente con criteri di
fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile
con le norme tecniche e le
esigenze di sicurezza;
c)
prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di
rete, degli standard tecnici per
il
collegamento alla rete del gas naturale degli impianti
di produzione di biometano;
d)
fissano
le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione
dei costi per
l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie
per l'individuazione e la
realizzazione della soluzione definitiva di
allacciamento;
e)
sottopongono a termini perentori le attività poste a
carico dei gestori di rete,
individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di
inerzia;
18
f)
stabiliscono i casi e le regole per consentire al
soggetto che richiede
l’allacciamento di realizzare in proprio gli impianti
necessari per l’allacciamento,
individuando altresì i provvedimenti che il gestore
della rete deve adottare al fine di
definire i requisiti tecnici di detti impianti;
g)
prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di
rete, delle condizioni tecniche
ed
economiche necessarie per la realizzazione delle
eventuali opere di
adeguamento delle infrastrutture di rete per
l’allacciamento di nuovi impianti;
h)
prevedono procedure di risoluzione delle controversie
insorte fra produttori e
gestori
di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità
per l’energia elettrica e il
gas,
vincolanti fra le parti;
i)
stabiliscono le misure necessarie affinché l’imposizione
tariffaria dei corrispettivi
posti a
carico del soggetto che immette in rete il biometano non
penalizzi lo
sviluppo degli impianti di produzione di biometano.
Art. 21
(Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas
naturale)
1. Il
biometano immesso nella rete del gas naturale alle
condizioni e secondo le modalità
di cui
all’articolo 20 è incentivato, su richiesta del
produttore, secondo una delle seguenti
modalità:
a)
mediante il rilascio degli incentivi per la produzione
di energia elettrica da fonti
rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed
utilizzato, nel rispetto delle regole per
il
trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti
di cogenerazione ad alto
rendimento;
b)
mediante il rilascio di certificati di immissione in
consumo ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater,
comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, e successive
modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete
e, nel rispetto delle regole per il
trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;
c)
mediante l’erogazione di uno specifico incentivo di
durata e valore definiti con il
decreto
di cui al comma 2, qualora sia immesso nella rete del
gas naturale. L'Autorità
per
l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con
le quali le risorse per
l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera
trovano copertura a valere sul
gettito
delle componenti delle tariffe del gas naturale.
2. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono stabilite le direttive per
l’attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto
salvo
quanto previsto all’articolo 33, comma 5.
CAPO
III
RETI DI
TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO
Art. 22
(Sviluppo dell'infrastruttura per il teleriscaldamento e
il teleraffrescamento)
19
1. Le
infrastrutture destinate all'installazione di reti di
distribuzione di energia da fonti
rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento
sono assimilate ad ogni effetto, esclusa
la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alle opere
di urbanizzazione primaria di cui
all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380,
nei casi e alle condizioni definite con il decreto di
cui al comma 5.
2. In
sede di pianificazione e progettazione, anche
finalizzate a ristrutturazioni di aree
residenziali, industriali o commerciali, nonché di
strade, fognature, reti idriche, reti di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas e reti
per le telecomunicazioni, i Comuni
verificano la disponibilità di soggetti terzi a
integrare apparecchiature e sistemi di
produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili e
di reti di teleriscaldamento e
teleraffrescamento, anche alimentate da fonti non
rinnovabili.
3. Al
fine di valorizzare le ricadute dell’azione di
pianificazione e verifica di cui al comma 2,
i
Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti
definiscono, in coordinamento con
le
Province e in coerenza con i Piani energetici regionali,
specifici Piani di sviluppo del
teleriscaldamento e del teleraffrescamento volti a
incrementare l’utilizzo dell’energia
prodotta anche da fonti rinnovabili. I Comuni con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti
possono
definire i Piani di cui al periodo precedente, anche in
forma associata,
avvalendosi dell’azione di coordinamento esercitata
dalle Province.
4. E’
istituito presso la Cassa conguaglio per il settore
elettrico un fondo di garanzia a
sostegno della realizzazione di reti di
teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo
applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 c€/Sm3,
posto a carico dei clienti finali.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas disciplina
le modalità di applicazione e raccolta del
suddetto corrispettivo.
5. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza
unificata, sono definite le modalità di
gestione e accesso del fondo di cui al comma 4, nonché
le modalità per l’attuazione di
quanto
previsto ai commi 1 e 2, tenendo conto:
a)
della
disponibilità di biomasse agroforestali nelle diverse
regioni, ovvero nelle
diverse
sub-aree o bacini, ove individuati dalla pianificazione
regionale o subregionale;
b)
delle
previsioni dei piani regionali per il trattamento dei
rifiuti e in particolare degli
impianti di valorizzazione energetica a valle della
riduzione, del riuso e della
raccolta differenziata, nel rispetto della gerarchia
comunitaria di trattamento dei
rifiuti;
c)
della
disponibilità di biomasse di scarto in distretti
agricoli e industriali;
d)
della
fattibilità tecnica ed economica di reti di trasporto di
calore geotermico;
e)
della
presenza di impianti e progetti di impianti operanti o
operabili in
cogenerazione;
f)
della
distanza dei territori da reti di teleriscaldamento
esistenti.
TITOLO
V
REGIMI
DI SOSTEGNO
20
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 23
(Principi generali)
1. Il
presente Titolo ridefinisce la disciplina dei regimi di
sostegno applicati all’energia
prodotta da fonti rinnovabili e all’efficienza
energetica attraverso il riordino ed il
potenziamento dei vigenti sistemi di incentivazione. La
nuova disciplina stabilisce un
quadro
generale volto alla promozione della produzione di
energia da fonti rinnovabili e
dell’efficienza energetica in misura adeguata al
raggiungimento degli obiettivi di cui
all’articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri
e strumenti che promuovano l’efficacia,
l’efficienza, la semplificazione e la stabilità nel
tempo dei sistemi di incentivazione,
perseguendo nel contempo l’armonizzazione con altri
strumenti di analoga finalità e la
riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai
consumatori.
2.
Costituiscono ulteriori principi generali
dell’intervento di riordino e di potenziamento dei
sistemi
di incentivazioni la gradualità di intervento a
salvaguardia degli investimenti
effettuati e la proporzionalità agli obiettivi, nonché
la flessibilità della struttura dei regimi di
sostegno, al fine di tener conto dei meccanismi del
mercato e dell’evoluzione delle
tecnologie delle fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica.
3. Non
hanno titolo a percepire gli incentivi per la produzione
di energia da fonti
rinnovabili, da qualsiasi fonte normativa previsti, i
soggetti per i quali le autorità e gli enti
competenti abbiano accertato che, in relazione alla
richiesta di qualifica degli impianti o di
erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o
documenti non veritieri, ovvero hanno reso
dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il
recupero delle somme indebitamente
percepite, la condizione ostativa alla percezione degli
incentivi ha durata di dieci anni dalla
data
dell’accertamento e si applica alla persona fisica o
giuridica che ha presentato la
richiesta, nonché ai seguenti soggetti:
a) il
legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b) il
soggetto responsabile dell’impianto;
c) il
direttore tecnico;
d) i
soci, se si tratta di società in nome collettivo;
e) i
soci accomandatari, se si tratta di società in
accomandita semplice;
f) gli
amministratori con potere di rappresentanza, se si
tratta di altro tipo di società
o
consorzio.
4. Dal
presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio
dello
Stato.
CAPO II
REGIMI
DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA
FONTI
RINNOVABILI
Art. 24
(Meccanismi di incentivazione)
21
1. La
produzione di energia elettrica da impianti alimentati
da fonti rinnovabili entrati in
esercizio dopo il 31 dicembre 2012 è incentivata tramite
gli strumenti e sulla base dei
criteri
generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici di
cui ai commi 3 e 4. La
salvaguardia delle produzioni non incentivate è
effettuata con gli strumenti di cui al comma
8.
2. La
produzione di energia elettrica dagli impianti di cui al
comma 1 è incentivata sulla
base
dei seguenti criteri generali:
a)
l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento
ed
esercizio;
b) il
periodo di diritto all’incentivo è pari alla vita media
utile convenzionale delle specifiche
tipologie di impianto e decorre dalla data di entrata in
esercizio dello stesso;
c)
l’incentivo resta costante per tutto il periodo di
diritto e può tener conto del valore
economico dell’energia prodotta;
d) gli
incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto
privato fra il GSE e il soggetto
responsabile dell’impianto, sulla base di un
contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del primo dei decreti di cui al
comma
5;
e)
fatto salvo quanto previsto dalla lettera
i)
del
presente comma e dalla lettera
c)
del
comma
5, l’incentivo è attribuito esclusivamente alla
produzione da nuovi impianti, ivi
inclusi
quelli realizzati a seguito di integrale ricostruzione,
da impianti ripotenziati,
limitatamente alla producibilità aggiuntiva, e da
centrali ibride, limitatamente alla quota di
energia
prodotta da fonti rinnovabili;
f)
l'incentivo assegnato all'energia prodotta da impianti
solari fotovoltaici è superiore per gli
impianti ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto
del maggior rapporto tra energia
prodotta e superficie utilizzata;
g) per
biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili l’incentivo
tiene conto della tracciabilità e
della
provenienza della materia prima, nonché dell’esigenza di
destinare prioritariamente:
i. le
biomasse legnose trattate per via esclusivamente
meccanica all’utilizzo termico;
ii. i
bioliquidi sostenibili all’utilizzo per i trasporti;
iii. il
biometano all’immissione nella rete del gas naturale e
all’utilizzo nei trasporti.
h) per
biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, in aggiunta
ai criteri di cui alla lettera g),
l’incentivo è finalizzato a promuovere:
i.
l’uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti, di biogas
da reflui zootecnici o da
sottoprodotti delle attività agricole, agro-alimentari,
agroindustriali, di allevamento e
forestali, di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate
non alimentari, nonché di
biomasse e bioliquidi sostenibili e biogas da filiere
corte, contratti quadri e da intese
di
filiera;
ii. la
realizzazione di impianti operanti in cogenerazione;
iii. la
realizzazione e l’esercizio, da parte di imprenditori
agricoli, di impianti
alimentati da biomasse e biogas asserviti alle attività
agricole, in particolare di micro
e
minicogenerazione, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di
Stato,
tenuto conto di quanto previsto all’articolo 23, comma
1;
i)
l’incentivo è altresì attribuito, per contingenti di
potenza, alla produzione da impianti
oggetto
di interventi di rifacimento totale o parziale, nel
rispetto dei seguenti criteri:
i.
l’intervento è eseguito su impianti che siano in
esercizio da un periodo pari
almeno
ai due terzi della vita utile convenzionale
dell’impianto;
ii.
l’incentivo massimo riconoscibile non può essere
superiore, per gli interventi di
rifacimento parziale, al 25% e, per gli interventi di
rifacimento totale, al 50%
22
dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti
nuovi; nel caso degli impianti
alimentati a biomassa, ivi compresi quelli alimentati
con la frazione biodegradabile
dei
rifiuti, l’incentivo massimo riconoscibile non può
essere superiore, per gli
interventi di rifacimento parziale, all’80% e, per gli
interventi di rifacimento totale, al
90%
dell’incentivo spettante per le produzioni da impianti
nuovi;
iii.
l’incentivo in ogni caso non si applica alle opere di
manutenzione ordinaria e alle
opere
effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di
legge;
iv.
l’incentivo non si applica alle produzioni da impianti
che beneficiano di incentivi
già
attribuiti alla data di entrata in vigore del presente
decreto o attribuiti ai sensi del
presente articolo, per tutto il periodo per il quale è
erogato l’incentivo in godimento.
3. La
produzione di energia elettrica da impianti di potenza
nominale fino a un valore
differenziato sulla base delle caratteristiche delle
diverse fonti rinnovabili, comunque non
inferiore a 5 MW elettrici, nonché dagli impianti
previsti dai progetti di riconversione del
settore
bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato
interministeriale di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006,
n. 81, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base
dei seguenti criteri:
a)
l’incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di
potenza, al fine di commisurarlo ai
costi
specifici degli impianti, tenendo conto delle economie
di scala;
b)
l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data
di entrata in esercizio sulla base
del
comma 5.
4. La
produzione di energia elettrica da impianti di potenza
nominale superiore ai valori
minimi
stabiliti per l’accesso ai meccanismi di cui al comma 3
ha diritto a un incentivo
assegnato tramite aste al ribasso gestite dal GSE. Le
procedure d’asta sono disciplinate
sulla
base dei seguenti criteri:
a) gli
incentivi a base d’asta tengono conto dei criteri
generali indicati al comma 2 e del
valore
degli incentivi, stabiliti ai fini dell’applicazione del
comma 3, relativi all’ultimo
scaglione di potenza, delle specifiche caratteristiche
delle diverse tipologie di impianto e
delle
economie di scala delle diverse tecnologie;
b) le
aste hanno luogo con frequenza periodica e prevedono,
tra l’altro, requisiti minimi dei
progetti e di solidità finanziaria dei soggetti
partecipanti, e meccanismi a garanzia della
realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante
fissazione di termini per l’entrata in
esercizio;
c) le
procedure d’asta sono riferite a un contingente di
potenza da installare per ciascuna
fonte o
tipologia di impianto;
d)
l’incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sulla base
dell’asta al ribasso;
e) le
procedure d’asta prevedono un valore minimo
dell’incentivo comunque riconosciuto
dal
GSE, determinato tenendo conto delle esigenze di rientro
degli investimenti effettuati.
5. Con
decreti del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e, per i profili di competenza, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e
la
Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono
definite le modalità per l’attuazione dei sistemi di
incentivazione di cui al presente
articolo, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti
commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in
particolare:
a) i
valori degli incentivi di cui al comma 3 per gli
impianti che entrano in esercizio a
decorrere dal 1° gennaio 2013 e gli incentivi a base
d’asta in applicazione del comma
4,
ferme restando le diverse decorrenze fissate ai sensi
dei decreti attuativi previsti
23
dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 nonché i valori di
potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
impianti sottoposti alle procedure
d’asta;
b) le
modalità con cui il GSE seleziona i soggetti aventi
diritto agli incentivi attraverso
le
procedure d’asta;
c) le
modalità per la transizione dal vecchio al nuovo
meccanismo di incentivazione.
In
particolare, sono stabilite le modalità con le quali il
diritto a fruire dei certificati verdi
per gli
anni successivi al 2015, anche da impianti non
alimentati da fonti rinnovabili, è
commutato nel diritto ad accedere, per il residuo
periodo di diritto ai certificati verdi, a
un
incentivo ricadente nella tipologia di cui al comma 3,
in modo da garantire la
redditività degli investimenti effettuati.
d) le
modalità di calcolo e di applicazione degli incentivi
per le produzioni imputabili a
fonti
rinnovabili in centrali ibride;
e) le
modalità con le quali è modificato il meccanismo dello
scambio sul posto per gli
impianti, anche in esercizio, che accedono a tale
servizio, al fine di semplificarne la
fruizione;
f) le
modalità di aggiornamento degli incentivi di cui al
comma 3 e degli
incentivi a base d’asta di cui al comma 4, nel rispetto
dei seguenti criteri:
i. la
revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due
anni dalla data di
entrata
in vigore del provvedimento di cui alla lettera a) e,
successivamente,
ogni
tre anni;
ii. i
nuovi valori riferiti agli impianti di cui al comma 3 si
applicano agli impianti
che
entrano in esercizio decorso un anno dalla data di
entrata in vigore del
decreto
di determinazione dei nuovi valori;
iii.
possono essere introdotti obiettivi di potenza da
installare per ciascuna
fonte e
tipologia di impianto, in coerenza con la progressione
temporale di cui
all’articolo 3, comma 3;
iv.
possono essere riviste le percentuali di cumulabilità di
cui all’articolo 26;
g) il
valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e 4, tenendo
conto delle specifiche
caratteristiche delle diverse tipologie di impianto, al
fine di aumentare l’efficienza
complessiva del sistema di incentivazione;
h) le
condizioni in presenza delle quali, in seguito ad
interventi tecnologici sugli
impianti da fonti rinnovabili non programmabili volti a
renderne programmabile la
produzione ovvero a migliorare la prevedibilità delle
immissioni in rete, può essere
riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al
presente articolo. Con il medesimo
provvedimento può essere individuata la data a decorrere
dalla quale i nuovi impianti
accedono agli incentivi di cui al presente articolo
esclusivamente se dotati di tale
configurazione. Tale data non può essere antecedente al
1° gennaio 2018;
i)
fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 3,
ulteriori requisiti soggettivi per
l’accesso agli incentivi.
6. I
decreti di cui al comma 5 sono adottati entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
7.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le
modalità con le quali le risorse per
l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo
e all’articolo 25, comma 4, trovano
copertura nel gettito della componente A3 delle tariffe
dell’energia elettrica.
8.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 13 del
decreto legislativo 29 dicembre
2003,
n. 387 in materia di partecipazione al mercato elettrico
dell’energia prodotta da fonti
rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012, sulla base di
indirizzi stabiliti dal Ministro dello
24
sviluppo economico, l’Autorità per l’energia elettrica e
il gas provvede a definire prezzi
minimi
garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti
alla partecipazione al mercato
elettrico, per la produzione da impianti a fonti
rinnovabili che continuano ad essere eserciti
in
assenza di incentivi e per i quali, in relazione al
perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 3, la salvaguardia della produzione non è
assicurata dalla partecipazione al
mercato
elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro
dello sviluppo economico e le
conseguenti deliberazioni dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas mirano ad assicurare
l’esercizio economicamente conveniente degli impianti,
con particolare riguardo agli
impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi,
fermo restando, per questi ultimi, il
requisito della sostenibilità.
9. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono definiti specifici incentivi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili mediante
impianti che facciano ricorso a
tecnologie avanzate e non ancora pienamente commerciali,
compresi gli impianti
sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi
geotermici a media ed alta
entalpia.
Art. 25
(Disposizione transitorie e abrogazioni)
1. La
produzione di energia elettrica da impianti alimentati
da fonti rinnovabili, entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2012, è incentivata con i
meccanismi vigenti alla data di
entrata
in vigore del presente decreto, con i correttivi di cui
ai commi successivi.
2.
L’energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio
2012 non è soggetta all’obbligo di
cui
all’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79,
esclusivamente nel caso in cui concorra al
raggiungimento degli obiettivi nazionali di cui
all’articolo 3.
3. A
partire dal 2013, la quota d’obbligo di cui all’articolo
11, comma 1, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si riduce linearmente
in ciascuno degli anni successivi, a
partire
dal valore assunto per l’anno 2012 in base alla
normativa vigente, fino ad annullarsi
per
l’anno 2015.
4.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma
148, della legge 24 dicembre
2007 n.
244, il GSE ritira annualmente i certificati verdi
rilasciati per le produzioni da fonti
rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, eventualmente
eccedenti quelli necessari per il
rispetto della quota d’obbligo. Il prezzo di ritiro dei
predetti certificati è pari al 78 per cento
del
prezzo di cui al citato comma 148. Il GSE ritira altresì
i certificati verdi, rilasciati per le
produzioni di cui ai medesimi anni, relativi agli
impianti di cogenerazione abbinati a
teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera
a),
del decreto del Ministro delle
attività produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel
Supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2005, n. 265. Il prezzo
di ritiro dei certificati di cui al
precedente periodo è pari al prezzo medio di mercato
registrato nel 2010.
Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono
abrogati i commi 149 e 149-bis
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Ai
soli fini del riconoscimento della tariffa di cui alla
riga 6 della tabella 3 allegata alla
legge
24 dicembre 2007, n. 244 i residui di macellazione,
nonché i sottoprodotti delle
25
attività agricole, agroalimentari e forestali, non sono
considerati liquidi anche qualora
subiscano, nel sito di produzione dei medesimi residui e
sottoprodotti o dell’impianto di
conversione in energia elettrica, un trattamento di
liquefazione o estrazione meccanica.
6. Le
tariffe fisse omnicomprensive previste dall’articolo 2,
comma 145, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 restano costanti per l’intero
periodo di diritto e restano ferme ai
valori
stabiliti dalla tabella 3 allegata alla medesima legge
per tutti gli impianti che entrano
in
esercizio entro il 31 dicembre 2012.
7. I
fattori moltiplicativi di cui all’articolo 2, comma 147,
della legge24 dicembre 2007, n.
244 e
all’articolo 1, comma 382-quater,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano
costanti per l’intero periodo di diritto e restano fermi
ai valori stabiliti dalle predette norme
per
tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31
dicembre 2012.
8. Il
valore di riferimento di cui all’articolo 2, comma 148,
della legge 24 dicembre 2007, n.
244
resta fermo al valore fissato dalla predetta norma per
tutti gli impianti che entrano in
esercizio entro il 31 dicembre 2012.
9. Le
disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 6 agosto 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto
2010, si applicano alla produzione
di
energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che
entrino in esercizio entro il 31 maggio
2011.
10.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-sexies
del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
2010, n. 41, l’incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici che entrino in esercizio
successivamente al termine di cui al comma 9 è
disciplinata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
mare,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto
1997,
n. 281, entro il 30 aprile 2011, sulla base dei seguenti
principi:
a)
determinazione di un limite annuale di potenza elettrica
cumulativa degli impianti
fotovoltaici che possono ottenere le tariffe
incentivanti;
b)
determinazione delle tariffe incentivanti tenuto conto
della riduzione dei costi delle
tecnologie e dei costi di impianto e degli incentivi
applicati negli Stati membri dell’Unione
europea;
c)
previsione di tariffe incentivanti e di quote
differenziate sulla base della natura dell’area
di
sedime;
d)
applicazione delle disposizioni dell’articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387,
in quanto compatibili con il presente comma.
11.
Fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti prodotti
tenendo conto di quanto stabilito
dall’articolo 24, comma 5, lettera
c),
sono abrogati:
a)
a
decorrere dal 1° gennaio 2012, il comma 3 dell’articolo
20 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 del 2003;
b)
a
decorrere dal 1° gennaio 2013:
1) i
commi 143, 144, 145, 150, 152, 153, lettera
a),
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2007,
n. 244;
2) il
comma 4-bis
dell’articolo 3 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
3)
l’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387;
c)
a
decorrere dal 1° gennaio 2016:
26
1) i
commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
2)
l’articolo 4 del decreto legislativo n. 387 del 2003, ad
eccezione dell’ultimo periodo del
comma
1, che è abrogato dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
3) i commi 382, 382-bis,
382-quater,
382-quinquies,
382-sexies,
382-septies,
383
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
4) i
commi 147, 148, 155 e 156 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
12. Gli
incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili di cui ai commi da
382 a
382-quinquies
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
al comma 145
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si
applicano anche agli impianti a
biogas
di proprietà di aziende agricole o gestiti in
connessione con aziende agricole, agroalimentari,
di
allevamento e forestali, entrati in esercizio
commerciale prima del 1° gennaio
2008.
Il periodo residuo degli incentivi è calcolato
sottraendo alla durata degli incentivi il
tempo
intercorso tra la data di entrata in esercizio
commerciale degli impianti di biogas e il
31
dicembre 2007.
Articolo 26
(Cumulabilità degli incentivi)
1. Gli
incentivi di cui all’articolo 24 non sono cumulabili con
altri incentivi pubblici
comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui
ai successivi commi.
2. Il
diritto agli incentivi di cui all’articolo 24, comma 3,
è cumulabile, nel rispetto delle
relative modalità applicative:
a)
con
l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b)
con
altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento
del costo dell'investimento, nel
caso di
impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non
eccedenti il 30 per cento, nel caso
di
impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non
eccedenti il 20 per cento, nel caso di
impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto
previsto alla lettera
c);
per i soli
impianti fotovoltaici realizzati su scuole pubbliche o
paritarie di qualunque ordine e grado
ed il
cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il
soggetto proprietario dell’edificio
scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche,
ovvero su edifici che siano sedi
amministrative di proprietà di regioni, province
autonome o enti locali, la soglia di
cumulabilità è stabilita fino al 60 per cento del costo
di investimento;
c)
per i
soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di
proprietà di aziende agricole o
gestiti
in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di
allevamento e forestali,
alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili,
a decorrere dall’entrata in esercizio
commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti
il 40% del costo dell’investimento;
d)
per gli
impianti di cui all’articolo 24, commi 3 e 4, con la
fruizione della detassazione dal
reddito
di impresa degli investimenti in macchinari e
apparecchiature;
e)
per gli
impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da
fonte solare ovvero da
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali, ivi inclusi i
sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera
o contratti quadro ai sensi degli articoli
9 e 10
del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure
di filiere corte, cioè ottenuti
entro
un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza
per produrre energia elettrica, a
decorrere dall’entrata in esercizio commerciale, con
altri incentivi pubblici non eccedenti il
40% del
costo dell’investimento.
3. Il
primo periodo del comma 152 dell’articolo 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244,
non si
applica nel caso di fruizione della detassazione dal
reddito di impresa degli
27
investimenti in macchinari e apparecchiature e di
accesso a fondi di rotazione e fondi di
garanzia.
CAPO
III
REGIMI
DI SOSTEGNO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA
FONTI
RINNOVABILI E PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Art. 27
(Regimi
di sostegno)
1. Le
misure e gli interventi di incremento dell’efficienza
energetica e di produzione di
energia
termica da fonti rinnovabili sono incentivati:
a)
mediante contributi a valere sulle tariffe del gas
naturale per gli interventi di
piccole
dimensioni di cui all’articolo 28 alle condizioni e
secondo le modalità ivi
previste;
b)
mediante il rilascio dei certificati bianchi per gli
interventi che non ricadono fra
quelli
di cui alla lettera
a),
alle condizioni e secondo le modalità previste
dall’articolo
29.
Art. 28
(Contributi per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili e per interventi di
efficienza energetica di piccole dimensioni)
1. Gli
interventi di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili e di incremento
dell’efficienza energetica di piccole dimensioni,
realizzati in data successiva al 31
dicembre 2011, sono incentivati sulla base dei seguenti
criteri generali:
a)
l’incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento
ed
esercizio ed è commisurato alla produzione di energia
termica da fonti rinnovabili,
ovvero
ai risparmi energetici generati dagli interventi;
b) il
periodo di diritto all’incentivo non può essere
superiore a dieci anni e decorre dalla
data di
conclusione dell’intervento;
c)
l’incentivo resta costante per tutto il periodo di
diritto e può tener conto del valore
economico dell’energia prodotta o risparmiata;
d)
l’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli
interventi che non accedono ad
altri
incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i
fondi di rotazione e i contributi in conto
interesse;
e) gli
incentivi sono assegnati tramite contratti di diritto
privato fra il GSE e il soggetto
responsabile dell’impianto, sulla base di un
contratto-tipo definito dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del primo dei decreti di cui al
comma
2.
2. Con
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e, per i profili di competenza, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, previa
intesa con Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono fissate le modalità per
l’attuazione di quanto disposto al presente articolo e
per l’avvio dei nuovi meccanismi di
incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:
28
a)
i
valori degli incentivi, sulla base dei criteri di cui al
comma 1, in relazione a ciascun
intervento, tenendo conto dell’effetto scala;
b)
i
requisiti tecnici minimi dei componenti, degli impianti
e degli interventi;
c)
i
contingenti incentivabili per ciascuna applicazione, con
strumenti idonei alla
salvaguardia delle iniziative avviate;
d)
gli
eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto
beneficiario;
e)
le
modalità con le quali il GSE provvede ad erogare gli
incentivi;
f)
le
condizioni di cumulabilità con altri incentivi pubblici,
fermo restando quanto stabilito
dal
comma 1, lettera
d);
g)
le
modalità di aggiornamento degli incentivi, nel rispetto
dei seguenti criteri:
i. la
revisione è effettuata, per la prima volta, decorsi due
anni dalla data di entrata in
vigore
del provvedimento di cui al presente comma e,
successivamente, ogni tre anni;
ii. i
nuovi valori si applicano agli interventi realizzati
decorso un anno dalla data di entrata
in
vigore del decreto di determinazione dei nuovi valori.
3. I
decreti di cui al comma 2 sono adottati entro sei mesi
dall’entrata in vigore del
presente decreto.
4.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le
modalità con le quali le risorse per
l’erogazione degli incentivi di cui al presente articolo
trovano copertura a valere sul gettito
delle
componenti delle tariffe del gas naturale.
5. I
commi 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, sono
abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto attuativo del comma 2,
lettera
f),
del presente articolo. Fino al termine di cui al periodo
precedente, gli strumenti di
incentivazione di cui al comma 3 dell’articolo 6 del
decreto legislativo n. 115 del 2008
possono
essere cumulati anche con fondi di garanzia, fondi di
rotazione e contributi in
conto
interesse.
6.
L’articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115, è abrogato.
Art. 29
(Certificati bianchi)
1. Al
fine di rendere coerente con la strategia complessiva e
razionalizzare il sistema dei
certificati bianchi, con i provvedimenti di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio
2008,
n. 115:
a) sono
stabilite le modalità con cui gli obblighi in capo alle
imprese di distribuzione di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e all'articolo 16,
comma
4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si
raccordano agli obiettivi
nazionali relativi all’efficienza energetica;
b) è
disposto il passaggio al GSE dell'attività di gestione
del meccanismo di certificazione
relativo ai certificati bianchi, ferme restando le
competenze del GME sull'attività di
emissione dei certificati bianchi e sulla gestione del
registro e della borsa dei medesimi
certificati bianchi;
c) sono
approvate almeno 15 nuove schede standardizzate,
predisposte dall’ENEA-UTEE
secondo
quanto stabilito dall’articolo 30, comma 1;
d) è
raccordato il periodo di diritto ai certificati con la
vita utile dell’intervento;
29
e) sono
individuate modalità per ridurre tempi e adempimenti per
l’ottenimento dei
certificati;
f) sono
stabiliti i criteri per la determinazione del contributo
tariffario per i costi sostenuti dai
soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi
di risparmio di energia primaria posti
a loro
carico.
2. Ai
fini dell'applicazione del meccanismo dei certificati
bianchi, i risparmi realizzati nel
settore
dei trasporti attraverso le schede di cui all’articolo
30 sono equiparati a risparmi di
gas
naturale.
3. I
risparmi di energia realizzati attraverso interventi di
efficientamento delle reti elettriche
e del
gas naturale individuati nelle schede di cui
all’articolo 30 concorrono al
raggiungimento degli obblighi in capo alle imprese di
distribuzione. Per tali interventi non
sono
rilasciabili certificati bianchi.
4. Gli
impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1°
aprile 1999 e prima della data di
entrata
in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20, riconosciuti come
cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data
di entrata in esercizio dell’impianto,
hanno
diritto, qualora non accedano ai certificati verdi né
agli incentivi definiti in attuazione
dell’articolo 30, comma 11, della legge n. 23 luglio
2009, n. 99, a un incentivo pari al 30%
di
quello definito ai sensi della medesima legge per un
periodo di cinque anni a decorrere
dall’entrata in vigore del decreto di definizione del
predetto incentivo, purché, in ciascuno
degli
anni del predetto periodo, continuino ad essere
cogenerativi ai sensi delle norme
applicabili alla data di entrata in esercizio.
Art. 30
(Misure
in materia di efficienza energetica)
1. In
vista dell’esigenza di procedere in tempi brevi
all’attuazione delle attività previste dal
decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ai fini del
conseguimento degli obiettivi
congiunti di sviluppo delle fonti rinnovabili e
promozione dell’efficienza energetica, anche
nelle
more dell’emanazione dei provvedimenti di cui
all’articolo 4, commi 2 e 3, del
medesimo decreto legislativo, l’ENEA avvia ed effettua
le attività in esso previste e in
particolare:
a) ai
sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n.
115
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, redige e trasmette
al
Ministero dello sviluppo economico almeno 15 schede
standardizzate per la
quantificazione dei risparmi nell’ambito del meccanismo
dei certificati bianchi, con
particolare riguardo ai seguenti settori/interventi:
i.
diffusione di automezzi elettrici, a gas naturale e a
GPL;
ii.
interventi nel settore informatico con particolare
riguardo all’utilizzo di server/
servizi
remoti anche virtuali;
iii.
illuminazione efficiente con particolare riguardo
all’illuminazione pubblica a LED
e al
terziario;
iv.
misure di efficientamento nel settore dell'impiantistica
industriale;
v.
misure di efficientamento nel settore della
distribuzione idrica;
vi.
risparmio di energia nei sistemi di telecomunicazioni e
uso delle tecnologie delle
comunicazioni ai fini del risparmio energetico;
vii.
recuperi di energia.
30
viii.
apparecchiature ad alta efficienza per il settore
residenziale, terziario e
industriale, quali ad esempio gruppi frigo, unità
trattamento aria, pompe di calore,
elettrodomestici anche dotati di etichetta energetica;
l’ENEA sviluppa procedure
standardizzate che consentano la quantificazione dei
risparmi con l'applicazione di
metodologie statistiche e senza fare ricorso a
misurazioni dirette;
b)
provvede a pubblicare casi studio e parametri standard
come guida per facilitare la
realizzazione e la replicabilità degli interventi a
consuntivo.
Art. 31
(Fondo
rotativo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge
27 dicembre 2006, n. 296)
1. Per
le regioni e gli enti locali, nonché per tutti gli altri
enti pubblici, la durata massima dei
finanziamenti a tasso agevolato non può essere superiore
a centottanta mesi, in deroga al
termine
di cui all’articolo 1, comma 1111, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2. Con
la convenzione prevista all’articolo 1, comma 1115,
della legge 27 dicembre 2006,
n. 296
sono definiti, altresì, gli oneri di gestione del fondo
rotativo di cui al comma 1110 del
medesimo articolo 1, da riconoscersi alla Cassa Depositi
e Prestiti SpA. La copertura di
tali
oneri, nella misura massima dell’1,50 per cento su base
annua, è disposta a valere
sulle
risorse annualmente confluite nel medesimo fondo
provenienti dal bilancio dello
Stato e
dai rimborsi dei finanziamenti agevolati erogati.
Art. 32
(Interventi a favore dello sviluppo tecnologico e
industriale)
1. Al
fine di corrispondere all’esigenza di garantire uno
sviluppo equilibrato dei vari settori
che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui
all’articolo 3 attraverso la
promozione congiunta di domanda e offerta di tecnologie
per l’efficienza energetica e le
fonti
rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro dello sviluppo economico con
propri decreti individua, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
interventi e misure per lo sviluppo
tecnologico e industriale in materia di fonti
rinnovabili ed efficienza energetica sulla base
dei
seguenti criteri:
a) gli
interventi e le misure sono coordinate con le
disposizioni di cui al presente Titolo al
fine di
contribuire, in un’ottica di sistema, al raggiungimento
degli obiettivi nazionali di cui
all’articolo 3;
b) gli
interventi e le misure prevedono, anche attraverso le
risorse di cui al comma 2, il
sostegno:
i. ai
progetti di sviluppo sperimentale e tecnologico, con
particolare riguardo alle
infrastrutture della rete elettrica, ai sistemi di
accumulo, alla gassificazione ed alla
pirogassificazione di biomasse, ai biocarburanti di
seconda generazione, nonché di
nuova
generazione, alle tecnologie innovative di conversione
dell’energia solare, con
particolare riferimento al fotovoltaico ad alta
concentrazione;
31
ii. ai
progetti di innovazione dei processi e
dell’organizzazione nei servizi energetici;
iii.
alla creazione, ampliamento e animazione dei poli di
innovazione finalizzati alla
realizzazione dei progetti di cui al punto 1);
iv. ai
fondi per la progettualità degli interventi di
installazione delle fonti rinnovabili e
del
risparmio energetico a favore di enti pubblici.
2. Per
il finanziamento delle attività di cui al comma 1 è
istituito un fondo presso la Cassa
conguaglio per il settore elettrico alimentato dal
gettito della tariffe elettriche e del gas
naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 c€/kWh
e a 0,08 c€/Sm3.
3.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas stabilisce
le modalità con le quali le risorse di cui
al
comma 2 trovano copertura a valere sulle componenti
delle tariffe elettriche e del gas,
dando
annualmente comunicazione al Ministero dello sviluppo
economico delle relative
disponibilità.
CAPO IV
REGIMI
DI SOSTEGNO PER L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI NEI
TRASPORTI
Art. 33
(Disposizioni in materia di biocarburanti)
1.
All’articolo 2-quater
del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
“4. I
biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da
immettere in consumo ai sensi dei
commi
1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o gassosi per i
trasporti ricavati dalla biomassa.”.
2.
L’impiego di biocarburanti nei trasporti è incentivato
con le modalità di cui all’articolo 2-
quater
del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge
11
marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, come
modificato dal comma 1 del
presente articolo, e all’articolo 2, commi 139 e 140,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nel
rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La
quota minima di cui al citato
comma
139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, calcolata sulla base del
tenore
energetico, da conseguire entro l’anno 2014, è fissata
nella misura del 5%. Con le
modalità di cui all’articolo 2, comma 140, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 sono
stabiliti gli incrementi annui per il raggiungimento
della predetta quota minima al 2014 e
può
essere rideterminato l’obiettivo di cui al periodo
precedente. Dall’attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza
pubblica.
3. A
decorrere dal 1° gennaio 2012 i biocarburanti immessi in
consumo sono conteggiati ai
fini
del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater
del
decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, come modificato dal
comma 1
del presente articolo, a condizione che rispettino i
criteri di sostenibilità di cui
all’articolo 38.
4. Allo
scopo di valorizzare il contributo alla riduzione delle
emissioni climalteranti dei
biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di
consumo finale, ai fini del rispetto
32
dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater
del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con
modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
modificato dal comma 1 del
presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2012 il
contributo energetico dei
biocarburanti diversi da quelli di cui al comma
successivo è maggiorato rispetto al
contenuto energetico effettivo qualora siano prodotti in
stabilimenti ubicati in Stati
dell’Unione europea e utilizzino materia prima
proveniente da coltivazioni effettuate nel
territorio dei medesimi Stati. Identica maggiorazione è
attribuita ai biocarburanti immessi in
consumo
al di fuori della rete di distribuzione dei carburanti,
purché la percentuale di
biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi restando
i requisiti di sostenibilità. Per tali
finalità, fatto salvo il comma 5, il diritto a un
certificato di immissione in consumo ai fini del
rispetto del richiamato obbligo matura allorché è
immessa in consumo una quantità di
biocarburanti pari a 9 Giga-calorie.
5. Ai
fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater
del
decreto-legge 10 gennaio
2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, il
contributo dei biocarburanti, incluso il
biometano, per i quali il soggetto che li immette in
consumo dimostri, mediante le modalità
di cui
all’articolo39, che essi sono stati prodotti a partire
da rifiuti e sottoprodotti, come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, materie
di
origine non alimentare, ivi incluse le materie
cellulosiche e le materie ligno-cellulosiche,
alghe,
è equivalente all’immissione in consumo di una quantità
pari a due volte
l’immissione in consumo di altri biocarburanti, diversi
da quelli di cui al comma 4.
6.
Qualora siano immessi in consumo biocarburanti ottenuti
da biocarburanti ricadenti
nella
tipologia di cui al comma 5 e da altri biocarburanti, il
contributo ai fini del rispetto
dell’obbligo di cui al comma 5 è calcolato sulla base
del contenuto energetico di ciascun
biocarburante.
7. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare, di concerto con i
Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e
delle
politiche agricole e forestali, entro il 1° gennaio
2012, sono stabilite le modalità con le
quali
sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4.
TITOLO
VI
GARANZIE DI ORIGINE, TRASFERIMENTI STATISTICI E PROGETTI
COMUNI
Art. 34
(Garanzia di origine dell’elettricità prodotta da fonti
rinnovabili)
1. Con
le modalità previste dall’articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 18 giugno 2007, n.
73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2007, n. 125, sono aggiornate le
modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della
garanzia di origine dell’elettricità da fonti
rinnovabili in conformità alle disposizioni
dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE.
2. La
garanzia di origine di cui al comma 1 ha esclusivamente
lo scopo di consentire ai
fornitori di energia elettrica di provare ai clienti
finali la quota o la quantità di energia da
fonti
rinnovabili nel proprio mix energetico.
33
3. Il
rilascio, il riconoscimento o l’utilizzo della garanzia
di origine di cui al comma 1 non ha
alcun
rilievo ai fini:
a)
del
riconoscimento dei meccanismi di sostegno per la
produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili;
b)
del
riconoscimento della provenienza da fonti rinnovabili
dell’elettricità munita di
garanzia di origine ai fini dell’applicazione dei
meccanismi di sostegno;
c)
dell’utilizzo di trasferimenti statistici e progetti
comuni;
d)
della
determinazione del grado di raggiungimento degli
obiettivi nazionali in
materia
di fonti rinnovabili.
4. A
decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello
di entrata in vigore del decreto
di cui
al comma 1, i fornitori di energia elettrica possono
utilizzare esclusivamente la
garanzia di origine di cui al medesimo comma 1 per
provare ai clienti finali la quota o la
quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix
energetico. A decorrere dalla
medesima data è abrogato l’articolo 11 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 35
(Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri
Stati membri)
1.
Sulla base di accordi internazionali all’uopo stipulati,
sono promossi e gestiti con Stati
membri
progetti comuni e trasferimenti statistici a favore
dell’Italia di produzioni di energia
da
fonti rinnovabili, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) gli
accordi sono promossi allorché si verifica il mancato
raggiungimento degli
obiettivi intermedi fino al 2016;
b)
l’onere specifico per il trasferimento statistico e per
i progetti comuni è inferiore,
in
misura stabilita negli accordi di cui al presente
articolo, rispetto al valore medio
ponderato dell’incentivazione della produzione elettrica
da fonti rinnovabili in Italia,
al
netto della produzione e dei valori dell’incentivazione
dell’elettricità da fonte
solare,
riferiti all’anno precedente a quello di stipula
dell’accordo;
c) gli
accordi sono stipulati e gestiti con modalità che
assicurano che l’energia
oggetto
del trasferimento statistico, ovvero la quota di energia
proveniente dal
progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli
obiettivi italiani in materia di
fonti
rinnovabili;
d) sono
stabilite le misure necessarie ad assicurare il
monitoraggio dell’energia
trasferita per le finalità di cui all’articolo 40.
2. La
copertura dei costi per i trasferimenti statistici e i
progetti comuni di cui al comma 1 è
assicurata dalle tariffe dell’energia elettrica e del
gas naturale, con modalità fissate
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas
successivamente alla stipula di ciascun accordo.
3. La
cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri
può comprendere operatori
privati.
Art. 36
(Progetti comuni con Paesi terzi)
34
1. Ai
fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in
materia di energie rinnovabili, è
incentivata l’importazione di elettricità da fonti
rinnovabili proveniente da Stati non
appartenenti all’Unione europea ed effettuata su
iniziativa di soggetti operanti nel settore
energetico, sulla base di accordi internazionali
all’uopo stipulati con lo Stato da cui
l'elettricità da fonti rinnovabili è importata. Tali
accordi si conformano ai seguenti criteri:
a)
il
sostegno è effettuato mediante il riconoscimento,
sull’energia immessa nel
sistema
elettrico nazionale, di un incentivo che, rispetto a
quello riconosciuto in
Italia
alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui
l’elettricità è prodotta nel Paese
terzo,
è di pari durata e di entità inferiore, in misura
fissata negli accordi di cui al
presente articolo, tenendo conto della maggiore
producibilità ed efficienza degli
impianti nei Paesi terzi e del valore medio
dell’incentivazione delle fonti rinnovabili
in
Italia;
b)
la
produzione e l’importazione avviene con modalità tali da
assicurare che
l’elettricità importata contribuisca al raggiungimento
degli obiettivi italiani in materia
di
fonti rinnovabili;
c) sono
stabilite le misure necessarie ad assicurare il
monitoraggio dell’elettricità
importata per le finalità di cui all’articolo 40.
2. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e dell’ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, può essere stabilito,
salvaguardando gli accordi già
stipulati, un valore dell’incentivo diverso da quello di
cui alla lettera a) del comma 1,
contemperando gli oneri economici conseguenti al
riconoscimento dell’incentivo stesso e
gli
effetti economici del mancato raggiungimento degli
obiettivi.
3. Il
comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 è abrogato.
Art. 37
(Trasferimenti statistici tra le Regioni)
1. Ai
fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, definiti in
attuazione dell’articolo 2, comma 167, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, le Regioni e le Province autonome possono
concludere accordi per il
trasferimento statistico di determinate quantità di
energia rinnovabile.
2. Il
trasferimento statistico di cui al comma 1 non deve
pregiudicare il conseguimento
dell’obiettivo della Regione che effettua il
trasferimento.
3. Il
raggiungimento dell’obiettivo di ciascuna Regione, di
cui al comma 1, e la disponibilità
effettiva di energia da trasferire, ovvero da
compensare, sono misurati applicando la
metodologia di cui all’articolo 40, comma 5.
4. Ai
fini del raggiungimento dei propri obiettivi le Regioni:
a)
possono concludere intese con enti territoriali interni
ad altro Stato membro e
accordi
con altri Stati membri per trasferimenti statistici, nel
rispetto delle condizioni
e dei
limiti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge
5 giugno 2003, n. 131,
oppure
concorrere alla copertura degli oneri di cui
all’articolo 35, comma 2;
35
b)
assicurano la coerenza tra la programmazione in materia
di fonti rinnovabili, di
cui
all’articolo 2, comma 168, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e la
programmazione in altri settori;
c)
promuovono l’efficienza energetica in coerenza con le
norme nazionali;
d)
emanano indirizzi agli enti locali, in particolare per
il contenimento dei consumi
energetici e per lo svolgimento dei procedimenti di
competenza degli enti locali
relativi alla costruzione e all’esercizio degli impianti
di produzione da fonti
rinnovabili;
e)
provvedono a incentivare la produzione di energia da
fonti rinnovabili e
l’efficienza energetica, nei limiti di cumulabilità
fissati dalle norme nazionali.
5. Ai
sensi dell’articolo 2, comma 169, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il Ministro
dello
sviluppo economico provvede alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi regionali
definiti in attuazione dell’articolo 2, comma 167, della
medesima legge 24 dicembre 2007,
n. 244,
sulla base di quanto previsto all’articolo 40, comma 5.
6.
Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di
Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto,
sono
definiti e quantificati gli obiettivi regionali in
attuazione del comma 167 dell’articolo 2
della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni. Con il medesimo
decreto
sono definite le modalità di gestione dei casi di
mancato raggiungimento degli
obiettivi da parte delle Regioni e delle Province
autonome, in coerenza con quanto
previsto dal comma 170 del medesimo articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
TITOLO
VII
SOSTENIBILITA’ DI BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI
Art. 38
(Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i
bioliquidi)
1.
Fatto salvo quanto previsto al comma 2, a decorrere dal
1° gennaio 2012 i biocarburanti
utilizzati nei trasporti e i bioliquidi utilizzati per
la produzione di energia elettrica, termica o
per il
raffrescamento possono essere computati per il
raggiungimento degli obiettivi
nazionali e possono accedere agli strumenti di sostegno,
ivi inclusi i meccanismi basati
sull’obbligo di rispetto di quote minime, solo se
rispettano i criteri di sostenibilità di cui al
provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009. Per il calcolo delle
emissioni di gas a effetto serra prodotte
durante
il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi si
applica quanto previsto dallo
stesso
provvedimento attuativo.
2. In
applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente
articolo, ai fini del calcolo
richiamato al punto 19 dell’allegato V della direttiva
2009/28/CE si fa riferimento ai valori
dei
carburanti fossili ivi richiamati.
Art. 39
(Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per
i biocarburanti e per i bioliquidi)
36
1. Ai
fini della verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilità dei biocarburanti, si applicano le
disposizioni di cui al provvedimento di attuazione della
direttiva 2009/30/CE, ivi incluse le
sanzioni.
2. Le
disposizioni richiamate al comma 1 si applicano anche
per la verifica del rispetto dei
criteri
di sostenibilità dei bioliquidi.
TITOLO
VIII
MONITORAGGIO, CONTROLLO E RELAZIONE
CAPO I
MONITORAGGIO E RELAZIONI
Art. 40
(Monitoraggio, sistema statistico nazionale, relazioni e
aggiornamenti)
1. Nei
limiti delle risorse disponibili allo scopo, il
Ministero dello sviluppo economico
provvede ad integrare il sistema statistico in materia
di energia perseguendo le seguenti
finalità:
a)
assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli
obiettivi, intermedi e al 2020,
in
materia di quote dei consumi finali lordi di
elettricità, energia per il riscaldamento
e il
raffreddamento, e per i trasporti, coperti da fonti
energetiche rinnovabili,
secondo
i criteri di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008 del
Parlamento europeo e
del
Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle statistiche
dell’energia, e successive
modificazioni, tenendo conto anche dei progetti comuni e
dei trasferimenti statistici
tra
Stati membri;
b)
assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui alla
lettera
a)
e il
bilancio
energetico nazionale;
c)
assicurare che il monitoraggio di cui alla lettera
a)
consenta di stimare, per
ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi
parametri di quote dei consumi
energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, con
modalità idonee a misurare il
grado
di raggiungimento degli obiettivi regionali stabiliti in
attuazione dell’articolo 2,
comma
167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Per
le finalità di cui al comma 1, il GSE, tenuto conto
delle norme stabilite in ambito
SISTAN
e EUROSTAT, organizza e gestisce un sistema nazionale
per il monitoraggio
statistico dello stato di sviluppo delle fonti
rinnovabili, idoneo a:
a)
rilevare i dati necessari per misurare lo stato di
raggiungimento degli obiettivi di cui al
comma 1
in ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento
dei medesimi obiettivi in
ciascuna regione e provincia autonoma;
b)
stimare i risultati connessi alla diffusione delle fonti
rinnovabili e all’efficienza energetica
in
termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra.
3. Il
GSE provvede altresì a sviluppare ed applicare
metodologie idonee a fornire, con
cadenza
biennale:
a)
stime delle ricadute industriali ed occupazionali
connesse alla diffusione delle
fonti
rinnovabili e alla promozione dell’efficienza
energetica;
37
b)
stime dei costi e dell’efficacia delle misure di
sostegno, confrontati con i principali
Stati
dell’Unione europea.
4.
Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro
il 31 dicembre 2011 il Ministro dello
sviluppo economico approva la metodologia che,
nell’ambito del sistema statistico
nazionale in materia di energia, è applicata per
rilevare i dati necessari a misurare, ai fini
delle
comunicazioni alla Commissione europea, il grado di
raggiungimento degli obiettivi
nazionali.
5.
Sulla base delle attività di cui ai commi 1 e 2, entro
il 31 dicembre 2012 il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del
mare e, per gli aspetti inerenti le biomasse, di
concerto con il Ministro per le politiche
agricole alimentari e forestali, previa intesa
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la
metodologia che, nell’ambito del
sistema
statistico nazionale, è applicata per rilevare i dati
necessari a misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in
attuazione dell’articolo 2, commi 167 e
170,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
6.
Anche sulla base delle attività di monitoraggio di cui
ai precedenti commi:
a) il
GSE sottopone al Ministero dello sviluppo economico lo
schema di relazione
sui
progressi realizzati nella promozione e nell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili,
di cui
all’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE;
b) il
Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero
dell’ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, provvede alla trasmissione
alla Commissione
europea
della relazione di cui all’articolo 22 della direttiva
2009/28/CE e, qualora la
quota
di energia da fonti rinnovabili sia scesa al di sotto di
quella necessaria al
rispetto della progressione temporale di cui
all’articolo 3, comma 3,
all’aggiornamento del Piano di azione nazionale sulle
energie rinnovabili di cui
all’articolo 4 della medesima direttiva.
7.
Entro il 31 dicembre 2011 e, successivamente, ogni due
anni l'ENEA trasmette al
Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per
l'energia elettrica e il gas un rapporto
concernente lo stato e le prospettive delle tecnologie
per la produzione di energia elettrica,
di
calore e di biocarburanti, nonché lo stato e le
prospettive delle tecnologie rilevanti in
materia
di efficienza energetica, con riguardo particolare a
disponibilità, costi commerciali,
sistemi
innovativi non ancora commerciali e potenziale nazionale
residuo di fonti
rinnovabili e di efficienza energetica.
8.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede
alla copertura dei costi sostenuti da
GSE ed
ENEA, non coperti da altre risorse, per lo svolgimento
delle attività svolte ai sensi
del
presente decreto.
Art. 41
(Relazione al Parlamento)
1. Il
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, trasmette al Parlamento, dopo
i primi due anni di
applicazione del meccanismo di incentivazione di cui al
commi 3 e 4 dell’articolo 24, una
relazione sui risultati ottenuti e le eventuali
criticità rilevate.
38
CAPO II
CONTROLLI E SANZIONI
Art. 42
(Controlli
e sanzioni in materia di incentivi)
1.
L’erogazione di incentivi nel settore elettrico e
termico, di competenza del GSE, è
subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti
responsabili che presentano istanza. La
verifica, che può essere affidata anche agli enti
controllati dal GSE, è effettuata attraverso
il
controllo della documentazione trasmessa, nonché con
controlli a campione sugli
impianti. I controlli sugli impianti, per i quali i
soggetti preposti dal GSE rivestono la
qualifica di pubblico ufficiale, sono svolti anche senza
preavviso ed hanno ad oggetto la
documentazione relativa all’impianto, la sua
configurazione impiantistica e le modalità di
connessione alla rete elettrica.
2.
Restano ferme le competenze in tema di controlli e
verifiche spettanti alle
amministrazioni statali, regionali, agli enti locali
nonché ai gestori di rete. Sono eseguiti
dall’AGEA, con le modalità stabilite ai fini
dell’applicazione dell'articolo 1, comma 382-
septies,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sulla
provenienza e tracciabilità di
biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili.
3. Nel
caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei
controlli di cui ai commi 1 e 2
siano
rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il
GSE dispone il rigetto dell’istanza
ovvero
la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle
somme già erogate, e
trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti
effettuati per l’applicazione delle sanzioni di
cui
all’articolo 2, comma 20, lettera
c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481.
4. Per
le finalità di cui al comma 3, le amministrazioni e gli
enti pubblici, deputati ai controlli
relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per
la costruzione e l’esercizio degli
impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere
sanzionatorio loro spettante,
trasmettono tempestivamente al GSE l’esito degli
accertamenti effettuati, nel caso in cui le
violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini
dell’erogazione degli incentivi.
5.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il GSE fornisce al
Ministero dello sviluppo economico gli elementi per la
definizione di una disciplina
organica dei controlli che, in conformità ai principi di
efficienza, efficacia e proporzionalità,
stabilisca:
a) le
modalità con le quali i gestori di rete forniscono
supporto operativo al GSE per
la
verifica degli impianti di produzione di energia
elettrica e per la certificazione
delle
misure elettriche necessarie al rilascio degli
incentivi;
b) le
procedure per lo svolgimento dei controlli sugli
impianti di competenza del
GSE;
c) le
violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli
incentivi in relazione a ciascuna
fonte,
tipologia di impianto e potenza nominale;
39
d) le
modalità con cui sono messe a disposizione delle
autorità pubbliche
competenti all’erogazione di incentivi le informazioni
relative ai soggetti esclusi ai
sensi
dell’articolo 23, comma 3;
e) le
modalità con cui il GSE trasmette all’Autorità per
l’energia elettrica e il gas gli
esiti
delle istruttorie ai fini dell’applicazione delle
sanzioni di cui al comma 3.
6.
Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al
comma 5, il Ministro dello
sviluppo economico, con proprio decreto, definisce la
disciplina dei controlli di cui al
medesimo comma 5.
7.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le
modalità con le quali gli eventuali
costi
connessi alle attività di controllo trovano copertura a
valere sulle componenti tariffarie
dell’energia elettrica e del gas, nonché le modalità con
le quali gli importi derivanti
dall’irrogazione delle sanzioni sono portati a riduzione
degli oneri tariffari per
l’incentivazione delle fonti rinnovabili.
Art. 43
(Disposizioni
specifiche per l’attuazione dell'articolo 2-sexies del
decreto-legge 25
gennaio
2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 2010, n. 41)
1.
Fatte salve le norme penali, qualora sia stato accertato
che i lavori di installazione
dell'impianto fotovoltaico non sono stati conclusi entro
il 31 dicembre 2010, a seguito
dell’esame della richiesta di incentivazione ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2-sexies
del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo
2010,
n. 41, e successive modificazioni, il GSE rigetta
l’istanza di incentivo e dispone
contestualmente l’esclusione dagli incentivi degli
impianti che utilizzano anche in altri siti le
componenti dell’impianto non ammesso all’incentivazione.
Con lo stesso provvedimento il
GSE
dispone l’esclusione dalla concessione di incentivi per
la produzione di energia
elettrica di sua competenza, per un periodo di dieci
anni dalla data dell’accertamento,
della
persona fisica o giuridica che ha presentato la
richiesta, nonché dei seguenti
soggetti:
a) il
legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
b) il
soggetto responsabile dell’impianto;
c) il
direttore tecnico;
d) i
soci, se si tratta di società in nome collettivo;
e) i
soci accomandatari, se si tratta di società in
accomandita semplice;
f) gli
amministratori con potere di rappresentanza, se si
tratta di altro tipo di società
o
consorzio.
2.
Fatte salve più gravi ipotesi di reato, il proprietario
dell’impianto di produzione e il
soggetto responsabile dell’impianto che con dolo
impiegano pannelli fotovoltaici le cui
matricole sono alterate o contraffatte sono puniti con
la reclusione da due a tre anni e con
l’esclusione da qualsiasi incentivazione, sovvenzione o
agevolazione pubblica per le fonti
rinnovabili.
Art. 44
(Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio)
40
1.
Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, la
costruzione e l'esercizio delle opere ed
impianti in assenza dell’autorizzazione di cui
all’articolo 5 è assoggettata alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 150.000,
cui sono tenuti in solido il
proprietario dell'impianto, l'esecutore delle opere e il
direttore dei lavori. L’entità della
sanzione è determinata, con riferimento alla parte
dell’impianto non autorizzata:
a)
nella misura da euro 40 a euro 240 per ogni chilowatt
termico di potenza
nominale, in caso di impianti termici di produzione di
energia;
b)
nella misura da euro 60 a euro 360 per ogni chilowatt
elettrico di potenza
nominale, in caso di impianti non termici di produzione
di energia;
2.
Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi,
l'esecuzione degli interventi di cui
all'articolo 6 in assenza della procedura abilitativa
semplificata o in difformità da quanto
nella
stessa dichiarato, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 500 a
euro
30.000, cui sono tenuti in solido i soggetti di cui al
comma 1.
3.
Fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo
abilitativo e di ripristino dello stato dei
luoghi,
la violazione di una o più prescrizioni stabilite con
l'autorizzazione o con gli atti di
assenso
che accompagnano la procedura abilitativa semplificata
di cui all’articolo 6, è
punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo
pari ad un terzo dei valori
minimo
e massimo di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, e
comunque non inferiore a
euro
300. Alla sanzione di cui al presente comma sono tenuti
i soggetti di cui ai commi 1 e
2.
4. Sono
fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa
vigente per le fattispecie di cui
ai
commi 1, 2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria, diversa
da quella di cui al presente
articolo, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e
agli enti locali.
TITOLO
IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45
(Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto
speciale e per le Province autonome di
Trento
e Bolzano)
1. Sono
fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle
finalità del presente decreto
legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e
delle relative norme di attuazione.
Art. 46
(Disposizioni finali e clausola di invarianza
finanziaria)
1. Gli
allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante
del presente decreto, sono
aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico.
2.
All'attuazione delle disposizioni del presente decreto,
le amministrazioni interessate
provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3. Dal
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza
pubblica.
41
4. Ai
sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva
2009/28/CE, il Ministero dello
sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il
presente decreto e le eventuali
successive modificazioni.
Art. 47
(Entrata in vigore)
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
42
.
ALLEGATO 1
(art.
3, comma 4)
Procedure di calcolo degli obiettivi
1.
Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili
1. Ai
fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui
all’articolo 3, comma 1, il consumo finale
lordo
di energia da fonti rinnovabili è calcolato come la
somma:
a) del
consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche
rinnovabili;
b) del
consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per
il riscaldamento e il
raffreddamento;
c) del
consumo finale di energia da fonti energetiche
rinnovabili nei trasporti.
Per il
calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul
consumo finale lordo, il gas,
l'elettricità e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche
rinnovabili sono presi in
considerazione una sola volta ai fini delle lettere a),
b) o c), del primo comma.
2. I
biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i
criteri di sostenibilità, con le modalità, i
limiti
e le decorrenze fissate dal presente decreto, non sono
presi in considerazione.
3. Ai
fini del comma 1, lettera a), il consumo finale lordo di
elettricità da fonti energetiche
rinnovabili è calcolato come quantità di elettricità
prodotta a livello nazionale da fonti
energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di
elettricità in centrali di pompaggio con
il
ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.
4.
Negli impianti multicombustibile (centrali ibride) che
utilizzano fonti rinnovabili e
convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di
elettricità prodotta da fonti
rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni
fonte di energia è calcolato sulla base del
suo
contenuto energetico.
5.
L'elettricità da energia idraulica ed energia eolica è
presa in considerazione
conformemente alla formula di normalizzazione definita
al paragrafo 3.
6. Ai
fini del comma 1, lettera b), del presente paragrafo, il
consumo finale lordo di energia
da
fonti rinnovabili per il riscaldamento e il
raffreddamento è calcolato come quantità di
teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti a
livello nazionale da fonti rinnovabili più il
consumo
di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria,
nelle famiglie, nei servizi, in
agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il
riscaldamento, il raffreddamento e la
lavorazione.
7.
Negli impianti multicombustibile che utilizzano fonti
rinnovabili e convenzionali, si tiene
conto
unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a
partire da fonti rinnovabili. Ai
fini
del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è
calcolato sulla base del suo
contenuto energetico.
8. Si
tiene conto dell'energia da calore aerotermico,
geotermico e idrotermale catturata da
pompe
di calore ai fini del comma 1, lettera b), a condizione
che il rendimento finale di
energia
ecceda di almeno il 5% l'apporto energetico primario
necessario per far funzionare
le
pompe di calore. La quantità di calore da considerare
quale energia da fonti rinnovabili
ai fini
della presente direttiva è calcolato secondo la
metodologia di cui al paragrafo 4.
9. Ai
fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto
dell'energia termica generata da
sistemi
energetici passivi, che consentono di diminuire il
consumo di energia in modo
43
passivo
tramite la progettazione degli edifici o il calore
generato da energia prodotta da
fonti
non rinnovabili.
10. Il
contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di
cui al paragrafo 5 è quello
indicato nello stesso paragrafo.
11. La
quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata
dividendo il consumo finale lordo di
energia
da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale
lordo di energia da tutte le
fonti
energetiche, espressa in percentuale.
12. La
somma di cui al comma 1 è adeguata in considerazione
dell’eventuale ricorso a
trasferimenti statistici o a progetti comuni con altri
Stati membri o a progetti comuni con
Paesi
terzi.
In caso
di trasferimento statistico, la quantità trasferita:
a) a
uno Stato membro è dedotta dalla quantità di energia
rinnovabile presa in
considerazione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo
di cui all’articolo 3, comma 1;
b) da
uno Stato membro è aggiunta alla quantità di energia
rinnovabile presa in
considerazione ai fini del raggiungimento dell’obiettivo
di cui all’articolo 3, comma 1.
In caso
di progetto comune con Paesi terzi, l’energia elettrica
importata è aggiunta alla
quantità di energia rinnovabile presa in considerazione
ai fini del raggiungimento
dell’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 1.
13. Nel
calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito
della valutazione del
conseguimento degli obiettivi e della traiettoria
indicativa, la quantità di energia consumata
nel
settore dell'aviazione è considerata, come quota del
consumo finale lordo di energia,
non
superiore al 6,18 per cento.
14. La
metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo
della quota di energia prodotta
da
fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento
(CE) n. 1099/2008 del Parlamento
europeo
e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle
statistiche dell'energia e
successive modificazioni.
2.
Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in
tutte le forme di trasporto
1. Ai
fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui
all’articolo 3, comma 2, si applicano le
seguenti disposizioni:
a) per
il calcolo del denominatore, ossia della quantità totale
di energia consumata nel
trasporto ai fini del primo comma, sono presi in
considerazione solo la benzina, il diesel, i
biocarburanti consumati nel trasporto su strada e su
rotaia e l'elettricità;
b) per
il calcolo del numeratore, ossia della quantità di
energia da fonti rinnovabili
consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono
presi in considerazione tutti i tipi di
energia
da fonti rinnovabili consumati in tutte le forme di
trasporto;
c) per
il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili e
consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici ai fini
di cui alle lettere a) e b), è utilizzata la quota
nazionale di elettricità da fonti rinnovabili, misurata
due anni prima dell'anno in questione.
Inoltre, per il calcolo dell'energia elettrica da fonti
rinnovabili consumata dai veicoli stradali
elettrici, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte
il contenuto energetico dell'apporto
di
elettricità da fonti energetiche rinnovabili.
2. Ai
fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi
nazionali in materia di energie
rinnovabili imposti agli operatori e dell'obiettivo di
impiegare energia da fonti rinnovabili per
tutte
le forme di trasporto, il contributo dei biocarburanti
prodotti a partire da rifiuti, residui,
44
materie
cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-
cellulosiche è considerato
equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.
3.
Formula di normalizzazione per il computo
dell’elettricità da energia idraulica e da
energia
eolica
Ai fini
del computo dell’elettricità da energia idraulica in un
dato Stato membro si applica la
seguente formula:
dove
N
=anno
di riferimento;
QN(norm)
=elettricità normalizzata generata da tutte le centrali
idroelettriche
nazionali nell’anno
N,
a fini di computo;
Qi
=quantità di elettricità, misurata in GWh,
effettivamente generata nell’anno
i
da
tutte le centrali idroelettriche nazionali, escludendo
la produzione delle
centrali di pompaggio che utilizzano l’acqua
precedentemente pompata a
monte;
Ci
=capacità totale installata, al netto dell’accumulazione
per pompaggi,
misurata in MW, di tutte le centrali idroelettriche
nazionali alla fine
dell’anno
i.
Ai fini
del computo dell’elettricità da energia eolica in un
dato Stato membro si applica la
seguente formula:
Dove:
N
=anno
di riferimento;
QN(norm)
=elettricità normalizzata generata da tutte le centrali
eoliche nazionali
nell’anno
N,
a fini di computo;
Qi
=quantità di elettricità, misurata in GWh,
effettivamente generata
nell’anno
i
da
tutte le centrali eoliche nazionali;
Cj
=capacità totale installata, misurata in MW, di tutte le
centrali eoliche
dello
Stato membro alla fine dell’anno
j;
n
=il più
basso dei seguenti valori: 4 o il numero di anni
precedenti l’anno
N
per i
quali sono disponibili dati sulla capacità e la
produzione
nazionale in questione.
45
4.
Computo dell’energia prodotta dalle pompe di calore
La
quantità di energia aerotermica, geotermica o
idrotermica catturata dalle pompe di
calore
da considerarsi energia da fonti rinnovabili ai fini del
presente decreto legislativo,
ERES,
è calcolata in base alla formula seguente:
ERES
=
Qusable
* (1
– 1/SPF)
dove
Qusable
=
il
calore totale stimato prodotto da pompe di calore che
rispondono ai criteri che
saranno
definiti sulla base degli orientamenti stabiliti dalla
Commissione ai sensi
dell’allegato VII della direttiva 2009/28/CE, applicato
nel seguente modo: solo le pompe di
calore
per le quali
SPF >
1,15 * 1/η
sarà
preso in considerazione;
SPF =
il
fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali
pompe di calore;
η
è il
rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e
il consumo di energia primaria
per la
produzione di energia e sarà calcolato come media a
livello UE sulla base dei dati
Eurostat.
Nel
caso di pompe di calore a gas
η
è posto
pari a 1 fino alla determinazione di un più
appropriato valore, effettuata dal Ministero dello
sviluppo economico con apposita
circolare al GSE.
46
5.
Contenuto energetico dei carburanti per autotrazione
47
ALLEGATO 2
(art.
10, comma 1)
Requisiti e specifiche tecniche
degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili
ai fini
dell’accesso agli incentivi nazionali
1. Per
gli impianti che utilizzano biomasse ovvero bioliquidi
per la produzione di energia
termica
ai fini dell’accesso agli incentivi statali, a decorrere
da un anno dalla data di
entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono
richiesti i seguenti requisiti:
a)
efficienza di conversione non inferiore all’85%;
b)
rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti
dal provvedimento di cui all’articolo
290,
comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Per
le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato ai
fini dell’accesso agli incentivi
statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto
legislativo, è richiesta la conformità alle classi di
qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI
EN
14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato.
3. Per
le pompe di calore, a decorrere da un anno dall'entrata
in vigore del decreto di cui
al
comma 1, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura
è consentito a condizione che la
predette pompe di calore soddisfino i seguenti
requisiti:
a)
per le
pompe di calore elettriche il coefficiente di
prestazione (COP) e, qualora
l'apparecchio fornisca anche il servizio di
climatizzazione estiva, l'indice di efficienza
energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori
indicati per l’anno 2010 nelle tabelle
di cui
all’allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale
6 agosto 2009, così come
vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. La prestazione delle
pompe
deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN
14511:2008. Al momento
della
prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime,
nelle condizioni indicate
nella
tabella;
b) per
le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione
(COP) deve essere almeno
pari ai
valori indicati per l’anno 2010 nella tabella di cui
all’allegato 1, paragrafo 3, del
decreto
ministeriale 6 agosto 2009, così come vigente alla data
di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Qualora l'apparecchio
fornisca anche il servizio di
climatizzazione estiva, l'indice di efficienza
energetica (EER) deve essere almeno pari ai
pertinenti a 0,6 per tutte le tipologie. La prestazione
delle pompe deve essere misurata in
conformità alle seguenti norme, restando fermo che al
momento della prova le pompe di
calore
devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni sopra
indicate:
− UNI
EN 12309-2:2008: per quanto riguarda le pompe di calore
a gas ad assorbimento
(valori
di prova sul p.c.i.);
− UNI
EN 14511: 2008 per quanto riguarda le pompe di calore a
gas a motore
endotermico;
− Per
le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una
norma specifica, si
procede
in base alla UNI EN 14511: 2008, utilizzando il rapporto
di trasformazione
primario - elettrico = 0,4.
c) per
le pompe di calore dedicate alla sola produzione di
acqua calda sanitaria è richiesto
un COP
> 2,6 misurato secondo la norma EN 16147 e successivo
recepimento da parte
degli
organismi nazionali di normazione;
48
d)
qualora siano installate pompe di calore elettriche
dotate di variatore di velocità
(inverter), i pertinenti valori di cui al presente comma
sono ridotti del 5 per cento.
4. Per
il solare fotovoltaico, l’accesso agli incentivi statali
di ogni natura è consentito, a
decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, a
condizione che:
a) i
componenti e gli impianti siano realizzati nel rispetto
dei requisiti tecnici minimi
stabiliti nei provvedimenti recanti i criteri di
incentivazione;
b) a
decorrere da un anno dall’entrata in vigore del presente
decreto i moduli siano
garantiti per almeno 10 anni;
5. Per
il solare termico, l’accesso agli incentivi statali di
ogni natura è consentito, a
decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, a
condizione che:
a) i
pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti
per almeno cinque anni;
b) gli
accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono
garantiti almeno due anni;
c) i
pannelli solari presentano un’attestazione di conformità
alle norme UNI EN
12975 o
UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio
accreditato. Sono
equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN
12975 e EN 12976
recepite dagli enti nazionali di normazione appartenenti
al CEN Comitato Europeo
di
Normazione;
d)
l'installazione dell'impianto è stata eseguita in
conformità ai manuali di
installazione dei principali componenti;
e) per
il solare termico a concentrazione, in deroga a quanto
previsto alla lettera c)
e fino
alla emanazione di norme tecniche UNI, la certificazione
UNI è sostituita da
un'approvazione tecnica da parte dell'ENEA.
6.
Fermo restando il punto 5, per il solare termico,
l’accesso agli incentivi statali di ogni
natura
è consentito, a condizione che, a decorrere da due anni
dall’entrata in vigore del
presente decreto legislativo, i pannelli siano dotati di
certificazione
solar
keymark.
7. Il
rispetto delle norme tecniche di cui ai punti 1, 2, 3 e
4, lettera
a),
è comprovato tramite
attestazione rilasciata da laboratori accreditati da
organismi di accreditamento
appartenenti allo European Co-operation for
Accreditation (EA), o che abbiano stabilito
accordi
di mutuo riconoscimento con EA. Tale attestazione deve
essere accompagnata da
dichiarazione del produttore circa la corrispondenza dei
prodotti immessi in commercio
con
quelli oggetto della suddetta attestazione.
49
ALLEGATO 3
(art.
11, comma 1)
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a
ristrutturazioni
rilevanti
1. Nel
caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di
produzione di energia termica devono essere progettati e
realizzati in modo da garantire il
contemporaneo rispetto della copertura, tramite il
ricorso ad energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi
previsti per l’acqua calda sanitaria e
delle
seguenti percentuali della somma dei consumi previsti
per l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento:
a) il
20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo
edilizio è presentata dal 31
maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) il
35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo
edilizio è presentata dal 1°
gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) il
50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo
edilizio è rilasciato dal 1°
gennaio
2017.
2.
Gli
obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti
tramite impianti da fonti
rinnovabili che producano esclusivamente energia
elettrica la quale alimenti, a sua volta,
dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento.
3. Nel
caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica
degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono
essere obbligatoriamente installati
sopra o
all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze,
misurata in kW, è calcolata
secondo
la seguente formula:
Dove S
è la superficie in pianta dell’edificio al livello del
terreno, misurata in m2, e K è un
coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:
a) K =
80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è
presentata dal 31
maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) K =
65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è
presentata dal 1°
gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) K =
50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è
presentata dal 1°
gennaio
2017.
4. In
caso di utilizzo di pannelli solari termici o
fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i
predetti componenti devono essere aderenti o integrati
nei tetti medesimi, con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
5.
L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora
l’edificio sia allacciato ad una rete di
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di
calore per il riscaldamento degli
ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
6. Per
gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti
commi sono incrementati del 10%.
50
7.
L’impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in
parte,
agli
obblighi di integrazione di
cui ai
precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal
progettista nella relazione tecnica
di cui
all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente
della Repubblica 2 aprile 2009,
n. 59 e
dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le
diverse opzioni tecnologiche
disponibili.
8. Nei
casi di cui al comma 6, è fatto obbligo di ottenere un
indice di prestazione
energetica complessiva dell’edificio (I) che risulti
inferiore rispetto al pertinente indice di
prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai
sensi del decreto legislativo n.
192 del
2005 e successivi provvedimenti attuativi(I192) nel
rispetto della seguente formula:
Dove:
−
%obbligo è il valore della percentuale della somma dei
consumi previsti per l’acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve
essere coperta, ai sensi del
comma
1, tramite fonti rinnovabili;
−
%effettiva è il valore della percentuale effettivamente
raggiunta dall’intervento;
−
Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili che
devono
essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma
3;Eeffettiva è il valore della
potenza
elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
effettivamente installata
sull’edificio.
51
ALLEGATO 4
(art.
15, comma 2)
Certificazione degli installatori
I
sistemi di qualificazione di cui all'articolo 15,
finalizzati anche all’attuazione di quanto
previsto all’articolo 11, sono basati sui criteri
seguenti:
1. Il
programma di formazione o il riconoscimento del
fornitore di formazione rispetta le
seguenti caratteristiche:
a) la
formazione per la qualificazione deve essere effettuata
secondo una
procedura trasparente e chiaramente definita;
b) è
assicurata la continuità e la copertura regionale del
programma di formazione
offerto
dal fornitore;
c) il
fornitore di formazione dispone di apparecchiature
tecniche adeguate, in
particolare di materiale di laboratorio o di
attrezzature analoghe, per impartire la
formazione pratica;
d)
oltre alla formazione di base, il fornitore di
formazione deve anche proporre corsi
di
aggiornamento più brevi su temi specifici, ivi comprese
le nuove tecnologie, per
assicurare una formazione continua sulle installazioni;
e) il
fornitore di formazione può essere il produttore
dell'apparecchiatura o del
sistema, un istituto o un'associazione;
f) la
qualificazione degli installatori ha una durata limitata
nel tempo e il rinnovo è
subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento,
in forma di seminario o
altro.
2. La
formazione per il rilascio della qualificazione degli
installatori comprende sia una
parte
teorica che una parte pratica. Al termine della
formazione, gli installatori devono
possedere le capacità richieste per installare
apparecchiatura e sistemi rispondenti alle
esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di
affidabilità, essere in grado di offrire un
servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le
norme applicabili, ivi comprese le norme
in
materia di marchi energetici e di marchi di qualità
ecologica.
3. La
formazione si conclude con un esame in esito al quale
viene rilasciato un attestato.
L'esame
comprende una prova pratica mirante a verificare la
corretta installazione di
caldaie
o stufe a biomassa, di pompe di calore, di sistemi
geotermici poco profondi o di
sistemi
solari fotovoltaici o termici.
4. Il
previo periodo di formazione deve avere le seguenti
caratteristiche:
i) per
gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa: una
formazione preliminare di
idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del
riscaldamento o tecnico di
impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento;
ii) per
gli installatori di pompe di calore: una formazione
preliminare di idraulico o di
tecnico
frigorista e competenze di base di elettricità e
impianti idraulici (taglio di tubi,
saldatura e incollaggio di giunti di tubi, isolamento,
sigillamento di raccordi, prove di
tenuta
e installazione di sistemi di riscaldamento o di
raffreddamento);
52
iii)
per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o
termici: una formazione
preliminare di idraulico o di elettricista e competenze
di impianti idraulici, di
elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura
e incollaggio di giunti di tubi,
sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacità di
collegare cavi, buona
conoscenza dei materiali di base per la copertura dei
tetti, nonché dei metodi di
isolamento e di impermeabilizzazione; o
iv) un
programma di formazione professionale che consenta agli
installatori di
acquisire competenze adeguate corrispondenti a tre anni
di formazione nei settori di
competenze di cui alle lettere a), b) o c), comprendente
sia la formazione in classe
che la
pratica sul luogo di lavoro.
5.
L'aspetto teorico della formazione degli installatori di
caldaie e di stufe a biomassa
dovrebbe fornire un quadro della situazione del mercato
della biomassa e comprendere gli
aspetti
ecologici, i combustibili derivati dalla biomassa, gli
aspetti logistici, la prevenzione
degli
incendi, le sovvenzioni connesse, le tecniche di
combustione, i sistemi di accensione,
le
soluzioni idrauliche ottimali, il confronto
costi/redditività, nonché la progettazione,
l'installazione e la manutenzione delle caldaie e delle
stufe a biomassa. La formazione
dovrebbe anche permettere di acquisire una buona
conoscenza delle eventuali norme
europee
relative alle tecnologie e ai combustibili derivati
dalla biomassa (ad esempio i
pellet)
e della legislazione nazionale e comunitaria relativa
alla biomassa.
6.
L'aspetto teorico della formazione degli installatori di
pompe di calore dovrebbe fornire
un
quadro della situazione del mercato delle pompe di
calore e coprire le risorse
geotermiche e le temperature del suolo di varie regioni,
l'identificazione del suolo e delle
rocce
per determinarne la conducibilità termica, le
regolamentazioni sull'uso delle risorse
geotermiche, la fattibilità dell'uso di pompe di calore
negli edifici, la determinazione del
sistema
più adeguato e la conoscenza dei relativi requisiti
tecnici, la sicurezza, il filtraggio
dell'aria, il collegamento con la fonte di calore e lo
schema dei sistemi. La formazione
dovrebbe anche permettere di acquisire una buona
conoscenza di eventuali norme
europee
relative alle pompe di calore e della legislazione
nazionale e comunitaria
pertinente. Gli installatori dovrebbero dimostrare di
possedere le seguenti competenze
fondamentali:
i)
comprensione di base dei principi fisici e di
funzionamento delle pompe di calore,
ivi
comprese le caratteristiche del circuito della pompa:
relazione tra le basse
temperature del pozzo caldo, le alte temperature della
fonte di calore e l'efficienza
del
sistema, determinazione del coefficiente di prestazione
(COP) e del fattore di
prestazione stagionale (SPF);
ii)
comprensione dei componenti e del loro funzionamento nel
circuito della pompa
di
calore, ivi compreso il compressore, la valvola di
espansione, l'evaporatore, il
condensatore, fissaggi e guarnizioni, il lubrificante,
il fluido frigorigeno, e
conoscenza delle possibilità di surriscaldamento e di
subraffreddamento e di
raffreddamento; e
iii)
comprensione di base dei principi fisici, di
funzionamento e dei componenti delle
pompe
di calore ad assorbimento e determinazione del
coefficiente di prestazione
(GUE) e
del fattore di prestazione stagionale (SPF);
iv)
capacità di scegliere e di misurare componenti in
situazioni di installazione
tipiche, ivi compresa la determinazione dei valori
tipici del carico calorifico di vari
edifici
e, per la produzione di acqua calda in funzione del
consumo di energia, la
determinazione della capacità della pompa di calore in
funzione del carico calorifico
per la
produzione di acqua calda, della massa inerziale
dell'edificio e la fornitura di
energia
elettrica interrompibile; determinazione di componenti,
quale il serbatoio
53
tampone
e il suo volume, nonché integrazione di un secondo
sistema di
riscaldamento.
7. La
parte teorica della formazione degli installatori di
sistemi solari fotovoltaici e di
sistemi
solari termici dovrebbe fornire un quadro della
situazione del mercato dei prodotti
solari,
nonché confronti costi/redditività e coprire gli aspetti
ecologici, le componenti, le
caratteristiche e il dimensionamento dei sistemi solari,
la scelta di sistemi accurati e il
dimensionamento dei componenti, la determinazione della
domanda di calore, la
prevenzione degli incendi, le sovvenzioni connesse,
nonché la progettazione,
l'installazione e la manutenzione degli impianti solari
fotovoltaici e termici. La formazione
dovrebbe anche permettere di acquisire una buona
conoscenza delle eventuali norme
europee
relative alle tecnologie e alle certificazioni, ad
esempio «Solar Keymark», nonché
della
legislazione nazionale e comunitaria pertinente. Gli
installatori dovrebbero dimostrare
di
possedere le seguenti competenze fondamentali:
i)
capacità di lavorare in condizioni di sicurezza
utilizzando gli strumenti e le attrezzature
richieste e applicando i codici e le norme di sicurezza,
e di individuare i rischi connessi
all'impianto idraulico, all'elettricità e altri rischi
associati agli impianti solari;
ii)
capacità di individuare i sistemi e i componenti
specifici dei sistemi attivi e passivi, ivi
compresa la progettazione meccanica, e di determinare la
posizione dei componenti e
determinare lo schema e la configurazione dei sistemi;
iii)
capacità di determinare la zona, l'orientamento e
l'inclinazione richiesti per
l'installazione dei sistemi solari fotovoltaici e dei
sistemi solari di produzione di acqua
calda,
tenendo conto dell'ombra, dell'apporto solare,
dell'integrità strutturale,
dell'adeguatezza dell'impianto in funzione dell'edificio
o del clima, e di individuare i diversi
metodi
di installazione adeguati al tipo di tetto e i
componenti BOS (balance
of system)
necessari per l'installazione;
iv) per
i sistemi solari fotovoltaici in particolare, la
capacità di adattare la concezione
elettrica, tra cui la determinazione delle correnti di
impiego, la scelta dei tipi di conduttori
appropriati e dei flussi adeguati per ogni circuito
elettrico, la determinazione della
dimensione, del flusso e della posizione adeguati per
tutte le apparecchiature e i
sottosistemi associati, e scegliere un punto di
interconnessione adeguato.
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