Avv. Paolo Nesta


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Equipollenza dei titoli di studio esteri ciclo primario e secondario (art. 2 L. 148/2002) - (Normativa di riferimento: D. Lgs 16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 379 come mo-dificato dall'art. 13 della L. 29/1/06, n. 29; 3° c. dell'Art. 26 del D. Lgs 19.11.07, n. 251) I cittadini dell'Unione Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico dello status di protezione sussidiaria, possono chiedere l'equipollenza, a tutti gli effetti di legge, dei seguenti titoli di studio conseguiti all'estero: 1. attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria; 2. licenza secondaria di primo grado; 3. qualifica professionale; 4. diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per ottenere l'equipollenza all'attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria, lo  stu-dente deve aver  frequentato almeno 5 anni di scuola elementare.
Per ottenere l'equipollenza  con la Licenza di scuola secondaria di primo grado italiana (li-cenza media), lo studente deve aver  frequentato almeno 8 anni di scuola.

E' necessario presentare la seguente documentazione:
      1. Domanda di equipollenza diretta all'Ufficio Scolastico Provinciale (v. fac simile domanda  Modello A)
      2. Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:
• traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall'Autorità diplomatico-consolare o da un traduttore giurato;
• legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italia-na della firma della Autorità che ha emesso l'atto;
• dichiarazione dell'Autorità diplomatico-consolare italiano competente re-lativa alla natura giuridica della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel Paese in cui esso è stato con-seguito (con specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il valore del di-ploma ai fini del proseguimento degli studi o professionale.

      3. Certificato di cittadinanza europea;
      4. Curriculum degli studi seguiti dall'interessato, distinto per anni scolastici, possibil-mente con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positi-vo, sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in Italia. Tale curriculum, redatto e fir-mato dall'interessato stesso, indicherà inoltre l'esito favorevole di esami finali da lui soste-nuti o eventuali esperienze di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l'equipollenza.
 Programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero, accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le au-torità scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la Rappresentanza di-plomatico-consolare italiana competente potrà desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali.
       5. Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
       6. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lin-gua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi d'italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.). Se lo stu-dente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua e letteratura italiana, dovrà so-stenere un apposito esame integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso dall'Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il quale si richiede l'equipollenza (D.M. 1° febbraio 1975).
      7. Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, rela-tiva al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere promossi e il punteggio massimo.
   8. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.

   Per "rifugiato" si intende il  cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere per-seguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10 D.Lgs 251/2007;   
    Per "persona ammissibile alla protezione sussidiaria", si intende il  cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussisto-no fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apoli-de, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
   Per "Rappresentanza diplomatico-consolare competente" si intende l'Ambasciata o il Consolato italiano con giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli, ovvero, se si tratta di scuola istituita da un Paese terzo, la Rappresentanza diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove ha sede la casa madre.

 

 

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