E' opportuno ricordare che
il
concorso morale
deve precedere l'esecuzione del reato o
esprimersi nel corso della fase esecutiva; non
può, invece, manifestarsi successivamente, ossia
a reato consumato:
“in relazione al reato di ricettazione, che è reato
istantaneo, non è configurabile un concorso morale a
posteriori; per adesione psicologica alla ricettazione
consumata da altri. Il concorso morale può precedere
l'esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase
esecutiva, ma non successivamente a reato consumato. La
successiva ricezione della cosa può dar luogo a
ulteriore ricettazione, sempre che sussista il relativo
elemento psicologico e si stabilisca una relazione di
fatto con la cosa che ne comporti la disponibilità”.
Cassazione penale sez. II, 04 dicembre 1991 Montermini
Cass. pen. 1993, 2279 (s.m.) Giur. it. 1993, II, 406
Riv. pen. 1993, 298 nota ALIBRANDI Giust. pen. 1993, II,
163 (s.m.)
Cfr., amplius, "Il
concorso di reati e il concorso di persone nel reato",
Cedam 2011
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