Il DPR 207/2010, in vigore dall’8 giugno, definisce i
compiti assegnati alle centrali di committenza
Contenere e razionalizzare la spesa pubblica, per una
gestione più efficiente della “cosa pubblica” è lo
spirito della Legge Finanziaria 2007 (L.n. 296/2006) che
ha conferito alle Regioni la possibilità di costituire
Centrali di Acquisto (cfr. art. 1, comma 455 L.n.
296/2006).
E’
proprio la tipologia degli acquisti centralizzati a
concretizzare il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, ciò in quanto, attraverso questa
modalità di acquisto, è reso più facile il monitoraggio
ed il controllo della spesa pubblica, non realizzabile
altrimenti in realtà caratterizzate dalla frammentazione
degli acquisti.
A
seguito della previsione di legge sono diverse le
iniziative affermatesi a livello regionale. Tra quelle
che meritano maggiore attenzione si ricordano le
Centrali di Acquisto della Regione Lombardia (Lombardia
Informatica S.p.A.), della Regione Friuli
Venezia Giulia (Centro
Servizi Condivisi “CSC”), della Regione
Emilia Romagna (Agenzia
Intercent-ER), della Regione Piemonte (Società
di Committenza Regione Piemonte) e della
Provincia autonoma di Trento (Informatica
Trentina).
Laddove, quindi, a livello di governo regionale, operano
le strutture delle Centrali di Acquisto, sono esse che,
nel perimetro degli acquisti di beni e di servizi
standardizzabili, curano l’approvvigionamento di beni e
servizi in favore di amministrazioni ed enti.
Possiamo affermare che il vero impulso agli acquisti
centralizzati si è realizzato con le Centrali di
Acquisto Regionali alle quali, di fatto, è stato
affidato il compito di promuovere e sostenere il
processo di ottimizzazione degli acquisti secondo un
iter finalizzato al raggiungimento di un beneficio
specifico.
Nel
modus operandi delle Centrali di Acquisto l’iter del
processo di acquisto, di norma, viene avviato con lo
studio sulle caratteristiche del mercato e sul grado di
standardizzazione dei fabbisogni e dei prodotti.
Gli
ulteriori passaggi necessari per una efficiente
centralizzazione degli acquisti, a partire dall’analisi
della domanda fino alla selezione del fornitore, possono
così sintetizzarsi:
1)
aggregazione della domanda con il fine di ottenere
migliori condizioni sul mercato grazie alle grosse
quantità di beni e servizi trattati;
2)
scelta di procedere all’acquisto mediante procedure di
gare pubbliche aggregate;
3) selezione del fornitore mediante procedura di gara e
relativa stipula del contratto/convenzione/accordo.
Ad
oggi, il completamento dell’iter del processo di
acquisto avviene con l’attivazione del contratto ed il
monitoraggio della fornitura sia in termini di customer
satisfaction che di rispetto delle prescrizioni
contrattuali.
E’
proprio nella fase contrattuale che,
con l’introduzione del
Regolamento Appalti
(Dpr 207/2010 pubblicato nella GU 288 del 10/12/2010,
che entrerà in vigore a partire dal prossimo
8 giugno),
l’ambito dei compiti affidati alle Centrali di Acquisto
è stato meglio delineato e, oserei dire, completato.
In
particolare, il Regolamento conferisce alle Centrali di
Acquisto la possibilità, nella fase esecutiva del
contratto, di effettuare attività di supervisione e
controllo, attraverso controlli a campione e verifiche
ispettive in corso di esecuzione, finalizzati ad
accertare la corretta esecuzione della prestazione
contrattuale (cfr art. 372 comma 5 Dpr 207/2010).
Nel
corso dell’esecuzione del contratto, quindi, a fianco
alle attività di verifica di conformità e di regolare
esecuzione del contratto, poste a carico di ciascuna
stazione appaltante nell’ambito del proprio acquisto, si
affianca un ruolo attivo della Centrale di Acquisto
finalizzato al maggior controllo del rispetto delle
condizioni e dei termini stabiliti nel contratto.
Sempre
con la stessa disposizione di legge viene conferita alla
Centrale di Acquisto la possibilità di disporre la
risoluzione del contratto/convenzione/accordo stipulato
con l’affidatario procedendo, al tempo stesso, con
l’aggiudicazione del contratto al concorrente che segue
in graduatoria nei casi di grave inadempimento
contrattuale contestati dal direttore dell’esecuzione,
con riguardo al singolo acquisto, o accertati dalla
stazione appaltante.
Si
tratta dunque, a parere di chi scrive, di un importante
passaggio che si aggiunge al processo di acquisto curato
dalle Centrali di Acquisto le cui competenze potranno
estendersi fino alla chiusura del
contratto/convenzione/accordo.
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