Dal 2012,
la versione elettronica della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea diventa unica produttrice di effetti
giuridici, Com(2011) 162 del 4 aprile 2011
L’annunciata versione elettronica della Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea prende forma. E’ datata 4
aprile 2011, infatti, la proposta di regolamento del
Consiglio che – col noto fine di rendere più accessibile
a chiunque il diritto dell’Unione europea – intende per
l’appunto conferire in via esclusiva valore legale
alla versione elettronica della GUUE.
Il
regolamento proposto, abbandonata l’opzione della
coesistenza delle due pubblicazioni in formato
cartaceo ed elettronico, pure emersa nell’ambito della
consultazione informale delle parti interessate, opta
per il passaggio definitivo alla versione elettronica,
quale produttrice di effetti giuridici, per tutta una
serie di ragioni che potremmo considerare acquisite, e
che sono ampiamente dettagliate nella relazione che
accompagna l’articolato (“…una pubblicazione
elettronica avente valore legale beneficia di una più
ampia diffusione rispetto all’edizione a stampa. …”;
“ … il sistema è più semplice, perché non sono più
necessarie norme potenzialmente complesse sul
trattamento delle discordanze tra edizioni – elettronica
e a stampa – facenti parimenti fede.”).
L’articolo
2 della proposta di regolamento precisa:
- “L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale reca
una firma elettronica avanzata, basata su un certificato
qualificato e creata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, conformemente alla
direttiva 1999/93/CE. Il certificato qualificato e i
suoi rinnovi sono pubblicati sul sito web EUR-Lex al
fine di permettere al pubblico di verificare la firma
elettronica avanzata e il carattere autentico
dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale.
- L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale
fornisce informazioni in merito alla sua data di
pubblicazione.
- L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale è resa
disponibile al pubblico sul sito web EUR-Lex per un
periodo illimitato. La sua consultazione è gratuita.
- Il sito web EUR-Lex è accessibile a tutti gli utenti.
La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è accessibile
anche alle persone con disabilità in un formato
elettronico alternativo che non produce effetti
giuridici. La versione alternativa è disponibile anche
negli archivi”.
A far data
dal 1° gennaio 2012, dunque, le copie stampate
della GUUE non faranno più fede, non producendo effetti
giuridici, a meno che non ci si trovi in casi di “impossibilità
di accesso all’edizione elettronica” della GUUE “a
causa di guasti eccezionali e imprevisti del sistema
informatico dell’Ufficio delle pubblicazioni”.
In questa
ipotesi, e solo in questa, se l’accesso non è
ripristinato entro un giorno lavorativo, la Gazzetta
dovrà essere pubblicata in versione a stampa, la quale
avrà valore legale. Ma solo in questi casi eccezionali
(cfr. il paragrafo 2 dell’art. 4).
- – -
Commissione Europea
Com(2011)
162 del 4.4.2011
Proposta
di Regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione
elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(G.U.U.E.
del 4 aprile 2011)
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1. Contesto generale
La
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea assicura la
pubblicazione ufficiale della legislazione e degli altri
atti dell’Unione europea. Dal 1958 è pubblicata in
versione cartacea e dal 1998 è disponibile anche su
Internet. Negli ultimi anni, la Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea è stata consultata via Internet da
un numero crescente di persone, dato che la
consultazione è più rapida e conveniente, mentre è
diminuito il numero degli abbonamenti all’edizione a
stampa. Tuttavia, poiché la versione cartacea è
attualmente considerata come l’unica pubblicazione con
valore legale giuridicamente vincolante, non possono per
il momento essere fatti valere diritti giuridici e
obblighi sulla base della versione elettronica della
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Ciò è
stato chiaramente attestato dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea nella causa Skoma-Lux. Secondo la
Corte “… mettere a disposizione tale legislazione in
siffatta maniera [ossia su Internet] non può equivalere,
in mancanza di una normativa comunitaria al riguardo, ad
una pubblicazione, nelle forme di legge, nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea “.
1.2.
Disposizioni vigenti nel settore della proposta
L’articolo
297 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
stabilisce che gli atti legislativi e gli atti non
legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di
direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri o di
decisioni che non designano i destinatari sono
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Gli atti legislativi adottati secondo la procedura
legislativa ordinaria devono essere firmati dal
presidente del Parlamento europeo e dal presidente del
Consiglio, mentre gli altri atti devono essere firmati
dal presidente dell’istituzione che li ha adottati o dai
presidenti delle istituzioni che li hanno adottati. Tali
atti entrano in vigore alla data da essi stabilita,
oppure il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione.
La
decisione 2009/496/CE, Euratom precisa più nel dettaglio
in che modo le istituzioni assolvono ai loro obblighi in
materia di pubblicazione dei testi normativi. Un
organismo interistituzionale – l’Ufficio delle
pubblicazioni – è incaricato di pubblicare la Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea e garantisce che essa fa
fede.
1.3.
Obiettivi della proposta
La
proposta è intesa a rendere più accessibile il diritto
dell’Unione europea e a consentire a tutti
(professionisti del diritto o grande pubblico) di fare
affidamento sull’edizione elettronica della Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea quale versione ufficiale
facente fede. Nel caso in cui la pubblicazione
elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
fosse riconosciuta come pubblicazione avente valore
legale, tutti i cittadini dell’Unione europea potrebbero
virtualmente avere simultaneamente accesso al diritto
dell’Unione europea immediatamente dopo la
pubblicazione, nonché in maniera più economica dato che
la consultazione della pubblicazione elettronica sarebbe
gratuita. Sarebbe inoltre agevolato l’accesso alle
persone residenti in regioni geograficamente meno
raggiungibili. Un accesso facilitato rientra negli
obiettivi perseguiti dalla comunicazione “EUROPA 2020 –
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva” volta a garantire a tutti l’accesso alla
banda larga entro il 2013.
La
proposta è intesa inoltre ad accrescere la certezza del
diritto rispetto alla situazione attuale nella quale la
pubblicazione online è fornita solo a titolo
informativo, in quanto potrebbero essere fatti valere
diritti e obblighi sulla base della loro pubblicazione
nella versione elettronica della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea , riconosciuta come facente fede.
1.4.
Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione
La
proposta è in pieno accordo con le politiche dell’Unione
e in particolare con l’iniziativa faro “Un’agenda
digitale europea”, presentata nel contesto della
strategia EUROPA 2020 per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. La “agenda digitale” è intesa a
consentire di sfruttare al massimo i vantaggi economici
e sociali offerti dalle tecnologie dell’informazione e
mette in luce il ruolo delle autorità pubbliche in sede
di promozione del mercato digitale. In tale contesto,
l’accesso a contenuti online darebbe impulso allo
sviluppo del mercato unico digitale, perché mettendo a
disposizione le informazioni del settore pubblico si
creerebbero servizi online innovativi.
La
proposta è coerente anche con gli obiettivi del piano
d’azione europeo per l’eGovernment 2011-2015, in base al
quale gli Stati membri e la Commissione sono tenuti a
fornire un accesso in linea alle informazioni relative
alla normativa, alle politiche e alle finanze nazionali.
2.
RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE INFORMALE DELLE PARTI
INTERESSATE E ANALISI D’IMPATTO
2.1.
Consultazione delle parti interessate
Le
istituzioni e gli organi europei sono rappresentati nel
comitato direttivo dell’Ufficio delle pubblicazioni,
preposto alla sorveglianza dello sviluppo strategico
delle attività dell’Ufficio delle pubblicazioni. In seno
a tale organismo, le istituzioni e gli organi
interessati hanno esaminato la questione ed espresso il
loro sostegno alla pubblicazione di una edizione
elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
riconosciuta come facente fede.
Anche gli
Stati membri, tramite il gruppo di lavoro e-Law del
Consiglio, sono stati consultati in merito al valore
legale della pubblicazione della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea in formato elettronico. Il 30 luglio
2010 il segretariato generale della Commissione ha
trasmesso al Consiglio un documento informale che è
stato discusso nel corso di due riunioni del gruppo di
lavoro e-Law, il 21 settembre e il 26 ottobre 2010. Le
osservazioni formulate dagli Stati membri, se da un lato
hanno confermato un forte sostegno a favore di una
pubblicazione elettronica avente valore legale,
dall’altro hanno evidenziato opinioni discordanti circa
il mantenimento del valore legale della versione
cartacea. Sono state espresse osservazioni riguardo:
-
all’opzione di procedere a una pubblicazione
esclusivamente elettronica della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea , eventualmente preceduta da un
periodo di transizione caratterizzato dalla coesistenza
delle pubblicazioni in formato cartaceo ed elettronico;
- al costo
della stampa della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea in caso di scelta della diffusione parallela
tramite edizioni sia a stampa sia elettroniche;
- al
rischio di discordanze tra le edizioni a stampa ed
elettroniche e alla necessità di stabilire norme chiare
sul trattamento delle incongruenze o sul prevalere di
una versione rispetto all’altra;
- al ruolo
limitato che l’edizione a stampa potrebbe avere nel
mettere la legislazione dell’UE a disposizione di
persone non in possesso degli strumenti necessari per
accedere all’edizione elettronica.
Nel
redigere la presente proposta la Commissione ha tenuto
conto di tutte le osservazioni formulate. Inizialmente
si era data la preferenza all’opzione della
pubblicazione parallela di due edizioni, una cartacea e
una elettronica, aventi pari valore legale, in quanto
giudicata come la soluzione che assicurava il più ampio
accesso possibile al diritto dell’UE per i cittadini
europei. Tuttavia l’esperienza pratica degli Stati
membri ha dimostrato che i vantaggi sarebbero stati
marginali e non avrebbero compensato la maggiore
complessità. Si è anche osservato che le persone
residenti in zone geograficamente meno accessibili
incontrano difficoltà o sperimentano ritardi
nell’ottenere una edizione a stampa e che il loro
accesso al diritto dell’UE risulterebbe facilitato dalla
disponibilità di una edizione elettronica riconosciuta
come facente fede.
La
proposta di regolamento stabilisce che la Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea è pubblicata in un formato
elettronico che produce effetti giuridici. Una
pubblicazione elettronica è in linea con l’obiettivo di
garantire a tutti l’accesso alla banda larga entro il
2013, fissato dalla strategia EUROPA 2020 e
dall’iniziativa faro “Un’agenda digitale europea”. Il
sistema proposto concilia le esigenze in materia sia di
accessibilità sia di semplicità.
- Da una
parte, una pubblicazione elettronica avente valore
legale beneficia di una più ampia diffusione rispetto
all’edizione a stampa. Negli ultimi anni si è registrato
un calo del numero di abbonamenti alla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea , mentre è aumentato l’uso
di Internet nell’UE: secondo Eurostat, avevano accesso a
Internet nel 2010 il 70% delle famiglie e nel 2009 il
94% delle imprese. Inoltre la consultazione
dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea sarebbe gratuita e risulterebbe
pertanto più conveniente rispetto alla pubblicazione a
stampa che il pubblico potrebbe ottenere solo contro
pagamento dei costi di stampa e di spedizione. È
prevista tuttavia una eccezione per le persone con
disabilità, che potranno avere accesso alla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea in un formato elettronico
specifico, e per le persone che, per un qualunque altro
motivo, non possono accedere alla pubblicazione
elettronica, in quanto sarà sempre possibile ottenere
“su richiesta” una versione cartacea senza valore legale
(avente cioè solo fini di informazione) per il tramite
dell’Ufficio delle pubblicazioni o stampando il
documento a partire da Internet.
-
Dall’altra, il sistema è più semplice perché non sono
più necessarie norme potenzialmente complesse sul
trattamento delle discordanze tra edizioni – elettronica
e a stampa – facenti parimenti fede.
2.2.
Valutazione dei probabili effetti della proposta
La
Commissione ha condotto una analisi per valutare tre
opzioni in merito alla pubblicazione della Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea .
Opzione 1
– Mantenimento dello status quo: solo la versione
cartacea costituisce una pubblicazione avente valore
legale e la versione online della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea ha esclusivamente scopi di
informazione.
Opzione 2
– Pubblicazione esclusivamente online della Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea .
Opzione 3
– Pubblicazione simultanea a stampa e online aventi pari
valore legale e identica efficacia giuridica.
L’attribuzione di valore legale all’edizione elettronica
recherà importanti benefici, in quanto:
-
l’accesso alla legislazione dell’UE è ampliato e reso
più semplice e immediato;
- l’accesso all’edizione elettronica è gratuito e
possibile in qualunque momento;
- una siffatta pubblicazione elettronica sarebbe
conforme alle priorità della “agenda digitale”
concordate tra le istituzioni dell’UE e promuoverebbe un
aumento dell’utilizzo dei servizi online.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA
3.1.
Principali disposizioni della proposta
La
proposta stabilisce che la pubblicazione elettronica
equivale a una pubblicazione della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea avente valore legale. L’edizione a
stampa permetterebbe tuttavia di garantire gli effetti
giuridici della pubblicazione in casi temporanei ed
eccezionali di imprevista sospensione della
pubblicazione elettronica (ad esempio, a seguito di
ciberattacchi o di guasti imprevisti delle
apparecchiature) di durata superiore a un giorno.
L’edizione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
stampata in tali circostanze deve essere pubblicata in
formato elettronico non appena è ripristinato il sistema
informatico. L’edizione a stampa serve ai fini della
determinazione della data di pubblicazione, ma la
successiva edizione elettronica prevale in caso di
discordanze.
La
proposta definisce anche le prescrizioni tecniche in
base alle quali la pubblicazione elettronica equivale a
una pubblicazione avente valore legale e fissa le
competenze dell’Ufficio delle pubblicazioni a tale
riguardo.
3.2. Base
giuridica
Articolo
352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Principio
di proporzionalità
L’ambito
della proposta è limitato alla pubblicazione elettronica
della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e alle
condizioni tecniche alle quali può equivalere a una
pubblicazione avente valore legale.
Scelta
degli strumenti
Un
regolamento è l’unico strumento appropriato, perché è
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
I cittadini europei devono godere di pari accesso al
diritto dell’UE e l’accesso all’edizione elettronica
della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea va pertanto
garantito allo stesso modo e alle medesime condizioni a
tutti i cittadini europei.
(…)
Proposta
di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
relativo
alla pubblicazione elettronica della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea
IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in
particolare l’articolo 352, vista la proposta della
Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento
europeo, deliberando secondo una procedura legislativa
speciale,
considerando quanto segue:
1.
L’articolo 297 del trattato disciplina la pubblicazione
degli atti giuridici dell’Unione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea e la loro entrata in
vigore.
2.
L’edizione a stampa della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea , in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, è
attualmente l’unica pubblicazione giuridicamente
vincolante, benché sia disponibile anche una versione
online.
3. La
decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo,
del Consiglio, della Commissione, della Corte di
giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico
e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26
giugno 2009, relativa all’organizzazione e al
funzionamento dell’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea assicura che l’Ufficio delle
pubblicazioni permetta alle istituzioni di assolvere ai
loro obblighi in materia di pubblicazione dei testi
normativi.
4. La
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
nella causa C-161/06 Skoma-Lux sro contro Celní ecc.
stabilisce che gli atti giuridici dell’Unione non sono
opponibili ai singoli se non sono stati regolarmente
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e che mettere a disposizione tale legislazione su
Internet non può equivalere, in mancanza di una
normativa al riguardo nel diritto dell’Unione, a una
pubblicazione con valore legale nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea .
5. Se la
versione in formato elettronico della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea costituisse una pubblicazione avente
valore legale, ciò renderebbe possibile un accesso più
rapido e più economico al diritto dell’Unione.
6. La
comunicazione della Commissione “Un’agenda digitale
europea” evidenzia che l’accesso a contenuti giuridici
in linea promuove lo sviluppo di un mercato interno del
digitale, con conseguenti vantaggi economici e sociali.
7. Vanno
pertanto stabilite norme per assicurare l’autenticità,
l’integrità e l’inalterabilità della pubblicazione
elettronica della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
8. La
direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche stabilisce gli
effetti giuridici delle firme elettroniche come
strumento di autenticazione. Al fine di assicurare
l’integrità, l’autenticità e l’inalterabilità
dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea , una firma elettronica avanzata,
basata su un certificato qualificato e creata mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura
conformemente a tale direttiva, offre sufficienti
garanzie al pubblico.
9.
L’accesso al sito web EUR-Lex deve essere garantito nel
rispetto degli impegni in materia di protezione delle
persone con disabilità conformemente alla decisione
2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa
alla conclusione, da parte della Comunità europea, della
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità.
10.
Conformemente al principio di proporzionalità di cui
all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, il
presente regolamento non va al di là di quanto
necessario per il conseguimento dell’obiettivo di
permettere a tutti i cittadini europei di fare
assegnamento sulla pubblicazione elettronica della
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , in quanto il
suo ambito di applicazione è limitato al riconoscimento
di tale pubblicazione come facente fede allo stesso modo
in cui fa oggi fede la versione cartacea.
11. I soli
poteri d’azione previsti dal trattato ai fini
dell’adozione del presente regolamento sono quelli di
cui all’articolo 352,
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
12. La
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicata in
formato elettronico, nelle lingue ufficiali dell’Unione,
conformemente al presente regolamento.
13. La
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea pubblicata in
formato elettronico, di seguito designata come
l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale , fa
fede e produce effetti giuridici.
Articolo 2
14.
L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale reca una
firma elettronica avanzata, basata su un certificato
qualificato e creata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, conformemente alla
direttiva 1999/93/CE. Il certificato qualificato e i
suoi rinnovi sono pubblicati sul sito web EUR-Lex al
fine di permettere al pubblico di verificare la firma
elettronica avanzata e il carattere autentico
dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale .
15.
L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale fornisce
informazioni in merito alla sua data di pubblicazione.
16.
L’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale è resa
disponibile al pubblico sul sito web EUR-Lex per un
periodo illimitato. La sua consultazione è gratuita.
17. Il
sito web EUR-Lex è accessibile a tutti gli utenti. La
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è accessibile
anche alle persone con disabilità in un formato
elettronico alternativo che non produce effetti
giuridici. La versione alternativa è disponibile anche
negli archivi.
Articolo 3
18.
L’Ufficio delle pubblicazioni può continuare a stampare
la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Le copie
stampate non fanno fede e non producono effetti
giuridici, fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 4, paragrafo 2.
19. Le
copie a stampa della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea sono fornite contro pagamento di un importo pari
ai costi di stampa e di spedizione.
Articolo 4
20. In
caso di impossibilità di accesso all’edizione
elettronica della Gazzetta ufficiale a causa di guasti
eccezionali e imprevisti del sistema informatico
dell’Ufficio delle pubblicazioni, tale accesso è
ripristinato al più presto.
21.
Qualora l’accesso non dovesse essere ripristinato entro
un giorno lavorativo, la Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea è pubblicata in una versione a stampa che
produce effetti giuridici. La corrispondente edizione
elettronica della Gazzetta ufficiale è pubblicata non
appena è ripristinato il sistema informatico.
22. La
data di pubblicazione degli atti giuridici pubblicati
conformemente al paragrafo 2 è la data di pubblicazione
dell’edizione a stampa. In caso di discordanze tra
l’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale e
l’edizione a stampa pubblicata conformemente al
paragrafo 2, prevale la prima.
Articolo 5
23. Con
riferimento all’edizione elettronica della Gazzetta
ufficiale , l’Ufficio delle pubblicazioni è competente
per:
24. la
pubblicazione dell’edizione elettronica della Gazzetta
ufficiale , che garantisce come facente fede;
25.
l’implementazione, la gestione e la manutenzione del
sistema informatico di pubblicazione dell’edizione
elettronica e l’upgrade di tale sistema in linea con i
futuri sviluppi tecnologici;
26. l’uso
e l’ampliamento delle apparecchiature tecniche onde
garantire a tutti gli utenti l’accesso all’edizione
elettronica della Gazzetta ufficiale ;
27. la
definizione di norme di accesso e di sicurezza interna
con riguardo al sistema informatico di pubblicazione
dell’edizione elettronica della Gazzetta ufficiale ;
28. la
conservazione e l’archiviazione dei file elettronici e
il loro trattamento conformemente ai futuri sviluppi
tecnologici.
29.
L’Ufficio delle pubblicazioni esercita le competenze di
cui al paragrafo 1 nel rispetto della decisione
2009/496/CE, Euratom.
Articolo 6
Il
presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.
Fatto a
[…], il
Per il
Consiglio
Il presidente
|