Ambiente in genere. Diritto di
accesso alle informazioni ambientali
Il diritto di accesso
all'informazione ambientale, oltre che alle persone
fisiche, spetta anche a enti esponenziali di interessi
collettivi e diffusi, ove corroborati dalla
rappresentatività dell'associazione o ente esponenziale
e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto
all'oggetto dell'istanza
N. 02260/2011
REG.PROV.COLL.
N. 09137/2010
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro
generale 9137 del 2010, proposto dal:
Codacons e Comitato per la
salvaguardia ambientale e per la realizzazione di un
impianto di compostaggio sostenibile, in persona dei
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e
difesi dagli avv. Gino Giuliano e Luca Agliocchi, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gino
Giuliano, in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Comune di Olevano Romano, in
persona del Sindaco p.t, non costituito in giudizio;
Regione Lazio, in persona del
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Fiammetta Fusco, con domicilio eletto presso lo studio
della stessa, in Roma, via Marcantonio Colonna n.27;
Provincia di Roma, in persona del
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso lo studio
della stessa, in Roma, via IV Novembre n. 119/A;
nei confronti di
Comunita' Montana dell'Aniene, in
persona del legale rapp.te p.t., non costituito in
giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto formatosi
sulla richiesta di accesso ai documenti amministrativi
presentata dai ricorrenti in data 23 luglio 2010;
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio della Regione Lazio e della Provincia di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio
del giorno 7 dicembre 2010 il cons. Maria Cristina
Quiligotti e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe,
notificato in data 15.10.2010 e depositato in data
25.10.2010, il Codacons ed il Comitato per la
salvaguardia ambientale e per la realizzazione di un
impianto di compostaggio sostenibile hanno impugnato il
silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso alla
documentazione amministrativa del 23.7.2010, pervenuta
alle amministrazioni controinteressate ( Comune di
Olevano Romano, Regione Lazio, Provincia di Roma e
Comunità montana dell’Aniene) rispettivamente in data
31.8.2010, 9.8.2010, 4.8.2010 e 2.8.2010, deducendone
l’illegittimità per violazione e falsa applicazione
degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e dell’articolo 23 del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 39.
Con la istanza di cui sopra i
ricorrenti- nella dichiarata veste di associazioni per
la protezione ambientale- hanno chiesto di avere accesso
“a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti
connessi al procedimento” di approvazione del progetto e
di realizzazione di un centro di raccolta e di
trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla
raccolta differenziata, in località Bocca La Cave nel
territorio del comune di Olevano Romano (la cui
procedura di gara risulta essere stata interrotta
successivamente alla pubblicazione del relativo bando,
medio tempore revocato dalla stessa amministrazione
comunale), al fine di “poter procedere …. alla
valutazione di un ipotetico danno ambientale”.
Si è costituita in giudizio la
Provincia di Roma con memoria del 16.11.2010, con la
quale ha rilevato come l’istanza di accesso agli atti le
sia stata notificata esclusivamente per conoscenza ed ha
eccepito il difetto di legittimazione passiva, non
avendo in alcun modo preso parte al procedimento di cui
trattasi, con richiesta di condanna alle spese di
giudizio in proprio favore.
Si è, altresì, costituita in
giudizio anche la Regione Lazio con memoria del
2.12.2010, con la quale, a sua volta, ha eccepito il
difetto di legittimazione passiva in ragione della
propria incompetenza rispetto al procedimento di cui
trattasi, con richiesta di condanna alle spese di
giudizio in proprio favore.
Con la memoria del 21.11.2010 i
ricorrenti hanno svolto ulteriori argomentazioni a
sostegno del ricorso; in particolare hanno specificato
come l’oggetto principale della controversia sia il
provvedimento comunale di revoca del bando di gara per
la progettazione e la realizzazione dell’impianto di cui
trattasi e gli eventuali ulteriori atti a questo
connessi ed hanno, altresì, ulteriormente rilevato la
valenza ambientale dei dati richiesti.
Alla camera di consiglio del
7.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione
alla presenza degli avvocati delle parti come da
separato verbale di causa.
Preliminarmente ritiene il Collegio
di dover procedere ad una verifica della legittimazione
al ricorso del Codacons - Coordinamento delle
associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti
degli utenti e dei consumatori; al riguardo si ritiene
che sussista la legittimazione del Codacons atteso che,
per giurisprudenza consolidata sul punto, il diritto di
accesso, oltre che alle persone fisiche, spetta anche a
enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove
corroborati dalla rappresentatività dell'associazione o
ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari
rispetto all'oggetto dell'istanza e sul punto è stato
definitivamente chiarito che il Codacons è legittimato
ad esercitare il diritto di accesso ai documenti della
pubblica amministrazione in relazione ad interessi dei
consumatori e degli utenti di servizi pubblici.
Tuttavia la legittimazione
all'accesso del Codacons deve essere parametrata agli
atti incidenti sulla propria sfera soggettiva e, dunque,
verificata in relazione alla idoneità di tali atti ad
interferire con specificità ed immediatezza sulla
posizione dei consumatori e degli utenti dallo stesso
rappresentati, senza che l'interesse (generale ed
indifferenziato di tutti i cittadini) al corretto e
regolare svolgimento di una funzione o di un servizio
pubblico possa essere allo stesso riferibile.
Deve, pertanto, ritenersi
sussistente il diritto di accesso del Codacons agli atti
del comune concernenti l'approvazione del progetto
esecutivo e la realizzazione di un impianto di
smaltimento dei rifiuti atteso che, riguardo a tali
atti, l'istanza del Codacons risulta pertinente ai fini
statutari dell'associazione in quanto rivolta alla
tutela dell'interesse degli utenti del relativo
servizio.
Peraltro il concetto di
legittimazione riguardo all'accesso all'informazione
ambientale assume, per espressa previsione normativa e
per costante applicazione giurisprudenziale, una valenza
decisamente più lata rispetto alla legittimazione
prevista per il diritto di accesso tout court; deve,
pertanto, ritenersi che la legittimazione sussista anche
nei confronti del Comitato ricorrente.
Nel merito il ricorso è fondato per
le considerazioni che seguono.
Si premette che l’istanza di
accesso agli atti amministrativi deve contenere, oltre
alla enunciazione delle motivazioni poste alla base
della richiesta, anche l'indicazione degli elementi
diretti a circoscrivere l'oggetto dell'accesso, al fine
di evitare che l'esercizio di tale diritto si traduca in
una forma di controllo generalizzato sull'operato della
pubblica amministrazione.
Nel caso di specie l’istanza di
accesso è stata correttamente formulata nel rispetto dei
parametri sopra indicati, essendo stata evidenziata la
valenza ambientale della documentazione richiesta.
Peraltro con la memoria di cui da
ultimo i ricorrenti hanno ulteriormente puntualizzato
l’oggetto della propria istanza, chiarendo come essa sia
da ritenersi incentrata sul provvedimento comunale di
revoca del bando di gara per la progettazione e la
realizzazione dell’impianto di cui trattasi e sugli
eventuali ulteriori atti a questo connessi.
Il ricorso deve, pertanto, essere
accolto nei confronti dell’amministrazione comunale di
Olevano Romano.
Deve, invece, essere dichiarato il
difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio e
della Provincia di Roma, in accoglimento delle relative
eccezioni preliminari, tenuto conto dello specifico
oggetto dell’accesso richiesto, confermato nell’ultima
memoria in atti, e non emergendo dagli atti depositati
in giudizio elementi che inducano a ritenere l’effettiva
partecipazione delle dette amministrazioni al
procedimento di cui trattasi od il possesso da parte di
queste ultime della richiesta documentazione.
Le spese seguono la soccombenza e
sono liquidate come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e per l'effetto ordina al Comune di Olevano
Romano l’esibizione ed il rilascio di copia della
richiesta documentazione ai ricorrenti nel termine di 30
(trenta) giorni dalla comunicazione in via
amministrativa o dalla notificazione a cura di parte
della presente sentenza.
Condanna l'amministrazione comunale
al pagamento in favore dei ricorrenti, in solido tra di
loro, delle spese del giudizio che si liquidano in
complessivi euro 1.500,00 oltre IVA e CPA. .
Condanna i ricorrenti, in solido
tra di loro, al pagamento in favore della Regione Lazio
e della Provincia di Roma, delle spese del giudizio che
si liquidano in euro 500,00 per ciascuna, oltre IVA e
CPA. .
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di
consiglio del giorno 7 dicembre 2010 con l'intervento
dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti,
Consigliere, Estensore
Giuseppe Chine', Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2011 |