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++Giudici di pace, il contributo unificato per le spese giudiziarie e’ illegittimo-Redazione-Leggioggi.it

 

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“Ma solo le commissioni tributarie possono sollevare la questione di costituzionalità”, Corte Costituzionale, decisione 143 del 2011

DaumierLaCourDAppel

 

E’ sempre il solito problema. Dopo le (giuste) censure di costituzionalità sul contributo unificato al TAR in misura fissa a 2000 euro per gli appalti, ora è la volta dei giudizi innanzi al Giudice di Pace, dove si ripropone la stessa domanda: “E’ giusto prevederne il pagamento a prescindere dal valore della controversia?”.

 

Hanno sollevato la questione alcuni Giudici di pace, a Ficarolo, a Fermo, a Varazze.

 

Il contenuto delle ordinanze di rimessione

 

Secondo il Giudice di pace di Ficarolo, il contributo unificato “frappone un ostacolo all’accesso alla giurisdizione, dato che numerose sanzioni amministrative, opponibili con il rimedio de quo, prevedono il pagamento di somme inferiori od uguali al contributo minimo di cui sopra, con la conseguenza che la censurata disposizione determinerebbe una vanificazione della tutela giurisdizionale offerta con l’annullamento di dette sanzioni”.

 

Il Giudice di pace di Varazze osserva, a sua volta, come “l’arbitrio del legislatore nel fissare gli importi dei vari scaglioni del contributo unificato, venga a collidere con il diritto di difesa”. Inoltre, “il contributo unificato, pur essendo una tassa giudiziaria, ha una natura peculiare, in quanto non risulta parametrato nella sua entità al costo del servizio, ma − in modo non proporzionale e irrazionale − al valore della controversia, ponendosi in contrasto con l’art. 53 Cost. e con il principio di capacità contributiva”.

 

La questione sarebbe rilevante per la decisione del caso concreto poiché, “nell’ipotesi di accoglimento del ricorso con compensazione delle spese di lite, la sentenza non consentirebbe al ricorrente, pur vittorioso, di ottenere una effettiva tutela, giacché il bene della vita che intendeva difendere rivolgendosi al giudice, e cioè l’integrità del proprio patrimonio, rimarrebbe ugualmente compromesso, ancorché modestamente, dalla tassa versata all’Erario”.

 

Secondo il Giudice di pace di Fermo, infine, “il pagamento di detta imposta o tassa – il contributo unico appunto – disincentiverebbe i cittadini, rendendo oltremodo gravoso l’esercizio del diritto di giustizia per contestare la violazione di legge di accertamenti amministrativi illegittimi, essendo spesso il contributo elevato ed a volte di pari importo della sanzione amministrativa contestata”.

 

La difesa del Presidente del Consiglio

 

Secondo il Presidente del Consiglio “il contributo unificato per l’iscrizione a ruolo, sostituendo una serie di tasse precedentemente in vigore, si propone uno scopo di semplificazione amministrativa per l’utente del servizio giustizia, ed è peraltro articolato in fasce proporzionali ai vari scaglioni di valore della causa, per cui non può considerarsi irragionevole”.

 

“Inoltre, “la manifestazione di capacità contributiva cui sottende la tassa, nel caso di un azione in giudizio, sarebbe rappresentata dalla decisione del soggetto di adire il giudice, non dal possibile risultato utile della causa”.

 

Infine, la Corte costituzionale avrebbe già chiarito, nella sentenza n. 114 del 2004, che “nel valutare l’idoneità di una tassa a ledere il diritto alla tutela giurisdizionale, si deve distinguere tra:

 

– oneri razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, la cui previsione non determina ostacolo alla tutela giudiziaria ma ne costituisce solo il costo,

- quelli che tendono alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette, che ostacolano la tutela giurisdizionale e sono, pertanto, illegittimi … il contributo in questione è da ricomprendere nella prima categoria”.

 

Da ultimo, ma non per importanza, “l’eventuale mancato pagamento del contributo non determina inammissibilità del ricorso e, dunque, in ogni caso, non preclude la tutela giurisdizionale”.

 

Il giudizio della Corte (ordinanza del 20 aprile 2011)

 

La Corte osserva che:

 

“Poiché il giudizio sottoposto all’esame dei rimettenti non ha ad oggetto la verifica di tale obbligazione tributaria, la rilevanza della questione potrebbe ravvisarsi solo nell’ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento”.

 

L’inadempimento dell’obbligazione tributaria – in base agli artt. 16, 247 e 249 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, determina sì l’attivazione, da parte della cancelleria del magistrato dove è depositato l’atto introduttivo del giudizio, della procedura per la riscossione coattiva del contributo stesso, nonché l’applicazione della sanzione di cui all’art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), “ma non comporta l’ulteriore sanzione processuale dell’improcedibilità della domanda”. La questione di costituzionalità risulta dunque priva di rilevanza davanti al giudice a quo. (presidente Ugo De Siervo, redattore Luigi Mazzella)

 

- – -

 

ORDINANZA N. 143

ANNO 2011

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto: l’art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»; gli artt. 9 e 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), così come modificati dall’art. 2, comma 212, lettere a) e b), della legge n. 191 del 2009, e l’art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. n. 115 del 2002; l’art. 10, comma 6-bis, n. 2 del T.U. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 2, comma 212, legge n. 191 del 2009, e l’art. 23, comma 10, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); promossi con ordinanze emesse, rispettivamente, dal Giudice di pace di Ficarolo il 24 febbraio 2010, dal Giudice di pace di Varazze il 27 aprile 2010 e dal Giudice di pace di Fermo il 22 aprile 2010, iscritte ai nn. 254, 258 e 345 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38 e 46, prima serie speciale, dell’anno 2010.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

 

Ritenuto che, con ordinanza del 24 febbraio 2010, il Giudice di pace di Ficarolo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»;

 

che, secondo il rimettente, la norma censurata, introducendo il comma 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ha previsto l’obbligo del pagamento del contributo unificato − pari a euro 30,00 oltre ad euro 8,00 per bollo, fino ad un massimo di euro 170,00 − anche in caso di proposizione di un ricorso innanzi al Giudice di Pace avverso sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

 

che, sottolinea il rimettente, tale disposizione, incidendo sulle procedure della predetta legge n. 689 del 1981, frappone un ostacolo all’accesso alla giurisdizione, dato che numerose sanzioni amministrative, opponibili con il rimedio de quo, prevedono il pagamento di somme inferiori od uguali al contributo minimo di cui sopra, con la conseguenza che la censurata disposizione determinerebbe una vanificazione della tutela giurisdizionale offerta con l’annullamento di dette sanzioni;

 

che, peraltro, osserva il rimettente, la maggioranza delle sanzioni opposte è accompagnata dalla decurtazione dei punti della patente di guida, con la conseguenza che la materia del contendere assume un valore indeterminato, per cui il contributo unificato sale ad euro 170,00;

 

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa nel giudizio a quo, atteso che il rimettente non avrebbe dimostrato in qual modo il mancato pagamento del contributo unificato di iscrizione della causa determinerebbe l’improcedibilità dell’opposizione e, nel merito, chiedendo che sia dichiarata l’infondatezza della questione;

 

che, con ordinanza del 27 aprile 2010, il Giudice di Pace di Varazze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. – Testo A), così come modificati dall’art 2, comma 212, lettere a) e b), legge n. 191 del 2009, e dell’art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. n. 115 del 2002;

 

che, riferisce il rimettente, in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, intentato, contro il Comune di Varazze per violazione di una norma del Codice della strada, il ricorrente, contestualmente al deposito del ricorso, aveva provveduto al versamento di euro 30,00 per contributo unificato di iscrizione a ruolo, ed euro 8,00 come contributo forfettario per le notifiche a carico dell’ufficio;

 

che il rimettente, riservata la decisione, ritiene che le norme censurate contrastino con gli artt. 3, 24, 53 e 113, Cost.;

 

che, quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 Cost., il rimettente sottolinea la manifesta irrazionalità di una disciplina normativa che prevede il pagamento di euro 30,00 per controversie il cui valore è ricompreso tra euro 1,00 ed euro 1.100,00 e il pagamento di euro 1.110,00 per procedimenti di valore superiore a euro 520.000,00 (ultimo scaglione);

 

che, quanto al contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, egli sottolinea come l’arbitrio del legislatore nel fissare gli importi dei vari scaglioni del contributo unificato, venga a collidere con il diritto di difesa, giacché, se, come nel caso di specie, per una causa del valore di 38,00 euro è richiesto il versamento di tasse giudiziarie per lo stesso importo, risulta, di fatto, vanificato l’assunto che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, dal momento che l’interesse a proporre l’azione giudiziaria, stante la sua antieconomicità, non sarà certo né patrimoniale, né ripristinatorio della propria sfera giuridica violata da un atto asseritamente illegittimo, ma, evidentemente, potrà essere solo quello morale, privo di rilevanza giuridica;

 

che, quanto al contrasto con l’art. 53 della Costituzione, il rimettente sottolinea che il contributo unificato, pur essendo una tassa giudiziaria, ha una natura peculiare, in quanto non risulta parametrato nella sua entità al costo del servizio, ma − in modo non proporzionale e irrazionale − al valore della controversia, ponendosi in contrasto con l’art. 53 Cost. e con il principio di capacità contributiva;

 

che, secondo il rimettente, la questione sarebbe rilevante per la decisione del caso concreto poiché, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso con compensazione delle spese di lite, la sentenza non consentirebbe al ricorrente, pur vittorioso, di ottenere una effettiva tutela, giacché il bene della vita che intendeva difendere rivolgendosi al giudice, e cioè l’integrità del proprio patrimonio, rimarrebbe ugualmente compromesso, ancorché modestamente, dalla tassa versata all’Erario;

 

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza, dato che questa, essendo stata ancorata dal rimettente all’eventualità che, in caso di compensazione delle spese di lite, il ricorrente veda la sua tutela patrimoniale vanificata, sarebbe meramente ipotetica, non essendo prevedibile se le spese saranno effettivamente compensate;

 

che, nel merito, il Presidente del Consiglio, quanto alla questione sollevata con riferimento all’art. 3 Cost., sottolinea che il contributo unificato per l’iscrizione a ruolo, sostituendo una serie di tasse precedentemente in vigore, si propone uno scopo di semplificazione amministrativa per l’utente del servizio giustizia, ed è peraltro articolato in fasce proporzionali ai vari scaglioni di valore della causa, per cui non può considerarsi irragionevole;

 

che, quanto alla dedotta violazione dell’art. 53 Cost., il resistente afferma che la manifestazione di capacità contributiva cui sottende la tassa, nel caso di un azione in giudizio, sarebbe rappresentata dalla decisione del soggetto di adire il giudice, non dal possibile risultato utile della causa;

 

che, infine, quanto alla presunta violazione degli artt. 24 e 113 Cost., il Presidente del Consiglio ricorda che, come la Corte costituzionale ha chiarito nella sentenza n. 114 del 2004, citata dal rimettente, nel valutare l’idoneità di una tassa a ledere il diritto alla tutela giurisdizionale, si deve distinguere tra oneri razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio, la cui previsione non determina ostacolo alla tutela giudiziaria ma ne costituisce solo il costo, e quelli che tendono alla soddisfazione di interessi del tutto estranei alle finalità predette, che ostacolano la tutela giurisdizionale e sono, pertanto, illegittimi, evidenziando che il contributo in questione è da ricomprendere nella prima categoria;

 

che, inoltre, sempre con riferimento allo stesso parametro, secondo il resistente l’eventuale mancato pagamento del contributo non determina inammissibilità del ricorso e, dunque, in ogni caso, non preclude la tutela giurisdizionale;

 

che, con ordinanza del 22 aprile 2010, il Giudice di pace di Fermo ha sollevato, con riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 2, comma 212, legge n. 191 del 2009, e dell’art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

 

che il rimettente chiede che le norme citate siano dichiarate illegittime nella parte in cui prevedono l’obbligo di versamento del contributo unificato per tutti i procedimenti istaurati con ricorso previsti dall’art. 23 della legge n. 689 del 1981 – con riferimento ai ricorsi iscritti alla data del 1º gennaio 2010 – avverso verbali di accertamento o ordinanze ingiunzioni ex legge n. 689 del 1981 e, quindi, anche per i ricorsi riferibili a verbali notificati prima dell’entrata in vigore della legge n. 191 del 2009;

 

che, secondo il rimettente, tale normativa sarebbe in contrasto con gli artt. 24 e 25 della Carta Costituzionale sia perché prevede impropriamente un pagamento di imposte o tasse riferito a ad atti o provvedimenti già in essere, sia perché il pagamento di detta imposta o tassa – il contributo unico appunto – disincentiverebbe i cittadini, rendendo oltremodo gravoso l’esercizio del diritto di giustizia per contestare la violazione di legge di accertamenti amministrativi illegittimi, essendo spesso il contributo elevato ed a volte di pari importo della sanzione amministrativa contestata.

 

Considerato che l’identità di alcune delle disposizioni impugnate e la sostanziale corrispondenza delle doglianze proposte e dei parametri invocati rendono opportuna la riunione dei giudizi;

 

che, quanto alle questioni sollevate dai giudici di pace di Ficarolo e di Fermo, questi ritengono di doversi pronunciare in merito al mancato versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti;

 

che tale condotta omissiva, invero, è stata fondata da questi ultimi proprio sulla asserita illegittimità costituzionale delle norme censurate;

 

che, tuttavia, poiché il giudizio sottoposto all’esame dei rimettenti non ha ad oggetto la verifica di tale obbligazione tributaria, la rilevanza della questione potrebbe ravvisarsi solo nell’ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento;

 

che i rimettenti non indicano in base a quale disposizione l’inadempimento dell’obbligazione tributaria – che, in base agli artt. 16, 247 e 249 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, determina l’attivazione, da parte della cancelleria del magistrato dove è depositato l’atto introduttivo del giudizio, della procedura per la riscossione coattiva del contributo stesso, nonché l’applicazione della sanzione di cui all’art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) − possa comportare l’ulteriore sanzione processuale dell’improcedibilità della domanda;

 

che, più in generale, essi non spiegano in che modo la pronuncia di illegittimità costituzionale richiesta inciderebbe sulle decisioni ad essi sottoposte;

 

che, dunque, le ordinanze di rimessione sono manifestamente inammissibili per insufficiente motivazione sulla rilevanza;

 

che, quanto alla questione sollevata dal Giudice di pace di Varazze, quest’ultima, a differenza delle altre, è stata sollevata d’ufficio, nonostante l’avvenuto, spontaneo pagamento del contributo da parte del ricorrente;

 

che, dunque, poiché le norme censurate, che impongono il pagamento del contributo, sono già state spontaneamente applicate dal ricorrente, l’asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare, all’effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo;

 

che pertanto, la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ficarolo con l’ordinanza in epigrafe;

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. – Testo A), così come modificati dall’art 2, comma 212, lettere a) e b), della legge n. 191 del 2009, e dell’art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Varazze con l’ordinanza indicata in epigrafe;

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 2, comma 212, legge n. 191 del 2009, e dell’art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Fermo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011. Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2011

 

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