Avv. Paolo Nesta


Palazzo Giustizia  Roma


Palazzo Giustizia Milano

Sede di Roma: C.so Vittorio Emanuele II,  252   00186 – Roma
Tel. (+39) 06.6864694 – 06.6833101 Fax (+39) 06.6838993
Sede di Milano:  Via Pattari,  6   20122 - Milano 
Tel. (+39) 02.36556452 – 02.36556453  Fax (+ 39) 02.36556454 

 

CURE MEDICHE ALL'ESTERO E LIBERTA' DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI" - Alceste SANTUARI –Persona e danno.it

 

Home page

Note legali e privacy

Dove siamo

Profilo e attività

Avvocati dello Studio

Contatti

Cassa di Previdenza e deontologia forense

Notizie di cultura e di utilità varie

 

 

 

 

Nelle proprie conclusioni, presentate il 14 aprile 2011, l’Avvocato Generale della Corte Europea di Giustizia, ha statuito che uno Stato membro non può in modo ingiustificato porre restrizioni alla libera prestazione di servizi nel caso in cui si tratti di prestazioni mediche fruite all’estero da un proprio cittadino.


Ancora una volta (cfr. i numerosi contributi pubblici sul sito), la giurisprudenza comunitaria interviene a ribadire il principio della libertà di movimento dei pazienti all’interno dell’Unione Europa. Nel caso di specie, si tratta del ricorso che la Commissione Europea ha avviato nei confronti del Portogallo in ordine alla disciplina di quest’ultimo che non prevede la possibilità di rimborso delle spese mediche non ospedaliere sostenute in un altro Stato membro, salvo subordinare questa eventualità ad autorizzazione preventiva.

Gli “ingredienti” classici, che hanno caratterizzato questi ultimi anni, ci sono tutti: da un lato, il cittadino UE che intende recarsi all’estero per ottenere una cura sanitaria (in questo caso non ospedaliera) e, dall’altro, gli Stati membri che disciplinano in modo restrittivo tale libertà di movimento.

 

La Corte Europea di Giustizia ha svolto in questa materia il ruolo di precuorse nella realizzazione del diritto riconosciuto ad ogni individuo di accedere alla prevenzione sanitaria e di accedere alle cure mediche all’estero, principi che sono contemplati nell’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nella Direttiva sul rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero recentemente approvata (2011/14/UE).

 

Nella causa in parola, si trattava di valutare se le disposizioni legislative del Portogallo potessero qualificare sotto il profilo giuridico una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 49 CE, avuto riguardo al fatto che esse subordinano il ricorso a prestazioni sanitarie all’estero alla previa autorizzazione da parte delle autorità competenti.

 

Il reasoning che l’Avvocato Generale svolge nelle proprie conclusioni si incentra in particolare sulla natura delle cure mediche fruite all’estero. Al riguardo, preme evidenziare che nella giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia si è sempre posto l’accento sulla differenziazione tra cure “ospedaliere” e “non ospedaliere”. Mentre per le prime, gli Stati membri possono “invocare” la necessità di programmazione o pianificazione degli interventi e dei servizi che attengono strettamente ai vincoli di bilancio, ai quali quindi in talune situazioni la previsione dell’autorizzazione preventiva è stata riconosciuta come legittima, alle seconde (ancorché “altamente specializzate” come nel caso di specie) non è estendibile questo approccio. Nel caso in argomento, l’Avvocato Generale, trattandosi di cure non ospedaliere, disconosce che le stesse possano invero essere connesse a eventuali esigenze di pianificazione o addirittura a un rischio per la stabilità finanziaria del sistema sanitario nazionale tali da imporre una restrizione alla libera prestazione dei servizi subordinando il rimborso delle spese mediche al requisito della previa autorizzazione.

 

Le conclusioni dell’Avvocato Generale qui in esame sono coerenti con l’impianto finale della Direttiva n. 2011/14/CE, nella quale, infatti, si prevede (ancora) l’istituto dell’autorizzazione preventiva, il quale tuttavia deve essere circoscritto ad alcune e limitate fattispecie.

 

 

 

 

 

 

Legislazione e normativa nazionale

Dottrina e sentenze

Consiglio Ordine Roma: informazioni

Rassegna stampa del giorno

Articoli, comunicati e notizie

Interventi, pareri e commenti degli Avvocati

Formulario di atti e modulistica

Informazioni di contenuto legale

Utilità per attività legale

Links a siti avvocatura e siti giuridici