La
Cassazione a sezioni unite civile si è pronunciata,
lo scorso
29 marzo, in
merito al diniego di iscrizione all’albo avvocati,
opposto dal Consiglio Nazionale Forense, a chi che aveva
svolto, per più di cinque anni, le funzioni di vice
procuratore onorario presso la Procura delle Repubblica
di Napoli.
Il CNF
aveva rigettato la domanda di iscrizione, ritenendo “non
equiparabile” la posizione di magistrato onorario a
quella di magistrato dell’ordine giudiziario.
L’interessato aveva proposto ricorso in Cassazione,
osservando che l’iscrizione non è negabile “dopo che
ai giudici onorari sono state attribuite le medesime
funzioni svolte da quelli ordinari, dovendosi altrimenti
dubitare della legittimità costituzionale della non
equiparazione di tali categorie, per contrasto con il
principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Cost.”.
Le sezioni
unite hanno rigettato il ricorso, con la seguente
motivazione, che vale la pena riportare per esteso:
“Il
ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte
già enunciato (Cass. n. 8737 del 2008 e 4905 del 1997),
con riferimento ai giudici conciliatori e ai giudici di
pace, il principio di diritto per il quale “<i
magistrati onorari> nominati in base alla legge
sull’ordinamento giudiziario come previsto dal secondo
comma dell’art. 106 della Cost., non sono
equiparabili a quelli dell’ordine giudiziario ai
fini dell’iscrizione all’albo degli avvocati sulla base
del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla
legge per i magistrati professionali, ai sensi degli
artt. 26, comma 1, lett. B, e 30, lett. A, del r.d.l. n.
1578 del 1933.”, norma quest’ultima relativa all’albo
degli avvocati all’epoca distinto da quello dei
procuratori.
I
magistrati onorari restano infatti <estranei che
partecipano all’amministrazione della giustizia>
(art. 108 Cost.), ai quali è assicurata la medesima
indipendenza nell’esercizio delle funzioni
giurisdizionali dei giudici togati; come tali essi
non sono equiparabili a “coloro che per cinque
anni siano stati magistrati dell’ordine giudiziario,
militare o amministrativo” di cui all’art. 26 del
r.d. n. 1578 del 1933, in quanto solo per questi
ultimi il concorso di accesso alla nomina assicura un
accertamento della capacità professionale del soggetto
che chiede l’iscrizione, analoga a quella di chi
partecipa al c.d. Esame di concorso per la professione
di avvocato (così espressamente C. Cost. 22 dicembre
1980 n. 174).
L’esigenza
di un particolare accertamento dell’idoneità
professionale per i giudici onorari è del resto
confermato anche dalla previsione speciale relativa ai
vice pretori onorari per i quali l’iscrizione era
consentita non solo dopo un periodo di tempo di
esercizio della funzione giurisdizionale maggiore di
quello sancito per i giudici togati (dodici e quindici
anni ai sensi della lettera e dell’art. 26 ed f dell’art
30 della legge n. 1578 del 1933) ma anche alla
condizione del rilascio dai Capi della corte d’appello
di appartenenza di un attestato della loro “particolare
capacità e cultura nell’esercizio delle funzioni”,
costituente una valutazione tecnica della loro idoneità
alla professione forense.
D’altronde, mentre i giudici di professione
costituiscono l’ordine giudiziario di cui all’art.
4, 1°comma, del r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, ordine
cui l’art. 104 Cost. garantisce l’autonomia e
indipendenza da ogni altro potere, i giudici onorari
hanno riconosciuta dallo stesso ordinamento giudiziario
solo una appartenenza <funzionale> allo stesso ordine
giudiziario (secondo comma del citato art. 4), per
la quale deve negarsi che abbiano i medesimo titolo dei
giudici togati alla iscrizione all’albo degli avvocati”.
(sentenza 7099/2011, presidente Paolo Vittoria, relatore
Fabrizio Forte)
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