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RISARCIBILITA' DEL DANNO AL VESTIARIO ED AGLI OGGETTI PERSONALI" - MAZZON Riccardo-Prsona e danno.it

 

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Quando dal sinistro derivi danneggiamento di vestiario ed oggetti personali, il problema si pone nei medesimi termini osservati (cfr., amplius, "Le azioni a tutela del danneggiato da circolazioni stradale", Giuffrè, Milano 2011) in occasione delle spese mediche e di assistenza:
“...in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, i danni per spese mediche e peritali di parte, per spese di assistenza e viaggi a causa della malattia, per danneggiamento del vestiario, devono essere liquidate in via equitativa, poiché si tratta di danni certi nella loro esistenza che ricorrono sempre in tutti gli incidenti stradali in cui il pedone riporti gravi lesioni. (Nella specie nel danneggiato era stata rinvenuta una inabilità temporanea di 150 giorni e postumi incidenti nella misura del 13%)....”.
Corte appello Venezia, 02 marzo 1988 Degasperi c. SAI e altro Arch. giur. circol. e sinistri 1989, 127.
Cfr. anche  "
Il danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e processuale", Utet, Torino 2010

 

 

 

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