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IL CONCORSO MORALE NON PUO' MANIFESTARSI A REATO CONSUMATO" - MAZZON Riccardo-Persona e danno.it

 

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E' opportuno ricordare che il concorso morale deve precedere l'esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase esecutiva; non può, invece, manifestarsi successivamente, ossia a reato consumato:
“in relazione al reato di ricettazione, che è reato istantaneo, non è configurabile un concorso morale a posteriori; per adesione psicologica alla ricettazione consumata da altri. Il concorso morale può precedere l'esecuzione del reato o esprimersi nel corso della fase esecutiva, ma non successivamente a reato consumato. La successiva ricezione della cosa può dar luogo a ulteriore ricettazione, sempre che sussista il relativo elemento psicologico e si stabilisca una relazione di fatto con la cosa che ne comporti la disponibilità”.
Cassazione penale sez. II, 04 dicembre 1991 Montermini Cass. pen. 1993, 2279 (s.m.) Giur. it. 1993, II, 406 Riv. pen. 1993, 298 nota ALIBRANDI Giust. pen. 1993, II, 163 (s.m.)
Cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011 

 

 

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