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Ambiente in genere. Diritto di accesso alle informazioni ambientali-T.A.R. Lazio (RM) Sez. II ter n. 2260 del 14 marzo 2011-Lexambiente.it

 

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Ambiente in genere. Diritto di accesso alle informazioni ambientali

 

Il diritto di accesso all'informazione ambientale, oltre che alle persone fisiche, spetta anche a enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell'associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all'oggetto dell'istanza

 

N. 02260/2011 REG.PROV.COLL.

N. 09137/2010 REG.RIC.

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

 

(Sezione Seconda Ter)

 

 

ha pronunciato la presente

 

 

SENTENZA

 

 

sul ricorso numero di registro generale 9137 del 2010, proposto dal:

Codacons e Comitato per la salvaguardia ambientale e per la realizzazione di un impianto di compostaggio sostenibile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv. Gino Giuliano e Luca Agliocchi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gino Giuliano, in Roma, viale delle Milizie n. 9;

 

contro

 

Comune di Olevano Romano, in persona del Sindaco p.t, non costituito in giudizio;

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fiammetta Fusco, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via Marcantonio Colonna n.27;

Provincia di Roma, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via IV Novembre n. 119/A;

 

nei confronti di

 

Comunita' Montana dell'Aniene, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento

 

del silenzio rigetto formatosi sulla richiesta di accesso ai documenti amministrativi presentata dai ricorrenti in data 23 luglio 2010;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Provincia di Roma;

 

Viste le memorie difensive;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

 

Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 15.10.2010 e depositato in data 25.10.2010, il Codacons ed il Comitato per la salvaguardia ambientale e per la realizzazione di un impianto di compostaggio sostenibile hanno impugnato il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso alla documentazione amministrativa del 23.7.2010, pervenuta alle amministrazioni controinteressate ( Comune di Olevano Romano, Regione Lazio, Provincia di Roma e Comunità montana dell’Aniene) rispettivamente in data 31.8.2010, 9.8.2010, 4.8.2010 e 2.8.2010, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.

 

Con la istanza di cui sopra i ricorrenti- nella dichiarata veste di associazioni per la protezione ambientale- hanno chiesto di avere accesso “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti connessi al procedimento” di approvazione del progetto e di realizzazione di un centro di raccolta e di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, in località Bocca La Cave nel territorio del comune di Olevano Romano (la cui procedura di gara risulta essere stata interrotta successivamente alla pubblicazione del relativo bando, medio tempore revocato dalla stessa amministrazione comunale), al fine di “poter procedere …. alla valutazione di un ipotetico danno ambientale”.

 

Si è costituita in giudizio la Provincia di Roma con memoria del 16.11.2010, con la quale ha rilevato come l’istanza di accesso agli atti le sia stata notificata esclusivamente per conoscenza ed ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, non avendo in alcun modo preso parte al procedimento di cui trattasi, con richiesta di condanna alle spese di giudizio in proprio favore.

 

Si è, altresì, costituita in giudizio anche la Regione Lazio con memoria del 2.12.2010, con la quale, a sua volta, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva in ragione della propria incompetenza rispetto al procedimento di cui trattasi, con richiesta di condanna alle spese di giudizio in proprio favore.

 

Con la memoria del 21.11.2010 i ricorrenti hanno svolto ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso; in particolare hanno specificato come l’oggetto principale della controversia sia il provvedimento comunale di revoca del bando di gara per la progettazione e la realizzazione dell’impianto di cui trattasi e gli eventuali ulteriori atti a questo connessi ed hanno, altresì, ulteriormente rilevato la valenza ambientale dei dati richiesti.

 

Alla camera di consiglio del 7.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

 

Preliminarmente ritiene il Collegio di dover procedere ad una verifica della legittimazione al ricorso del Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori; al riguardo si ritiene che sussista la legittimazione del Codacons atteso che, per giurisprudenza consolidata sul punto, il diritto di accesso, oltre che alle persone fisiche, spetta anche a enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell'associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all'oggetto dell'istanza e sul punto è stato definitivamente chiarito che il Codacons è legittimato ad esercitare il diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione in relazione ad interessi dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici.

 

Tuttavia la legittimazione all'accesso del Codacons deve essere parametrata agli atti incidenti sulla propria sfera soggettiva e, dunque, verificata in relazione alla idoneità di tali atti ad interferire con specificità ed immediatezza sulla posizione dei consumatori e degli utenti dallo stesso rappresentati, senza che l'interesse (generale ed indifferenziato di tutti i cittadini) al corretto e regolare svolgimento di una funzione o di un servizio pubblico possa essere allo stesso riferibile.

 

Deve, pertanto, ritenersi sussistente il diritto di accesso del Codacons agli atti del comune concernenti l'approvazione del progetto esecutivo e la realizzazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti atteso che, riguardo a tali atti, l'istanza del Codacons risulta pertinente ai fini statutari dell'associazione in quanto rivolta alla tutela dell'interesse degli utenti del relativo servizio.

 

Peraltro il concetto di legittimazione riguardo all'accesso all'informazione ambientale assume, per espressa previsione normativa e per costante applicazione giurisprudenziale, una valenza decisamente più lata rispetto alla legittimazione prevista per il diritto di accesso tout court; deve, pertanto, ritenersi che la legittimazione sussista anche nei confronti del Comitato ricorrente.

 

Nel merito il ricorso è fondato per le considerazioni che seguono.

 

Si premette che l’istanza di accesso agli atti amministrativi deve contenere, oltre alla enunciazione delle motivazioni poste alla base della richiesta, anche l'indicazione degli elementi diretti a circoscrivere l'oggetto dell'accesso, al fine di evitare che l'esercizio di tale diritto si traduca in una forma di controllo generalizzato sull'operato della pubblica amministrazione.

 

Nel caso di specie l’istanza di accesso è stata correttamente formulata nel rispetto dei parametri sopra indicati, essendo stata evidenziata la valenza ambientale della documentazione richiesta.

 

Peraltro con la memoria di cui da ultimo i ricorrenti hanno ulteriormente puntualizzato l’oggetto della propria istanza, chiarendo come essa sia da ritenersi incentrata sul provvedimento comunale di revoca del bando di gara per la progettazione e la realizzazione dell’impianto di cui trattasi e sugli eventuali ulteriori atti a questo connessi.

 

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto nei confronti dell’amministrazione comunale di Olevano Romano.

 

Deve, invece, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio e della Provincia di Roma, in accoglimento delle relative eccezioni preliminari, tenuto conto dello specifico oggetto dell’accesso richiesto, confermato nell’ultima memoria in atti, e non emergendo dagli atti depositati in giudizio elementi che inducano a ritenere l’effettiva partecipazione delle dette amministrazioni al procedimento di cui trattasi od il possesso da parte di queste ultime della richiesta documentazione.

 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

 

 

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Comune di Olevano Romano l’esibizione ed il rilascio di copia della richiesta documentazione ai ricorrenti nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

 

Condanna l'amministrazione comunale al pagamento in favore dei ricorrenti, in solido tra di loro, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 oltre IVA e CPA. .

 

Condanna i ricorrenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della Regione Lazio e della Provincia di Roma, delle spese del giudizio che si liquidano in euro 500,00 per ciascuna, oltre IVA e CPA. .

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

 

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Giuseppe Chine', Primo Referendario

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2011

 

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