Il
Garante per la protezione dei dati personali è stato
investito in merito ad un reclamo2
riguardante la pubblicazione di un servizio
giornalistico relativo allo stato di salute di un
parlamentare, con annessa pubblicazione di parte della
cartella clinica, nella fattispecie si trattava della
scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.).
L’interessato, id est il deputato, ha sostenuto che il
fine della pubblicazione dei propri dati sanitari
sarebbe stato quello di supportare la tesi secondo cui
il suo stato di salute non avrebbe legittimato una
condizione di incompatibilità con la detenzione
carceraria.
La
testata giornalistica ha giustificato il proprio agire
alla luce di una denuncia alla Procura della Repubblica
fatta dal Primario dell’Ospedale che si era rifiutato di
certificare all’onorevole una diagnosi su di una
patologia da lui non riscontrata.
La
problematica in questione si innesta sul più ampio tema
del rapporto tra libertà di cronaca e diritto alla
riservatezza sul quale l’Autority è più volte
intervenuta, trovandosi a dovere contemperare due
opposti interessi, entrambi di rango costituzionale: la
privacy garantita dall’art. 2 della Costituzione e il
diritto di cronaca, tutelato dall’art…21.. della
Costituzione.
Mauro
Paissan, componente dell’Autority per la protezione dei
dati personali, a tale proposito – con una felice
sintesi - ha scritto: “Libertà
d'informazione da una parte e, dall'altra, rispetto
della dignità e degli altri diritti fondamentali di ogni
cittadino: il rapporto tra giornalismo e privacy si
situa sull'ostico crinale del bilanciamento tra valori e
diritti diversi. La normativa europea e nazionale in
materia si fonda sulla compatibilità tra libertà di
cronaca e diritti del cittadino (del cittadino oggetto
della notizia e del cittadino lettore, telespettatore o
ascoltatore). Costanti sono però le frizioni.”
Sulla
materia ha fatto luce anche il
Codice deontologico
relativo al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attività giornalistica
che ha previsto “che
la sfera privata delle stesse persone note o che
esercitano funzioni pubbliche deve venire rispettata se
le notizie o i dati non sono essenziali (art.6).”
Il
Codice in materia di trattamento dei dati personali
contiene, a sua volta, un principio base che serve a
fare luce su quelli che sono i vincoli alla attività di
informazione svolta dal giornalista, ci si riferisce al
principio di necessità, di cui all’art. 3, che
stabilisce: “1. I
sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati
personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessità.”
Nel corso degli anni si è assistito, quindi, ad un affinamento della
elaborazione sia giurisprudenziale sia dottrinaria per
arrivare a stabilire il seguente principio di massima
che deve servire all’operatore così come alla
magistratura per valutare i casi che vengono, di volta
in volta, prospettati: la prevalenza del diritto alla
riservatezza su quello di cronaca è previsto nel caso in
cui il soggetto interessato sia un privato cittadino, al
contrario se l’interessato riveste un ruolo pubblico
allora la riservatezza si comprime per fare spazio al
diritto di cronaca.
Il
Codice deontologico dei giornalisti, a tale proposito,
stabilisce infatti che "la
divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico
o sociale non contrasta con il rispetto della sfera
privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia
indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o
della relativa descrizione dei modi particolari in cui è
avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti"
(articolo 6, non a caso titolato "Essenzialità
dell'informazione").
Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il
giornalista è tenuto a rispettare il diritto della
persona alla non discriminazione per razza,
religione, opinioni politiche, sesso, condizioni
personali, fisiche o mentali (articolo 9).
Un
parallelismo può essere compiuto, a questo punto, tra
l’art. 2 del Codice della privacy e l’art. 1 del Codice
deontologico dei giornalisti, infatti nel primo si parla
di "…rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della
dignità dell'interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto
alla protezione dei dati personali", mentre
nel secondo si afferma che
"Le presenti norme
sono volte a contemperare i diritti fondamentali della
persona con il diritto dei cittadini all'informazione e
con la libertà di stampa".
Questa
opera di affinamento, pertanto, è stata resa possibile
anche grazie alla redazione del Codice deontologico che
ha fatto proprie sia la finalità di "contemperare
i diritti fondamentali della persona con il diritto dei
cittadini all'informazione e con la libertà di stampa"
e sia la specificità del trattamento dei dati personali
in ambito giornalistico rispetto al trattamento operato
da banche dati o da altri soggetti. (Questo per motivare
il "trattamento di favore", rispetto alle regole
generali, riservato a chi fa informazione.)
In base
a quanto stabilito dall’art. 4 del Codice per la
Privacy, esiste una differenza sostanziale a seconda che
il dato personale venga comunicato o diffuso:
COMUNICAZIONE |
DIFFUSIONE |
l)
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati
diversi dall'interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione; |
m)
"diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione; |
La
attività de giornalista è stata oggetto di disciplina
anche da parte del Codice in materia di protezione dei
dati personali – adottato con Decreto Legislativo n.
196/03 – attraverso l’art. 136 -
(Finalità'
giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero) -
in base al quale “la
raccolta e la diffusione di dati personali possono
avvenire anche senza il consenso dell’interessato, nel
rispetto
dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del
requisito dell’essenzialità dell’informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico”.
Per
tornare al caso in questione, l’apertura di una indagine
da parte della Procura ha indotto il Garante a ritenere
il fatto di rilievo pubblico e, di conseguenza, la
pubblicazione di dati relativi alla salute
dell’interessato in sintonia con lo spirito che domina
il Codice.
Ragion
per cui risulterebbero rispettati sia i principi di
pertinenza e di non eccedenza e “la
loro diffusione lecita, anche se sarebbe stato opportuno
non pubblicare la fotografia della scheda di dimissione
ospedaliera, essendo il contenuto di questa riportato,
comunque, nella denuncia del primario”.
Da
successivi accertamenti condotti dal Garante, peraltro
non evidenziati in sede di reclamo, è emersa la
pubblicazione del referto di un esame contenente i
risultati delle relative analisi cliniche (il testo è
tuttora presente sul sito on line del giornale) che
l’Autorità ha ritenuto eccedente alla luce della
normativa di settore oltre che “non
giustificata sul piano dell’essenzialità
dell’informazione rispetto al fatto in questione”.
Il
Garante ha, pertanto, osservato che se da un lato è
lecita la pubblicazione dei dati personali contenuti sul
quotidiano dall’altra ha rilevato la eccedenza del
trattamento sui dati clinici contenuti nel referto
dell’esame eco doppler ed ha disposto che il titolare
del trattamento provvedesse alla “rimozione dalle pagine della testata on line dei dati personali di
carattere clinico dell’onorevole (omissis)”.
Certamente questa pronuncia da parte del Garante, a
fronte del reclamo di un cittadino, non sarà l’ultima in
materia ma, comunque, permette di delineare un percorso
sufficientemente lineare entro il quale chi svolge
l’attività giornalistica è tenuto ad agire.
2 Segnalazione / Reclami del 13 gennaio 2011, avente ad oggetto:
Giornalismo: essenzialità dell’informazione e diffusione
di dati clinici.
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