L’Agenzia del Territorio ha definito i criteri per
l’attribuzione della rendita presunta, da iscrivere
transitoriamente in catasto, con oneri a carico
dell’interessato, ai sensi dell’art 19, comma 10, D.L.
n. 78/2010, in caso di mancata dichiarazione catastale –
entro il 30 aprile prossimo - degli immobili c.d.
fantasma.
Nello
specifico, se i titolari di diritti reali sugli immobili
non provvedono a presentare le dichiarazioni di
aggiornamento catastale entro il termine del 30 aprile
2011 (come fissato in sede di conversione del D.L.
Milleproroghe), la rendita presunta, da iscrivere
transitoriamente in catasto, viene determinata secondo
le seguenti modalità:
a)per le categorie a destinazione ordinaria
(Gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata,
per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la
consistenza per la tariffa propria della classe;
b)per le categorie a destinazione speciale
(Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita
presunta è determinata, con procedimento semplificato,
applicando al valore della unità immobiliare il
saggio di redditività pari: - al 2% per le
unità immobiliari appartenenti al Gruppo D; - al 3%
per quelle riferibili al Gruppo E. Il valore della unità
immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza
per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla
base degli elementi conoscitivi ed informativi a
disposizione dell’Agenzia.
La
rendita presunta così determinata tiene conto di ogni
elemento conoscitivo desunto dalla documentazione
disponibile presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia
del Territorio, nonchè degli eventuali elementi tecnici
forniti dai Comuni, attraverso il “Portale per i
Comuni”.
Oneri
a carico dell’interessato
L’attribuzione d’ufficio della rendita presunta comporta
a carico dei soggetti interessati, oltre all’irrogazione
delle relative sanzioni, il pagamento degli oneri
determinati nella misura prevista dalla tabella
allegata al provvedimento.
Per gli
atti di aggiornamento catastali presentati oltre il
30 aprile ma prima dell’inserimento in atti della
rendita presunta da parte dell’Ufficio provinciale
del Territorio, sono dovuti, oltre alle sanzioni, gli
oneri relativi alle spese di cui alla lettera A della
tabella allegata, nonché quelli connessi alle attività
svolte.
L’Agenzia provvede alla notifica degli avvisi di
accertamento catastale per l’attribuzione della rendita
presunta, mediante l’affissione all’albo pretorio del
Comune ove sono ubicati gli immobili.
(
|