Quando dal sinistro derivi
danneggiamento di vestiario ed oggetti personali, il
problema si pone nei medesimi termini osservati (cfr.,
amplius, "Le
azioni a tutela del danneggiato da circolazioni
stradale", Giuffrè, Milano 2011)
in occasione delle
spese
mediche e di assistenza:
“...in tema di risarcimento del danno derivante dalla
circolazione stradale, i danni per spese mediche e
peritali di parte, per spese di assistenza e viaggi a
causa della malattia, per danneggiamento del
vestiario, devono essere liquidate in via
equitativa, poiché si tratta di danni certi nella
loro esistenza che ricorrono sempre in tutti gli
incidenti stradali in cui il pedone riporti gravi
lesioni. (Nella specie nel danneggiato era stata
rinvenuta una inabilità temporanea di 150 giorni e
postumi incidenti nella misura del 13%)....”.
Corte appello Venezia, 02 marzo 1988 Degasperi c. SAI e
altro Arch. giur. circol. e sinistri 1989, 127.
Cfr. anche "Il
danno da circolazione stradale, diritto assicurativo e
processuale", Utet, Torino 2010
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