Equipollenza dei titoli
di studio esteri ciclo primario e secondario (art. 2 L.
148/2002) - (Normativa di riferimento: D. Lgs 16.4.1994,
n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 379 come mo-dificato
dall'art. 13 della L. 29/1/06, n. 29; 3° c. dell'Art. 26
del D. Lgs 19.11.07, n. 251) I cittadini dell'Unione
Europea ed i titolari dello status di rifugiato politico
dello status di protezione sussidiaria, possono chiedere
l'equipollenza, a tutti gli effetti di legge, dei
seguenti titoli di studio conseguiti all'estero:
1. attestato conclusivo del ciclo di istruzione
primaria; 2. licenza secondaria di primo grado; 3.
qualifica professionale; 4. diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.
Per ottenere
l'equipollenza all'attestato conclusivo del ciclo di
istruzione primaria, lo stu-dente deve aver
frequentato almeno 5 anni di
scuola
elementare.
Per ottenere l'equipollenza con la Licenza di scuola
secondaria di primo grado italiana (li-cenza media), lo
studente deve aver frequentato almeno 8 anni di scuola.
E' necessario presentare
la seguente documentazione:
1. Domanda di equipollenza diretta all'Ufficio
Scolastico Provinciale (v. fac simile domanda Modello
A)
2. Titolo di studio rilasciato dalla scuola
straniera, corredato da:
• traduzione in lingua italiana, conforme al testo
originale e certificata dall'Autorità
diplomatico-consolare
o da un traduttore giurato;
• legalizzazione da parte della stessa Autorità
diplomatico-consolare italia-na della firma della
Autorità che ha emesso l'atto;
• dichiarazione dell'Autorità diplomatico-consolare
italiano competente re-lativa alla natura giuridica
della scuola, l'ordine e il grado degli studi ai quali
si riferisce il titolo secondo l'ordinamento vigente nel
Paese in cui esso è stato con-seguito (con
specificazione se si tratta di titolo finale), nonché il
valore del di-ploma ai fini del proseguimento degli
studi o professionale.
3. Certificato di
cittadinanza europea;
4. Curriculum degli studi seguiti
dall'interessato, distinto per anni scolastici,
possibil-mente con l'indicazione delle materie per
ciascuna delle classi frequentate con esito positi-vo,
sia all'estero sia, eventualmente, in precedenza in
Italia. Tale curriculum, redatto e fir-mato
dall'interessato stesso, indicherà inoltre l'esito
favorevole di esami finali da lui soste-nuti o eventuali
esperienze di lavoro in connessione con il titolo del
quale è richiesta l'equipollenza.
Programma delle materie oggetto del corso stesso,
rilasciato dalla scuola di provenienza all'estero,
accompagnato dalla relativa traduzione ufficiale in
lingua italiana. Qualora le au-torità scolastiche
straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la
Rappresentanza di-plomatico-consolare italiana
competente potrà desumere il programma in questione
dalle pubblicazioni ufficiali locali.
5. Ogni altro titolo o documento (anche in
fotocopia) che l'interessato ritiene utile a provare i
dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da
relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
6. Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti
idonei a provare la conoscenza della lin-gua italiana
(per es.: attestazione di frequenza di corsi d'italiano;
partecipazione ad attività culturali italiane;
prestazioni lavorative presso istituzioni o aziende
italiane, ecc.). Se lo stu-dente non ha titoli
comprovanti la conoscenza della lingua e letteratura
italiana, dovrà so-stenere un apposito esame
integrativo. Sono previste inoltre eventuali altre prove
integrative stabilite caso per caso dall'Ufficio
Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il
quale si richiede l'equipollenza (D.M. 1° febbraio
1975).
7. Dichiarazione della competente Rappresentanza
diplomatico-consolare italiana, rela-tiva al criterio di
valutazione scolastica in vigore nel Paese straniero di
provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per
essere promossi e il punteggio massimo.
8. Elenco in duplice copia dei documenti e titoli
presentati.
Per "rifugiato" si
intende il cittadino straniero il quale, per il timore
fondato di essere per-seguitato per motivi di razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può
o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della
protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova
fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non
può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi
ritorno, ferme le cause di esclusione di cui
all'articolo 10 D.Lgs 251/2007;
Per "persona ammissibile alla protezione
sussidiaria", si intende il cittadino straniero che non
possiede i requisiti per essere riconosciuto come
rifugiato ma nei cui confronti sussisto-no fondati
motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di
origine, o, nel caso di un apoli-de, se ritornasse nel
Paese nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un
grave danno come definito dal presente decreto e il
quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole
avvalersi della protezione di detto Paese;
Per "Rappresentanza diplomatico-consolare competente"
si intende l'Ambasciata o il Consolato italiano con
giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti
i titoli, ovvero, se si tratta di scuola istituita da un
Paese terzo, la Rappresentanza diplomatico-consolare con
giurisdizione sul territorio dove ha sede la casa madre.
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