Cedolare secca, pronte le regole
attuative Come esercitare l'opzione per lapplicazione
del regime della cedolare secca, come versare l'imposta,
quali modelli utilizzare per registrare i contratti di
locazione e per scegliere se avvalersi della nuova
"tassa piatta" introdotta dal decreto sul federalismo
comunale. Le disposizione attuative sono state
pubblicate dall'Agenzia delle Entrate contestualmente
all'entrata in vigore (dal 7 aprile 2011) del nuovo
regime.
L’opzione può essere
esercitata dal locatore, persona fisica,
proprietario o titolare di diritto reale di godimento di
unità immobiliari abitative locate, relativamente a
ciascun immobile ad uso abitativo locato per finalità
abitative e relative pertinenze locate
congiuntamente all’abitazione. Il provvedimento
emanato ieri dall’Agenzia delle Entrate definisce le
modalità per l’esercizio dell’opzione:
-
in sede di
registrazione del contratto
-
in caso di proroga
del contratto
-
nel caso di
contratti per i quali non sussiste l’obbligo di
registrazione,
precisando che il
mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità del
contratto non preclude la possibilità di opzione per le
annualità successive nel termine per il versamento
dell’imposta di registro.
Relativamente alla durata dell’opzione, questa
vincola il locatore all’applicazione del regime della
cedolare secca per l’intero periodo di durata del
contratto o della proroga ovvero per il residuo
periodo di durata del contratto nel caso di opzione
esercitata nelle annualità successive alla prima.
Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione
in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella
in cui questa è stata esercitata; la revoca è effettuata
entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta
di registro relativa all’annualità di riferimento e
comporta il versamento dell’imposta di registro dovuta.
Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle
annualità successive.
I soggetti che hanno effettuato l’opzione sono tenuti al
versamento della cedolare secca calcolata sul canone di
locazione stabilito dalle parti.L’imposta dovuta nella
forma della cedolare secca sostituisce:
-
l’IRPEF e le
addizionali relative al reddito fondiario prodotto
dalle unità immobiliari alle quali si riferisce
l’opzione, nei periodi d’imposta ricadenti nel
periodo di durata dell’opzione;
-
l’imposta di
registro dovuta per le annualità contrattuali o per
il minor periodo di durata del contratto per i quali
si applica l’opzione;
-
l’imposta di bollo
dovuta sul contratto di locazione.
La cedolare secca
sostituisce l’imposta di registro e l’imposta di bollo,
ove dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto
di locazione qualora:
-
alla data della
risoluzione anticipata sia in corso l’annualità per
la quale è esercitata l’opzione per la cedolare
secca;
-
venga esercitata
l’opzione per la cedolare secca per il periodo di
durata della proroga.
Disciplina transitoria
per l’anno 2011
Il regime
della cedolare secca può applicarsi, per il periodo
d’imposta 2011, ai contratti in corso nell’anno 2011,
anche con scadenza anteriore al 7 aprile ovvero oggetto
di risoluzione volontaria prima della predetta data.
Per i contratti scaduti ovvero già registrati alla data
del 7 aprile 2011, il locatore può applicare la cedolare
secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare
nell’anno 2012 per i redditi 2011.
Non si fa luogo al rimborso delle imposte di registro e
di bollo versate e il locatore è tenuto per il periodo
d’imposta 2011 al versamento dell’acconto della cedolare
secca, ove dovuto. L’applicazione della cedolare secca
in sede di dichiarazione dei redditi da presentare
nell’anno 2012 ha effetto anche per l’annualità
contrattuale decorrente dall’anno 2011.Per i contratti
registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011,
l’opzione si esprime in sede di registrazione del
contratto. Per i contratti prorogati per i quali il
termine per il relativo pagamento non è ancora decorso,
l’opzione si esprime con l’apposito modello.
Per i contratti per i quali il termine di registrazione
scade tra il 7 aprile 2011 e il 6 giugno 2011 la
registrazione, anche ai fini dell’opzione, può essere
effettuata entro tale ultimo termine.
Entro il medesimo temine può essere effettuata l’opzione
per i contratti il cui termine di pagamento per la
proroga scade nel medesimo periodo.
Versamento in acconto
della cedolare secca
Per l’anno
2011
Per i
contratti in corso nell’anno 2011, il versamento
dell’acconto, pari all’85% dell’imposta dovuta,
deve essere effettuato in unica soluzione, entro il
30 novembre 2011, se inferiore a 257,52 euro
e in due rate, se l’importo dovuto è pari o
superiore a 257,52 euro, di cui:
-
la prima, nella
misura del 40%, entro il 16 giugno 2011 ovvero entro
il 18 luglio 2011 con la maggiorazione dello 0,40
per cento a titolo di interesse corrispettivo;
-
la seconda, nella
restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2011.
A partire dal periodo
d’imposta 2012
Il versamento
dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per
l’anno precedente, deve essere effettuato, in unica
soluzione, entro il 30 novembre di ciascun anno, se
inferiore a 257,52 euro e in due rate, se l’importo
dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui:
-
la prima, nella
misura del 40%, entro il 16 giugno di ciascun anno
ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
-
la seconda, nella
restante misura del 60%, entro il 30 novembre.
Versamento a saldo
Per il
versamento a saldo della cedolare secca si applicano le
disposizioni in materia di versamento a saldo
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
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