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Fermo tecnico, danno senza automatismi di Aldo Carrato –Ipsoa.it

La terza Sezione della S.C. si e' soffermata su una delle questioni maggiormente ricorrenti nella pratica giudiziaria con riferimento al contenzioso in materia di sinistri stradali.

Secondo la sentenza in rassegna, in tema di risarcimento danni da incidente stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi).

Tuttavia, con la decisione in discorso (con la quale, peraltro, è stato sottolineato che la durata del fermo tecnico non era stata comunque indicata), la terza Sezione della Corte di legittimità ha aderito all’orientamento minoritario e meno recente sulla questione, essendo stato, difformemente, statuito (cfr., tra le tante, Cass. n. 17963/2002; Cass. n. 12908/2004; Cass. n. 23916/2006 e, da ultimo, Cass. n. 1688/2010) che il cd. "danno da fermo tecnico" subito dal proprietario dell'autovettura per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.

In definitiva può ritenersi prevalente l’orientamento secondo cui, in tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di usarla durante l’intervallo temporale necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato.

L'autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un fisiologico deprezzamento di valore.

 

 

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