Fermo tecnico, danno
senza automatismi di Aldo Carrato –Ipsoa.it
La terza Sezione della S.C. si e'
soffermata su una delle questioni maggiormente
ricorrenti nella pratica giudiziaria con riferimento al
contenzioso in materia di sinistri stradali.
Secondo la sentenza in
rassegna, in tema di risarcimento danni da incidente
stradale, il cd. "danno da fermo tecnico" del veicolo
incidentato non può considerarsi sussistente "in re ipsa",
quale conseguenza automatica dell'incidente, ma
necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene
tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo
meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato
sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a
quello della necessità del proprietario stesso di
servirsene, così che, dalla impossibilità della sua
utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale, ad
esempio, quello derivante da impossibilità allo
svolgimento di un'attività lavorativa, ovvero da
esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi).
Tuttavia, con la
decisione in discorso (con la quale, peraltro, è stato
sottolineato che la durata del fermo tecnico non era
stata comunque indicata), la terza Sezione della Corte
di legittimità ha aderito all’orientamento minoritario e
meno recente sulla questione, essendo stato,
difformemente, statuito (cfr., tra le tante, Cass. n.
17963/2002; Cass. n. 12908/2004; Cass. n. 23916/2006 e,
da ultimo, Cass. n. 1688/2010) che il cd. "danno da
fermo tecnico" subito dal proprietario dell'autovettura
per l'impossibilità di utilizzarla durante il tempo
necessario alla sua riparazione può essere liquidato in
via equitativa, indipendentemente da una prova specifica
in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la
sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione
del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale
deprezzamento di valore.
In definitiva può
ritenersi prevalente l’orientamento secondo cui, in tema
di risarcimento del danno derivante da incidente
stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo
tecnico subito dal proprietario dell'autovettura
danneggiata a causa della impossibilità di usarla
durante l’intervallo temporale necessario alla sua
riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di
detto danno anche in assenza di prova specifica in
ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola
circostanza che il danneggiato sia stato privato del
veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso
effettivo a cui esso era destinato.
L'autoveicolo è,
difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa
(tassa di circolazione, premio di assicurazione)
comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì
soggetto a un fisiologico deprezzamento di valore.
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