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LA DONNA NEL DIRITTO SVIZZEROdel Dottor Andrea Baiguera Altieri-Diritto.it

 lic. jur. svizzero

 

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1. Introduzione

Per un giurista contemporaneo, è scontato e financo tautologico asserire l' eguaglianza

giuridica tra uomo e donna. Tuttavia, nel Diritto svizzero del primo Ottocento, tutte le ventisei

Normazioni cantonali prevedevano, salvo poche varianti, l' interdizione della donna sposata, la

tutela maritale e, addirittura, il Geschlechtsbeistandschaft, ovverosia la potestà di un curatore per le

nubili maggiorenni e le vedove. Anche sotto il profilo successorio, l' erede donna poteva gestire a

fatica i propri beni. Soltanto negli Anni Ottanta del Novecento, venne sancita la parità costituzionale

tra i due sessi. Per il resto, nemmeno il nuovo Codice Civile federale del 1912 introdusse libertà e

diritti autenticamente tutelati

Anche nel Diritto del Lavoro, i Cantoni, prima del Referendum del 1981, retribuivano

maggiormente i soli lavoratori uomini. Soltanto nel Novecento, l' opinione pubblica elvetica si rese

conto, specialmente in àmbito operaio, che il Lavoro femminile è ormai indispensabile ai fini della

sussistenza economica domestica

In data 24/03/1995, l' Assemblea federale promulgò la Legge sulla Parità dei sessi ( LPar ).

A prescindere dalle consuete declamazioni retoriche di principio, la Lpar concentra

monotematicamente la propria attenzione sul tema del Lavoro femminile. Gli Artt. 31 e 42 LPar

contengono in essi le rationes ed i campi precettivi dell' intera LPar. Il primo comma dell' Art. 3

LPar focalizza in sé la tutela del Matrimonio e della Gravidanza ( << … stato civile, situazione

familiare … gravidanza >> ). In buona sostanza, La LPar del 1995 reca la consapevolezza fattuale

1 Art. 3 Lpar

Divieto di discriminazione

Nei rapporti di Lavoro, uomini e donne non devono essere pregiudicati né direttamente né indirettamente a

causa del loro sesso, segnatamente con riferimento allo stato civile, alla situazione familiare o a una gravidanza

Il divieto si applica in particolare all' assunzione, all' attribuzione dei compiti, all' assetto delle condizioni

di lavoro, alla retribuzione, alla formazione e al perfezionamento professionali, alla promozione ed al licenziamento

Non costituiscono una discriminazione adeguati provvedimenti per la realizzazione dell' uguaglianza

effettiva

2 Art. 4 LPar

Divieto di discriminazione in caso di molestia sessuale

Per comportamento discriminante si intende qualsiasi comportamento molesto di natura sessuale o

qualsivoglia altro comportamento connesso con il sesso, che leda la dignità della persona sul posto di lavoro, in

particolare il proferire minacce, promettere vantaggi, imporre obblighi o esercitare pressioni di varia natura su un

lavoratore per ottenere favori di tipo sessuale

del timore, da parte del datore di Lavoro, che la giovane Donna rallenti o sospenda la propria

mansione al fine di curare la prole. La protezione della Maternità, anche nel Diritto del Lavoro

italiano, richiama il valore della vita così come tutt' oggi sancito nei monoteismi ebraico, cristiano

ed islamico

Nel comma 2 dell' Art. 3 LPar è contenuto un elenco catalogico degli strumenti

tradizionalmente impiegati per violare la sfera familiare della lavoratrice Madre. In sintesi, il

comma in esame si propone di impedire il declassamento qualitativo del ruolo operativo prematrimoniale.

Infatti, l' autorità padronale tende a demotivare la lavoratrice divenuta Madre, nella

speranza di un abbandono spontaneo del posto di lavoro. Tali umiliazioni possono consistere in atti

espliciti, ma anche silenti e meramente fattuali ( << non devono essere pregiudicati né

indirettamente né direttamente … >> - Art. 3 cpv. 1 LPar ). E' lodevole constatare che la LPar del

1995, almeno in linea di principio, tutela il diritto alla vita del nascituro, la cui esistenza prevale su

qualsivoglia impegno professionale

L' Art. 4 LPar, benché formato da un solo comma diviso in due capoversi, affronta il

disgustoso tema delle molestie sessuali alla Donna lavoratrice. In special modo, gli atti o le allusioni

si concretano ( capoverso 2 ) in minacce e pressioni psicologiche a sfondo intimo. Anche nella

fattispecie ex Art. 4 LPar, il Legislatore federale del 1995 prende atto di come, nella lavoratrice

Donna, la sessualità è più fragile rispetto alle eventuali goliardie dei colleghi maschi. Trattasi di un

ulteriore caso di differenziazione oggettiva e naturale tra uomo e donna. Come prevedibile, l' Art. 4

LPar del 1995 è stato successivamente puntualizzato e contestualizzato da svariati Precedenti dell'

Autorità Giudiziaria. Purtroppo, il comma 3 Art. 53 LPar , anziché esplicare una cogenza penale, si

limita ad indicare, nel caso di molestia sessuale, un' indennità pecuniaria, affidando

successivamente o contestualmente alla lavoratrice la facoltà di sporgere querela. Pertanto, anche

nel presente caso, la condizione di procedibilità è volontaria ed opzionale, allorquando, viceversa, la

denuncia ex officio aiuterebbe la Donna a superare la vergogna ed il timore di rappresaglie

professionali

L' Art. 13 LPar 4 risulta impeccabile nel conferire all' impiegato pubblico una serie di

strumenti rimediali constanti nell' indennità, nella riassunzione coattiva o in forme varie di

conciliazione stragiudiziale. Ciononostante, chi scrive non concorda con la distinzione elvetica tra

lavoro in jure privatorum ed impiego in jure publico . Del resto, negli ultimi 40 / 50 anni, la

Common Law anglosassone nega anch' essa la separazione tra diritto soggettivo ed interesse

legittimo all' assunzione. Infatti, in tutta Europa, non si comprende, sotto il profilo dell' eguaglianza

democratico sociale, perché debba o possa esistere , anche nella LPar del 1995, una separazione

legislativa tra contratto di lavoro privato ed ammissione al lavoro pubblico. Dal punto di vista

assiologico, una sperequazione tra lavoratore e lavoratrice, a parere di molti Autori, non deve

3 Art. 5 LPar comma 3

Nel caso di discriminazione mediante molestia sessuale, il tribunale o l' autorità amministrativa può

parimenti condannare il datore di lavoro ed assegnare al lavoratore un' indennità, a meno che lo stesso provi di

aver adottato tutte le precauzioni richieste dall' esperienza e adeguate alle circostanze, che ragionevolmente si

potevano pretendere da lui per evitare simili comportamenti o porvi fine. L' indennità è stabilita considerando tutte

le circostanze, in base al salario medio svizzero

4 Art. 13 LPar

Protezione giuridica in caso di rapporti di lavoro di diritto pubblico

La protezione giuridica per i rapporti di lavoro di diritto pubblico è disciplinata dalle disposizioni generali

sulla procedura giudiziaria federale. Ai ricorsi del personale federale si applica inoltre l' Art. 58 dell' ordinamento

dei funzionari del 30 giugno 1927

Se una persona è discriminata dal fatto che la sua candidatura non è stata ammessa alla prima

costituzione di un rapporto di lavoro, si applica l' articolo 5 capoverso 2. L' indennità può essere chiesta

direttamente con ricorso contro la decisione di non ammissione

Gli impiegati della Confederazione possono rivolgersi a una commissione di conciliazione entro il termine

di ricorso previsto dall' Art. 50 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. La

commissione di conciliazione consiglia le parti e cerca di farle pervenire ad una intesa

La procedura è gratuita; sono eccettuati i casi di ricorso temerario. Nei procedimenti dinanzi al Tribunale

federale l' onere delle spese è disciplinato dalle legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale

possedere regole e procedure distinte, qualora il datore di lavoro sia la Pubblica Amministrazione

anziché un imprenditore ordinario

2. Ipotesi dottrinarie

Sino agli Anni Sessanta del Novecento, gli Autori statunitensi, canadesi ed inglesi

prestavano fiducia al mito della famiglia intesa come luogo della tranquilla ricomposizione dei

conflitti affettivi. Soltanto negli Anni Settanta del Novecento, il movimento femminista, nonché i

Dottrinari più illuminati ( PIZZEY 1974 ; DEL MARTIN 1976 ) denunziarono apertamente che la

donna subisce spesso violenza sia nell' àmbito familiare, sia nel contesto sociale. Tuttavia, GELLES

( 1987 ) denotò che, tutt' oggi, la violenza sulle mogli / conviventi / fidanzate costituisce purtroppo,

a livello ontologico, una cifra oscura. Ovvero, trattasi di un fenomeno sommerso ed è stato difficile

creare metodi statistici validi e credibili

STRAUS et al. ( 1980 ) intervistò 2.143 coppie, scoprendo che, nel 16% dei casi, esiste una

frequenza preoccupante della violenza domestica. Addirittura, nel 1980, un 28% delle mogli subiva

un' aggressività psicofisica quotidiana e sistematica. Sempre STRAUS et al. ( 1985 ) denotò, in un

secondo ciclo di interviste telefoniche, un lieve calo delle percosse e delle lesioni, ma,

sostanzialmente, il problema rimaneva immutato. STEINMETZ ( 1977 ) parlò anche di uomini

picchiati. Ciononostante ( STRAUS & GELLES 1990 ) si tratta di reazioni difensive dalle quali si

evince che la donna, nella vita domestica, è e rimane un soggetto debole. Nel 1993, l' Ufficio

nazionale canadese di Statistica individuò coppie moralmente disgregate dall' incesto e dall'

alcoolismo. WALKER ( 1977 ; 1979 ) parlava di una climax ascendente delle violenze contro le

mogli / conviventi / fidanzate. Infatti, dalla violenza verbale in famiglia si passa, gradualmente, alle

vie di fatto. Anche RÖMKENS ( 1992 ) censì che le donne europee dai 20 ai 60 anni d' età

subiscono violenza extra-domestica ( 26,3 % del totale ) oppure aggressioni in casa ( 13% del

totale ). Svariati altri Autori ( ANDREWS & BROWN 1988 ; TROJER 1989 ) hanno individuato

dinamiche relazionali simili in Inghilterra, in Francia e, soprattutto, nella nostra Confederazione.

Una cospicua parte dei Dottrinari ha aderito, sotto il profilo ermeneutico, alla Teoria dell'

approccio psicosociale

STRAUS ( 1973 ) asserisce che la violenza in famiglia è sintomo dell' incapacità

sinallagmatica dei coniugi di comunicare tra di loro senza aggressività. OWENS & STRAUS

(1975), ma anche ROY ( 1977 ) nonché STRAUS et al. ( 1980 ) ipotizzano una trasmissione

intergenerazionale della violenza. In buona sostanza, a parere di tali Autori, se il figlio maschio

vede la propria Madre picchiata dal padre, egli, in età adulta, farà altrettanto alla sposa /

convivente / fidanzata. WALKER ( 1977 ) afferma che esistono molte donne che si adattano

passivamente alla violenza maritale. Esse nascondono la situazione per vergogna ed esternano il

loro malessere soltanto se le lesioni divengono gravi al punto di richiedere un' ospedalizzazione.

STEINMETZ ( 1980 ) dichiara che lo stress quotidiano, l' alcoolismo e le frustrazioni lavorative

trasformano il marito in carnefice.

Chi redige rigetta l' approccio psicosociale o, perlomeno, preferisce Dottrinari

maggiormente cauti e meno onnicomprensivi. Del resto, tutti gli Autori summenzionati sono troppo

lombrosianamente deterministici. Ogni Teoria dev' essere adattata al caso singolo, giacché non

esistono forme e modalità esegetiche universalmente valide ( STRAUS & GELLES 1990 )

Nella Dottrina criminologica ha rinvenuto spazio anche la Teoria dell' approccio socioculturale.

Essa postula che la violenze domestica sulla donna dipende dal fattore << gruppo >> (o

<<etnia >> ) nonché dal bagaglio valoriale, civico o religioso che sia, recato in se stesso dall'

uomo violento.

Un primo fattore di rischio criminogeno consta nell' età degli sposi. Infatti, i coniugi dai 18

ai 30 anni d' età sono più esposti a violenze intra-familiari ( YLLÖ & BOGRAD 1988 ). E' vero

pure che, nelle società fallocratiche, la donna subisce più frequentemente lesioni e percosse. Anche

ACKERMANN ( 1988 ) non è nel torto allorquando postula che il capo-famiglia alcoolizzato tende

con maggiore frequenza alla violenza sulla moglie

La tematica delle relazioni coniugali e del ruolo della donna maltrattata risulta talmente

ampio da poter citare Teorie, parti di Teorie e corollari vari infiniti

GOODE ( 1971 ) ipotizza che esiste, in capo ad ogni membro della famiglia, una forza

morale, ma anche una potenzialità fisica. Pertanto, il familiare predominante ( di solito l' uomo )

potrebbe divenire violento verso i componenti meno autorevoli del nucleo domestico

HOMANS ( 1961 ) e BLAU ( 1964 ) denotano che, dopo la Rivoluzione Industriale inglese,

il padre di famiglia sarà violento in caso di incapacità a gestire le proprie frustrazioni lavorative.

Fortunatamente ( WOLFANG & FERRACUTI 1967 ) non è mancato chi, giustamente,

punta il dito verso le società teocratiche violente e patriarcali

I Criminologi contemporanei non recano certezze assolute nell' àmbito delle Teorie psicosociali

o socio-culturali. L' unica certezza è che la famiglia contemporanea, almeno per ora, è assai

mutata. A livello di ripartizione dei poteri, non esiste più lo schema patriarcale ottocentesco. Anche

dal punto di vista lavorativo, il reddito femminile è ormai indispensabile per evidenti ragioni di

sussistenza economica. In ultima analisi, la Dottrina nega l' androcentrismo prebellico. Tant' è che,

oltretutto, non sono rare coppie in cui la sposa / fidanzata reca una scolarizzazione maggiore

rispetto al marito

Tuttavia, una donna non lavoratrice e non influente nelle decisioni familiari sarà più

facilmente oggetto di percosse e lesioni. Con tutto il rispetto dovuto, questa tipologia di moglie

prevale purtroppo nelle società islamiche

3. La Legge di aiuto alle vittime ( L.A.V. - 23/03/2007 )

Nel Testo Normativo della LAV non è espressamente sancita una tutela specificamente

indirizzata alle Donne vittime di violenza domestica. Tuttavia, la LAV rappresenta la conseguenza

naturale della Riforma von Felten, grazie alla quale oggi è statuita, in Svizzera, la procedibilità d'

ufficio delle lesioni psico-fisiche ( anche ) lievi o lievissime all' interno di un vincolo coniugale

stabile. Viceversa, molte Nazioni europee, compresa l' Italia, richiedono, a titolo di condizione di

procedibilità, la querela della Parte Lesa

La LAV contempla, per la donna vittima di violenza, non soltanto aiuti materiali ( il

contributo alle spese processuali e l' indennizzo ) , ma anche forme di aiuto morale e psicologico

( la consulenza psichiatrica, l' aiuto dei Consultori e la riparazione morale ). Trattasi, in ogni caso, di

un sostegno gratuito. Oltretutto, de jure condito, il Legislatore federale ha sapientemente previsto l'

applicazione della LAV anche per le Parti Lese non in possesso della cittadinanza svizzera, a

condizione che la vittima, al momento della consumazione del reato, avesse stabile residenza in

territorio elvetico. E', a tal fine, previsto l' eventuale intervento, in casi controversi, del Consolato

svizzero competente per territorio. Siffatta prevalenza procedimentale della residenza, anziché della

cittadinanza, risulta assai illuminata in un Paese di Migranti ed Asilanten quale la nostra

Confederazione.

I Consultori di assistenza alla Donna maltrattata possono essere sia pubblici sia privati

( Art. 9 comma 1 LAV5 ). Tali Enti hanno la facoltà di esaminare gli Atti del Processo Penale de quo

( Art. 10 comma 1 LAV6 ). Ora, dette statuizioni legislative, come sottolineato in precedenza, non

sono specificamente ginocentriche, ma, a livello fattuale, mogli / conviventi / fidanzate

costituiscono l' àmbito precettivo privilegiato della LAV.

Le prestazioni mediche, psicologiche, sociali, materiali e giuridiche del Consultorio

( Art. 14 comma 1 LAV7 ) comprendono sia un aiuto immediato ( si pensi al distacco dal domicilio

coniugale ) sia un aiuto di lungo termine. Ciò risulta comprensibile alla luce delle conseguenze

mentali devastanti derivate dalla convivenza con un marito / compagno / fidanzato manesco e

dispotico.

La LAV del 2007 statuisce che il Cantone e , se necessario, il Consiglio federale, versano

alla donna, salvo il caso di ricorso temerario o infondato alla LAV, un indennizzo per i danni

materiali ( Art. 20 comma 3 LAV8 ) ma, soprattutto, per i danni morali ( Art. 23 comma 2 LAV9 ). In

realtà, come prevedibile, gli indennizzi erogati dal 2007 a tutt' oggi hanno sempre mantenuto un

valore simbolico. Pertanto, le pretese risarcitorie pecuniarie, come accade nella Giusprocessualistica

italiana, vanno inoltrate all' Autorità Giudiziaria

Sotto il profilo applicativo, i Cantoni rimangono gli autentici Organi-applicatori della

LAV, pur se la Pubblica Amministrazione federale reca il compito di vigilare sulla cogenza effettiva

della LAV e di aggiornare le cifre d' indennizzo di cui agli Articoli 20 e 23 LAV

La LAV non ha risolto il problema criminologico della tutela della Donna in Svizzera.

Ciononostante, il Testo federale qui esaminato possiede un valore simbolico ed etico mancante in

molti Paesi europei

4. Conclusioni

La malizia dell' odierno femminismo esasperato pretende di obliare che il Cristianesimo

ed il Magistero hanno costituito due mezzi eccelsi di difesa della dignità muliebre. LAMOUREUX

( 1991 ) reca il merito dottrinario di aver scoperto gli insostituibili ruoli affettivi e lavorativi della

Donna. Anche in un' Opera del 1932, la Suora GERIN LAJOIE proponeva , non senza destare

perplessità, una coniugazione tanto morale quanto giuridica dei diritti e dei doveri della Madre di

5 Art. 9 comma 1 LAV

Offerta

I Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore di

attività. Tengono conto al riguardo dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime

6 Art. 10 comma 1 LAV

Diritto di esaminare gli Atti

I consultori possono esaminare gli atti delle autorità di perseguimento penale e dei tribunali riguardanti

procedimenti ai quali la vittima o i suoi congiunti partecipano, per quanto essi vi acconsentano

7 Art. 14 comma 1 LAV

Entità delle prestazioni

Le prestazioni comprendono l' assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica adeguata di cui la

vittima o i suoi congiunti hanno bisogno in Svizzera a séguito del reato. Se necessario, i Consultori procurano un

alloggio d' emergenza alla vittima o ai suoi congiunti

8 Art. 20 comma 3 LAV

L' importo dell' indennizzo è di 120.000 Franchi al massimo; non è versato un indennizzo se risultasse inferiore a

500 Franchi

9 Art. 23 comma 2 LAV

La riparazione morale ammonta al massimo a:

a. 70.000 Franchi per la vittima

b 35.000 Franchi per i congiunti

famiglia. Anzi, la summenzionata religiosa giungeva ad esaltare certune insostituibili capacità

gestionali che il maschio non può mettere in pratica all' interno della famiglia e del luogo di lavoro.

Senz' altro, specialmente dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, non sono mancate Autrici

culturalmente intossicate dalla Teologia della Liberazione ispanica e latino-americana.

Probabilmente, il 1996 ha costituito un punto di svolta assai chiarificante. Ovverosia, il cardinal

Joseph Ratzinger, pur negando, nella Chiesa Cattolica, il Sacerdozio femminile, ciononostante egli

riconosceva l' eguaglianza tra i due sessi, incoraggiava le Catechesi femminili ed ammetteva la

Donna a svolgere compiti dirigenziali mai prima concessi. In buona sostanza, la fine degli Anni

Novanta del Novecento ha sancito un Femminismo cattolico sociale ancorché non sacramentale

In Francia ( SOUPA & PEDOTTI 2010 ) , il Tribunale ecclesiastico di Parigi dovette,

in epoca recente, distinguere, nella Liturgia, tra Lettore / Lettrice e Celebrante. Anche nel Québec

francofono ( DUMONT 2007 ) esistono forme di femminismo cattolico invidiabili se paragonate al

ridicolo di certune sette protestanti americane. In Belgio, nel Novecento, fu creata l' << Alleanza

Internazionale Giovanna d' Arco >>

Tuttavia, il femminismo cattolico ha il merito di fondarsi su Dottrine serie, equilibrate e

credibili. Si pensi p.e. allo Studio accademico di SCHÜSSLER ( 1983 ). Oppure, in Svizzera,

esistono serie dissertazioni universitarie afferenti all' ineludibile intreccio tra Mariologia e dignità

della Donna ( PARMENTIER 1998 ). Esistono luoghi, servizi e posizioni in cui il paradigma

mariano si traduce nella protezione e nella sana esaltazione delle peculiarità femminili

Purtroppo, la Svizzera germanofona, negli Anni Sessanta del Novecento, ha ospitato

Associazioni e Movimenti femministi astutamente pilotati da varie correnti di pensiero politiche.

Anche certuni Gruppi, in Canton Ticino, non hanno saputo separare rivendicazioni salariali ed

istanze politiche da una equilibrata analisi scientifica

Nonostante l' opposizione conservatrice, nel 1985 si raggiunse un traguardo

fondamentale per tutto il Diritto federale. Infatti, il Referendum del 22/09/1985, con il 54,7 di voti

favorevoli, rivoluzionò il Diritto di famiglia elvetico, consacrando la parità autentica tra coniugi,

statuendo la potestà genitoriale congiunta ed espellendo ogni diseguaglianza, cantonale e non, tra

vedovo e vedova nel Diritto Successorio

E' interessante notare anche che, nel 1994, la Corte Europea dei Diritti dell' Uomo ha

respinto la proposta elvetica sulla preminenza facoltativa del cognome materno. Il dibattito è tutt'

oggi aperto. Chi redige non considera quest' ultimo accadimento alla stregua di un divertente e

marginale dettaglio. Del resto, è sufficiente osservare l' Istituto del Matronimico ebraico per

comprendere che il ruolo pedagogico di una Madre, da più di 5700 anni, rimane insostituibile e,

anzi preponderante nelle Civiltà Occidentali e Nord - Americane

.

B I B L I O G R A F I A

ACKERMANN, verkauft, versklavt, zum sex gezwungen. Das grosse Geschäft mit der Ware Frau,

München, 1988

ANDREW & BROWN, Marital violence in the community. A biographical approach, Royal

Holloway & Bedford New College, London, 1988

BLAU, Exchange and Power in Social Life, John Wiley & Sons Ed., New York, 1964

DEL MARTIN, The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Religious Archivesz Network, New

York, 1976

DUMONT, Les débuts du féminisme québecois, en Le Devoir, 28/04/2007

GELLES, Child abuse and neglect: biosocial dimension, New York, 1987

GERIN LAJOIE Le retour de la mère au foyer, enEcole sociale populaire, 1932

GOODE, The contemporary American family, Quadrangle Books, Chicago, 1971

HOMANS, Social behavior: Its elementary forms, Harcourt, Brace & World, 1961

LAMOUREUX, Idola Saint-Jean et le radicalisme féministe de l' entre-deux-guerres,

en Recherches féministes vol. 4 , n° 2, 1991

OWENS & STRAUS, Childhood violence and adult approval of violence, New York, 1975

PARMENTIER, Les filles prodigues. Défis des théologies féministes, Labor et Fides, Genève,

1998

PIZZEY, Scream quietly or the neighbours will hear, IF Books, London,1974

ROY, A psychosociological study of domestic violence, New York, 1977

RÖMKENS, Exploring the Powers of Law in an Intervention Program for Domestic Violence,

Utrecht University Press, 1992

SCHÜSSLER En mémoire d' elle. Essai de reconstruction des origines chrétiennes selon la

théologie féministe, Le Cerf, Paris 1986 ( New York 1983 )

SOUPA & PEDOTTI, Les Pieds dans le bénitier, Editions Presse de la Renaissance, 2010

STEINMETZ, The Battered Husband Syndrome, in Victimology, 1977

eadem Cultural differences in Corporal Punishment, New York, 1980

STRAUS A General Systems Theory Approach to na Theory of Violence Between Family, New

York, 1973

STRAUS et al., Behind Closed Doors: Violence in the American Family, Anchor Books, New York,

1980

eidem Sexual inequality and wife beating, The social causes of husband-wife violence,

University of Minnesota Press, Minneapolis, 1985

STRAUS & GELLES, Men who are physically violent towards their partners are also likely to be

sexually violent towards their partners and are likely to use violence towards

children, New York, 1990

YLLÖ & BOGRAD Feminist perspectives on wife abuse, Newbury Park, 1988

TROJER, Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie, Wien, 1989

WALKER, The Domestic Violence Institute, New York, 1977

eadem The battered woman, Harper & Row Ed., New York, 1979

WOLFANG & FERRACUTI, The use of violence in a subculture is not necessaily viewed as

illicit conduct and the users therefore do not have to deal with feelings of guilt

about their aggression, New York, 1967

 

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