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La tradizione giuridica penale dell’Italia in Albania- Ismet Elezi-Diritto.it

 

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Il compito importante di conoscere e sviluppare le relazioni culturali fra i popoli, specialmente fra quelli vicini, puo’ considerarsi universalmente accettato (1). E ciò trova conferma nella storia tra il popolo albanese e il popolo italiano, vincolati da legami culturali durati nei secoli.

Durante la lettura delle introduzioni dei prestigiosi autori italiani sul codice penale albanese, tradotto e pubblicato in lingua italiana (2), sono stato avvolto da un forte senso di emozione ed immediatamente mi nacque l’idea di fare una breve retrospettiva della tradizione giuridica italiana in Albania e come questa tradizione ha influenzato nella legislazione albanese.

In primis devo avvertire il lettore che non ho alcuna intenzione di esaurire la questione, chiedo scusa sin d’ora se su determinati aspetti incontrerà qualche lacuna.

Devo avvertire, inoltre, che la mia intenzione sarà volta a rappresentare solo alcuni punti fondamentali di questa tradizione e cultura giuridica italiana nel campo della legislazione albanese, essendo impossibile in un articolo scientifico affrontare funditus una tematica che ha radici secolari.

Innanzitutto, trovo opportuno far conoscere i fattori più rilevanti che hanno determinato l’intenso e continuo sviluppo delle relazioni culturali tra i due popoli. Naturalmente questi sono diversi e molteplici: in primo luogo stanno quelli storici, politici, e poi, geografici (attesa la stretta e nota vicinanza tra i due paesi); importante è inoltre il fatto che la lingua albanese appartiene alla famiglia delle lingue indoeuropee.

La storia inizia quando l’impero romano dominava l’Iliria (sec.I a.c).

È un fatto ben conosciuto che nell’antichità il diritto romano dominava ovunque. Le sue norme, incluse quelle penali, regolavano i rapporti giuridici in tutti i campi della vita sociale (3).

A quel tempo anche in Iliria (l’odierna Albania: gli abitanti dell’Iliria sono i diretti ascendenti degli albanesi), accanto al diritto penale consuetudinario vigeva anche il diritto penale romano (4).

Le fonti, infatti, chiariscono che l’influenza del diritto romano sul diritto consuetudinario era molteplice: per esempio la pena di morte, l’espulsione dal territorio, la pena detentiva (reclusione) ecc. sono tutti istituti di derivazione romana.

Dopo la caduta dell’Impero romano, l’Iliria venne dominata da Bisanzio, del quale fece parte quale principato per oltre mille anni.

Ciononostante, le fonti indicano che nel territorio d’Albania continuarono a rimanere in vigore le leggi penali romane, codificate da Giustiniano I: è stato evidenziato che alcuni istituti proprio del diritto penale di marcata derivazione romana, e segnatamente alcune sanzioni penali (id est il taglio dell’orecchio) continuavano ad essere applicate anche in Albania in età bizantina (5), in quanto parte integrante del diritto consuetudinario albanese (6).

 

2. L’influenza della tradizione giuridica penale italiana sulla legislazione albanese

L’influenza della tradizione giuridica italiana si esprime in maniera più rilevante nel campo legislativo generale e quello penale in particolare.

Nel 1907, la Bibliografia statutaria di Leone Fontana segnalava l’esistenza di uno Statuto di Scutari nel Museo Civico di Venezia.

 Tuttavia, questo prezioso testo è stato portato alla luce solo di recente grazie agli studiosi Lucia Nadin (italiana) e Oliver Schmitt (austriaco), i quali possono effettivamente considerarsi i veri scopritori dello Statuto di Scutari del 1346 (7).

Sul valore del testo siano sufficienti le parole del suo stesso scopritore Oliver Schmitt: “Lo statuto è un vero monumento dell”Albania medievale” (8).

Lo Statuto ha il pregio di essere il più antico testo legislativo prodotto sul territorio albanese. Il testo era preparato dai giuristi veneziani in collaborazione con le autorità di Scutari.

Lo statuto contiene per lo più disposizioni di natura penale: basti pensare che in esso sono contemplati sia gli istituti di parte generale del diritto penale che i singoli illeciti penali.

Lo statuto di Scutari è rimasto in vigore fino alla caduta della città sotto l’occupazione turca nel quindicesimo secolo.

Lo statuto di Scutari (ed altri statuti del medioevo, come quello di Durazzo, Tivar, Ulqin, Drishti, Budva) è stato preparato secondo il modello degli statuti di Verona, Milano, ecc. Esso rappresenta la migliore e più viva testimonianza della stretta collaborazione scientifica fra le terre italiche e quelle albanesi.

Non v’è dubbio che lo Statuto di Scutari costituisce per noi albanesi la prova più evidente della forte influenza culturale italiana in Albania già in medioevo (9).

Tuttavia, la cultura e la tradizione giuridica italiana e stata avvertita in modo direi incisivo in Albania sopratutto nel secolo passato.

La dottrina italiana degli anni ’20 è stata fondamentale per la preparazione del Codice Penale Albanese del 1928 (10), nel periodo della monarchia: quest’ultimo ha preso ovviamente come modello il Codice Penale Italiano del 1889 (11), meglio noto come “il codice Zanardelli”.

Si tratta di un corpo di leggi che consacrava principi cardini sviluppati dalla scuola classica italiana di C. Beccaria, F.Carrara ecc. quali “Nullum crime, nulla poena sine lege”, “Nullum crimen sine culpa”.

Non può non evidenziarsi, inoltre, che i principi e gli istituti sia della parte generale del diritto penale che le norme di parte speciale sono quasi identiche a quelle previste dal codice penale italiano del 1889.

Così ad esempio gli illeciti penali di parte speciale erano divisi in delitti e contravvenzioni, cosi come il loro contenuto sia sotto il profilo precettivo che sanzionatorio era identico alla disposizioni del testo italiano.

Un dato è certo. L’entrata in vigore del Codice Penale del 1928 in Albania ha avuto una grande importanza e ciò non soltanto nella lotta contro la criminalità, ma anche per aver introdotto un nuovo concetto sulla legge positiva: si osservi solo che esso aboliva le norme penali del diritto consuetudinario ossia le regole di Kanun di Leke Dukagjini, trasmesse dal passato.

Da questo punto di vista il Codice Penale Italiano, fondato su principi liberali, ha servito quale illuminante punto di riferimento per il diritto penale albanese e per la realizzazione della giustizia penale in Albania.

La tradizione giuridica italiana ha avuto un immenso valore anche dopo la caduta del regime totalitario e la restaurazione del pluralismo politico in Albania, dopo gli anni ‘90 del secolo passato.

In campo legislativo merita menzionare in modo particolare il ruolo del codice di procedura penale italiano – meglio noto come il codice Vassalli, riprendendo il nome del grande giurista italiano del XX secolo, da poco scomparso – preso a modello per la realizzazione del codice di procedura penale albanese del 1995.

 

Questo riferimento ha creato le basi per creare una giustizia penale sia nell’ottica di difendere l’ordinamento costituzionale, sia in quella di tutelare i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, specialmente delle persone sotto processo penale.

Per quanto riguarda il codice penale albanese invece, posso dire che è stato preparato con la collaborazione di specialisti di vari Paesi, prendendo come riferimento in particolar modo il codice penale francese del 1994.

Sennonché, negli anni seguenti, il codice penale albanese è stato oggetto di molteplici cambiamenti e aggiornamenti che hanno fatto sempre più riferimento alla legge penale italiana: basti pensare ad esempio all’articolo 28 (l’organizzazione criminale) il quale riprende l’art. 416 del codice penale italiano.

Deve evidenziarsi comunque che il codice penale albanese del 1995 (12) (e modifiche) si fonda sui principi generali del diritto penale internazionale, sulla Costituzione albanese e anche sulle convenzioni internazionali ratificate dallo Stato dell’Albania.

Tuttavia, come osservano anche gli studiosi italiani nella loro introduzione allo stesso codice, resta molto da migliorare, cominciando dalla sua struttura e il suo contenuto (13).

 

3. La trasmissione della cultura giuridica italiana in Albania dai giuristi albanesi laureati nelle università d’Italia

È un fatto noto che nel secolo passato, nel periodo 1920 – 1943, molti studenti albanesi hanno studiato nelle facoltà giuridiche italiane e si sono laureati in giurisprudenza: alcuni anche in diritto penale.

Questi giuristi sono stati missionari di trasmissione della cultura giuridica italiana in Albania e, per quel che ci riguarda, anche di quella penale e processuale penale.

Ruolo fondamentale ha avuto poi l’insegnamento della lingua italiana nelle scuole medie d’Albania. Ciò ha contribuito, insieme ad altre e favorevoli condizioni, alla possibilità di poter conoscere la letteratura penale italiana di quel periodo.

Cosi si spiega anche il fatto che in Albania sono ben conosciute le opere dei notevolissimi autori italiani, cominciando da C. Beccaria, Garrofalo, Carrara, Manzini, Ferri, Vassali fino a penalisti più recenti come Mantovani, Fiadanca, Musco, Bettiol, Vinciguerra, Pittaro, Pelissero, Ramacci, Stile e molti altri (14).

La trasmissione della cultura giuridica italiana in Albania è stata realizzata anche attraverso i libri pubblicati da autori albanesi.

Uno di questi giuristi, Terenc Toçi, laureato nella Università “LA SAPIENZA” di Roma negli anni ‘20, ha scritto e pubblicato un libro dal titolo “Il diritto Penale Parte Generale” (15), basato nella dottrina italiana.

Per la sua opera l’autore riceveva delle lettere dai suoi illustrissimi professori Enrico Ferri e Eugenio Florian, i quali si congratulavano con lo stesso per il lavoro svolto.

Enrico Ferri, fra l’altro scriveva: “Sono contento che il vostro libro potrà far conoscere i principi ed i propositi pratici della scuola positiva italiana.

Sono contento che le mie lezioni all’Università di Roma vi hanno dato la possibilità di portare nel vostro Paese le idee giuridiche di Roma, che le ha date al intero mondo”.

Eugenio Florian scriveva: “Sono lieto che voi, dopo la liberazione del vostro Paese l’avete onorato con il libro sul diritto penale mediato e scritto nella vostra lingua”.

In questi messaggi si esprime la soddisfazione e l’incoraggiamento da due professori largamente conosciuti dagli studiosi del diritto penale non solo in Albania e in Italia, ma in tutto il mondo.

Tuttavia, va detto che il libro di Toçi era una traduzione delle lezioni preparate durante gli studi presso la ben nota università romana e non presentava la realtà della legislazione penale albanese. D’ogni modo il libro aveva un importante valore poiché aiutava a far conoscere in Albania le idee della scuola positiva italiana.

 

4. L’interesse degli studiosi italiani per la cultura e la tradizione giuridica albanese

Particolare interesse presenta il contributo degli studiosi italiani impegnati nella conoscenza della cultura e della tradizione giuridica albanese.

Prima di tutto vale ricordare la traduzione in lingua italiana del Kanun di Leke Dukagjini (16) ossia il Diritto Consuetudinario delle Montagne d’Albania (1941), di Paolo Deda, con introduzione di Federica Patetta.

Il Kanun (cioè il Codice delle Montagne d’Albania) costituisce la raccolta delle consuetudini albanesi del XV secolo ed è legato, secondo la tradizione non scritta, al nome del principe del nord Albania Leke Dukagjini, contemporaneo di Gjergj Kastrioti Skenderbeu (17).

 

La sua traduzione in italiano offrì agli studiosi italiani la possibilità di conoscere e studiare il diritto consuetudinario penale albanese.

Tra i suoi studiosi spicca il nome di Salvatore Villari, autore di un libro dagli importanti contenuti scientifici e dagli alti valori culturali, che colpisce per l’ampia ed approfondita analisi dei contenuti del Kanun, e in particolare delle sue norme penali (18).

Su questo monumento storico della cultura giuridica albanese hanno scritto e pubblicato anche altri studiosi italiani come G. Gaetano (19), F.Castelletti (20), Ernesto Cozzi (21), F.Resta (22) e molti altri.

Venendo ai contenuti del Kanun, deve evidenziarsi come in esso sono sanzionati i valori morali, giuridici e sociali più risalenti del popolo albanese come la “besa” (la parola data) (23), l’onore, l’ospite, l’ospitalità e anche le regole sulla vendetta di sangue (24).

È ben noto che il fenomeno della vendetta di sangue è apparso e scomparso in vari paesi, in vari momenti storici (25).

In Albania diverse cause come le occupazioni straniere per molti secoli, la particolare conformazione del terreno (alcune zone del nord del paese sono talmente montuose che sono tutt’ora quasi inaccessibili), la creazione dello Stato Albanese soltanto nel 28 novembre 1912, la prima e la seconda guerra mondiale, l’arretramento economico-culturale e sociale, hanno determinato che questo fenomeno si prolungasse nel nord d’Albania fino ai giorni nostri (26).

Nonostante queste principali cause che hanno indubbiamente favorito la sopravivenza della vendetta di sangue in Albania, alcuni studiosi italiani, proposero una loro posizione interpretativa notoriamente non basata sulla realtà oggettiva del Paese.

All’ inizio questa opinione venne espressa dal padre della famosa scuola antropologica Cesare Lombroso ed alcuni dei suoi seguaci come G.Ascoli (27), G.Baldaci (28) e E.Cozzi (29).

 

 

 

In seguito però anche altri giuristi di diversa estrazione giuridico-scientifica come E. Ferri o come A. Crisafulli e B. di Tulio (30) sostennero che “questo delitto della vendetta del sangue dipende certo in gran parte dalla composizione razziale” e cioè “è un fenomeno specifico biologico dei albanesi”, dimenticando che la vendetta di sangue e un fenomeno storico sociale che è esistito in molti altri popoli dall’ antichità (anche in Italia): nel nostro Paese la sua spiegazione si trova – come detto – nell’assenza dell’autorità statale per un lungo, lunghissimo tempo.

Tuttavia, le opinioni espresse sopratutto dai lambrosiani hanno avuto una certa influenza anche in Albania nel secolo passato. Un autore anonimo, adoratore di Lombroso, scriveva un articolo dove esprimeva che “Lombroso era il creatore delle idee scientifiche e protettore dell’umanità” (Sic!), osservazione questa subito spedita al mittente da Kristo Floqi il quale dal canto suo addirittura affermava che non si possono esaltare i meriti di Lombroso senza criticare le sue visioni antiscientifiche, poste al centro dell’opera “L’uomo delinquente”.

Naturalmente noi non possiamo essere d’accordo con l’una o l’altra; non possiamo né sopravalutare la sua opera, né negarle ogni merito.

Tuttavia, per quello che riguarda la vendetta di sangue in Albania, le opinioni degli antropologi italiani non sono fondate in argomenti scientifici e sono contrari alla realtà dell’Albania.

A riguardo è sufficiente rilevare che nel periodo che va dagli anni ’60 agli anni ’90 del secolo scorso non si è verificato alcun omicidio per vendetta di sangue, cosi come non ci sono stati fatti di nessun tipo mossi dal movente della causa d’onore (31).

Tuttavia, siamo coscienti che ancora ci sono casi singoli di vendetta per causa d’onore secondo le usanze del Kanun in alcune zone del nord; ma si tratta di episodi isolati (32). Nel 2009 si è verificato soltanto un caso: il fenomeno – anche se ha conosciuto una ripresa dopo la caduta del regime comunista – è molto meno preoccupante di quanto non si pensi fuori dal paese.

Lo stato democratico, le leggi penali e la società civile, in un fronte comune, stanno svolgendo un’intensa attività per prevenire e affrontare questa piaga sociale, col fine di estirparla definitivamente il più presto possibile (33).

 

 

5. La tradizione giuridica italiana: un aiuto nel campo teorico per lo sviluppo della dottrina penalistica in Albania

Durante il periodo del regime totalitario in Albania, i legami culturali fra i nostri Paesi sono stati troppo limitati.

Nel campo del diritto penale la chiusura da parte del regime ha orientato – per ovvi motivi – i giuristi a prendere quale modello sia sul piano ideologico che contenutistico il sistema sovietico.

Tuttavia, negli ultimi anni l’Albania ha fatto dei grandi passi in avanti: ha ripreso con vigore lo sviluppo dei rapporti culturali con l’Italia anche nel campo del diritto penale.

Le relazioni intense fra le facoltà giuridiche, gli scambi di professori e di letteratura giuridica penale, gli studenti albanesi che svolgono gli studi nelle facoltà giuridiche italiane ecc., mostrano la volontà comune di rafforzare dei rapporti di viva e vera amicizia, nell’ottica di avvicinare e conoscere la reciproca cultura giuridica.

Simbolo di questa cooperazione è la traduzione del codice penale albanese in lingua italiana da Marilda Bertoli, e la sua pubblicazione a cura del professor Sergio Vinciguerra (34).

L’opera nasce come frutto dall’intensa attività di collaborazione – e anche di amicizia – tra l’Università di Tirana e l’Università di Torino ed ha un immenso valore scientifico poiché viene accompagnata da commenti di illustri penalisti di varie università italiane: Prof. Paolo Pittaro, Associato di Diritto Penale all’Università di Trieste; Prof. Elio R. Belfiore, Ordinario di Diritto Penale all’Università di Foggia; Prof. Adelmo Manna, Ordinario di Diritto Penale all’Università di Foggia; Prof. Gabriele Fornasari, Ordinario di Diritto Penale all’Università di Torino; Prof. Desiré Fondaroli, Associato di Diritto Penale all’Università di Bologna – Ravenna; Prof. Marco Polissero, Straordinario di Diritto Penale all’Università di Genova; Prof. Alessandra Rossi, Associato di Diritto Penale all’Università di Torino.

Nelle loro introduzioni sono rappresentati i principi fondamentali e gli istituti del diritto penale di parte generale, nonché i vari illeciti penali di parte speciale


Le più significative caratteristiche di questi lavori si possono riassumere in tre direzioni:

1. Rappresentano con chiarezza ed obiettività scientifica e dogmatica.il pensiero giuridico sul contenuto e sulla costruzione del codice penale albanese.

2. Nonostante la diversità delle tematiche svolte, tutte i commenti hanno un grande valore teorico e metodologico contribuendo allo sviluppo della dottrina penalistica albanese: questi lavori sono importanti poiché servono, inoltre, anche al miglioramento dello stesso codice penale sia sul piano interpretativo che dogmatico-concettuale.

3. Anche se gli autori non hanno avuto la possibilità di conoscere le ultime riforme legislative che hanno attinto il codice penale e nemeno le opinioni, le critiche e i propositi dei penalisti del paese delle aquile (35), i loro suggerimenti sono comunque utili e potranno servire come base per una profonda discussione interna tra i penalisti albanesi più illuminati (36).

Per essere realistici, il nostro codice penale del 1995 è fondato in principi fondamentali cardine della democrazia: questo tuttavia – ne siamo coscienti anche noi – non è sufficiente.

In tanti punti il codice è stato fonte di aspre critiche da parte dei nostri penalisti sia per il suo contenuto che – in special modo – per le molte aggiunte e controverse modifiche, non sempre accompagnate da un’attenta e profonda meditazione.

Anche se la dottrina del diritto penale albanese ha fatto qualche passo in avanti, siamo coscienti che gran parte di essa non si è ancora distaccata totalmente dal passato comunista che ha dominato per quasi mezzo secolo; questo periodo di totale isolamento ha portato all’interruzione per diversi decenni dei contatti con le varie teorie del diritto penale europeo.

Oggi, noi siamo consapevoli delle difficoltà che siamo chiamati ad affrontare nella lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità in generale senza perciò perdere di vista lo scopo primario del diritto penale ossia la tutela del cittadino dal potere statale, come insegnava Von List ormai più di duecento anni fa.

 

Tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso consapevoli e ben ragionate riforme nel delicato settore della giustizia penale, in modo tale da auspicare il raggiungimento dei tanto ambiti standart europei.

L’impresa degli onorevoli professori italiani nel commentate il nostro codice penale costituisce un simbolo di solidarietà, di collaborazione e di amicizia fra i penalisti dei due paesi; cosi come la cultura e la tradizione giuridica italiana costituiscono un esempio per il diritto penale albanese.

Sono convinto che ricordare la grande cultura e l’immensa tradizione giuridica italiana del passato, conoscerla, capirla ed applicarla al presente insieme con le più avanzate teorie e conoscenze proposte dagli illuminati penalisti italiani odierni, può aiutare alla realizzazione di un futuro migliore nel campo del diritto e della giustizia penale anche in Albania, la quale legittimamente aspira ad integrarsi con la realtà europea, della quale fa parte non solo geograficamente ma anche per cultura e tradizione.

 

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1 Prof. Dr. Ismet Elezi è Professore Emerito di Diritto Penale all’Università “Madre Teresa” di Tirana, Albania. È autore di decine di monografie e di oltre duecentottanta pubblicazioni scientifiche non solo in Albania, ma anche in Kosovo, Macedonia e in diversi altri paesi europei. È presidente onorario dell’”Association Internationale de Droit Pénal, Albanian National Group and Collective Members of Kosovo”.

2 AAVV, Il Codice Penale della Repubblica d’Albania, a cura di S. Vinciguerra, Padova 2008.

3 Sul diritto penale in età greco-romana siano sufficienti le importanti opere scientifiche di E. CANTARELLA, I Supplizi capitali in Grecia e in Roma, Milano, 1991; E. CANTARELLA, Studi sull’omicidio in diritto greco-romano, Milano, 1976.

4 Sul punto V. MEKSI, Problemi i antikitetit te institucioneve juridike te shqiptareve, in, “konferenca e dyte e studimeve albanologjike”, Tirana 12-16 gennaio 1968, Tirane, 1968, p. 195 e ss. I. ELEZI, Zhvillimi historik i legjizlacionit penal ne Shqiperi, Tirane, 1998, f. 6 e ss. Sull’influenza del diritto romano sul diritto consuetudinario albanese v. anche E. BOZHEKU, Historia e se drejtes penale mesdhetare midis mitit e shkences dhe paralelet me te drejten zakonore shqiptare, in Riv. Kosova, n. 31/32, 2009, f. 351. L’autore porta a dimostrazione dell’influenza del diritto penale romano su quello albanese l’episodio del giudizio di Hamza Kastrioti: giudicato per alto tradimento contro lo stato di Arberia e condannato dallo zio, l’eroe albanese Gergj Kastrioti Skenderbeu, alla pena di morte, Hamza Kastrioti verrà solo incarcerato ed esiliato. Traendo spunto dalla possibilità concessa al Re dal diritto consuetudinario albanese di modificare le pene, l’autore individua una interessante analogia con il processo ad Oreste, all’epoca delle lotte intestine tra Orazi e Curiazi nell’antica Roma monarchica.

5 B. UKAJ, Denimet ne te drejten penale te shqiperise, Prishtine, 2006, p. 62 e ss ; R. HALILI, Sanksionet penale sipas te drejtes zakonore ne Kosove, Prishtine, 1985, p. 41 e ss.

6 Sul punto A. LUARASI, E drejta ne shtetin e Skenderbeut, in Drejtesia Popullore, n. 3, 1982, p. 77 e ss. Sull’influenza degli antichi ordinamenti del mediterraneo sul diritto consuetudinario penale albanese v. I. ELEZI, Zhvillimi historik i legjizlacionit penal ne Shqiperi, cit. f. 6 e ss. V. anche E. BOZHEKU, Historia e se drejtes penale mesdhetare midis mitit e shkences dhe paralelet me te drejten zakonore shqiptare, cit., p. 335 e ss.

 

7 A Lucia Nadin è dovuta sia una completa analisi del contenuto dello Statuto di Scutari sia la pubblicazione del testo, nel 2002, in lingua italiana e poi tradotto in albanese.

8 AAVV, Statuto di Scutari della prima meta del sec.XIV, a cura di L. Nadin, Roma 2002.

O.SCHMITT, (Introduzione), in Statuto di Scutari della prima meta del sec.XIV, cit.

9 Sullo statuto di Scutari v. I. ELEZI, Kanuni dhe qytetet mesjetare – statutet e Shkodres, Hyrje, Tirane, 2003, p. 1 e ss; I. ELEZI, Statutet e Shkodres – Dokument me rendesi historike dhe juridike, in E drejta, n. 4, Prishtine, 2003, p. 7 e ss; B. UKAJ, Denimet ne te drejten penale te Shqiperise, cit., p. 91 e ss.

10 Kodi Penal shqiptar, Tirane, 1928

11 Codice Penale del Regno d’Italia, 30 giugno 1889.

12 AAVV, Il Codice Penale della Repubblica d’Albania, cit.

13 AAVV, Il Codice Penale della Repubblica d’Albania, cit.

14 Per ovvi motivi di spazio non posso essere richiamati tutti i noti penalisti italiani

15 T. TOÇI, E drejta ndeshkimore, Parime te pergjithshme, Shkoder 1926.

16 P. STEFANO cos. GJECOV, Codice di Leke Dukagjini ossia Diritto Consuetudinario delle montagne d’Albania, Roma 1941.

17 Per una illustrazione del “Kanun” albanese v. I. ELEZI, E drejta zakonore e shqiptareve, Tirane, 1983.

18 S. VILLARI, Le consuetudini giuridiche dell’Albania, Roma, 1920.

19 G. GAETANO, Usi e costumi albanesi, 1899.

20 F. CASTELETTI, Consuetudini e vita sociale albanese secondo il Kanun di Lek Dukagjini, Roma, Vol. III-IV, 1933-34.

21 I manoscritti di Cozzi, post mortem, sono stati pubblicati da Giuseppe Valentini in Roma nel 1943.

22 F. RESTA, Un popolo in cammino, Migrazioni albanesi in Italia, Lecce, 1996.

23 Sul concetto di “besa”, ovvero la parola data H. ISMAILI, Besa ne te drejten zakonore shqiptare, gjurmime albanologjike – folklor dhe etnologji, I, Prishtine, 1971, p. 96 e ss; E. ÇABEJ, Zakone dhe doke te shqiptareve, vol V, Prishtine, 1975, p. 190 e ss.

24 Per approfondire tali aspetti v. I. ELEZI, E drejta zakonore e shqiptareve, cit., I. ELEZI, E drejta zakonore e laberise ne planin krahasues, Tirane, 1994.

25 Per una interpretazione più aggiornata del Kanun D. MARTUCCI, Il Kanun di Leke Dukagjini: le basi morali e giuridiche della società albanese, Lecce, 2009.

26 Sulle radici e le ragioni della vendetta in Albania v. I. SALIHU, Vrasjet ne Kosove, Prishtine, 1985, p. 224 e ss; R. HALILI, Vrasjet per hakmarrje, in Perparimi, n. 5, Prishtine, 1969, p. 381 e ss; G. GJIKA, Vrasjet, in Drejtesia Popullore, n. 1, Tirane, 1954, p. 29 e ss.; I. ELEZI, Vrasjet per hakmarrje dhe gjakmarrje ne Shqiperi, Tirane, 2000, p. 7 e ss.

27 G.ASCOLI, La vendetta del sangue, Milano, 1861.

28 G.BALDACI, Noti statistiche nel Vilajet di Scutari, Milano 1901

29 E.COZZI, La vendetta del sangue nelle montagne dell’Alta Albania, “Anthropon”, 1872.


30 A. CRISAFULLI – B. DI TULIO, Aspetti della criminalita militare nel settore albanese, Tirana 1942.

31 I. ELEZI, Vrasjet per hakmarrje dhe gjakmarrje ne Shqiperi, cit, p. 7 e ss.

32 Ibidem.

33 Sull’argomento della vendetta di sangue v. anche I. ELEZI, Mbrojtja juridiko-penale e jetes se njeriut ne RP te Shqiperise, Tirane, 1962.

34 AAVV, Il Codice Penale della Repubblica d’Albania, cit.

35 Per una forte critica sul codice penale albanese v. E. BOZHEKU, Alcune riflessioni sul codice penale albanese, in Diritto&Diritti, Rivista giuridica elettronica pubblicata su Internet", URL : http://www.diritto.it, ISSN : 1127-8579, luglio, 2010, www.diritto.it/docs/30027; E. BOZHEKU, Parimi i legalitetit dhe nenparimet e tij, in Jeta Juridike, n. 2, Tirane, 2009, p. 91 ss.; E. BOZHEKU, Comparazione, imposizione giuridica e diversità culturali: il singolare caso dei “reati” contro la vita nel codice penale albanese, in Diritto&Diritti, Rivista giuridica elettronica pubblicata su Internet", URL : http://www.diritto.it, ISSN : 1127-8579, febbraio, 2010 http://www.diritto.it/docs/28906. Per una critica sulla legislazione penale albanese in generale sono importanti le considerazioni di V. HYSI, Ligji, shoqeria dhe sistemi i drejtesise penale, in Jus&Justicia, n. 4, Tirane, 2010, p. 29 ss. Per una critica della legislazione albanese in tema di responsabilità penale delle persone giuridiche v. E. BOZHEKU, Pergjegjesia penale e personave juridik. Probleme interpretues dhe aspekte krahasuese me legjizlacionin italian, in Jus&Justicia, 4, Tirane, 2010, p. 187 ss. Interessante, sia per l’analisi di alcuni profili critici sia per la sua funzione in chiave comparativa e di armonizzazione del codice penale albanese, è anche l’opera di A. SHEGANI, E drejte penale e krahasuar, III, Tirane, 2005.

36 Per una analisi del codice penale albanese nella prospettiva della dottrina albanese v. I. ELEZI – S. KAÇUPI – M. HAXHIA, Konentar i kodit penal te Republikes se Shqiperise, Tirane, 2006; SH. MUÇI, E drejta penale, pjese e pergjithshme, Tirane, 2007.

 

 

 

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