I
Dopo le modifiche e le integrazioni del 2003, 2005 e
2009, in Austria si sente l’esigenza di sottoporre ad un
nuovo intervento riformatore il Fremdenrecht.
Tra le novità contenute nella proposta di legge di
riforma, presentata dal Ministero dell’Interno, vi è un
esplicito obbligo di collaborazione
dell’extracomunitario con le autorità preposte al
controllo dell’immigrazione e dell’integrazione dei
cittadini non appartenenti all’U.E.
II
All’extracomunitario sarà vietato, durante i primi 7
giorni di permanenza in Austria di lasciare il centro di
accoglienza. La facoltà di ricorrere alla Schubhaft
viene ampliata. Essa può avere una durata massima di 10
mesi nell’arco di un anno e mezzo. Originariamente la
proposta di legge prevedeva che i genitori sottoposti
alla Schubhaft potessero scegliere se affidare i lori
figli minorenni ad un’ istituzione pubblica di
assistenza o portarli con loro nello stabilimento, nel
quale viene eseguita la Schubhaft. Le vibrate proteste
di associazioni umanitarie ed ecclesiastiche (che, nella
suddetta disciplina, hanno ravvisato una violazione
dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a
Roma il 4.11.1950 nonchè della Convenzione ONU del
20.11.1989), hanno fatto sì che la proposta è stata
modificata nel senso che la Schubhaft di genitori con
figli minori può essere disposta soltanto per la durata
di qualche giorno.
III
Al fine di accertare – nei casi di dubbio – l’effettiva
età dello straniero, oltre all’ispezione corporale, è
prevista la facoltà di sottoporlo ad esame radiografico
delle mani e ad esame del DNA (quest’ultimo accertamento
viene impiegato per avere un riscontro oggettivo
dell’asserita parentela in caso di ricongiungimento
familiare). Altra innovazione di rilievo è l’obbligo,
per lo straniero che ha proposto richiesta d’asilo, di
risiedere nel circondario (Bezirk), nel quale si trova
il centro di accoglienza, non soltanto durante i primi
20 giorni dal suo ingresso in territorio austriaco, come
previsto finora, ma fino a quando il Bundesasylamt non
avrà deciso sull’Asylantrag. A quest’obbligo può essere
derogato per motivi sanitari.
IV
Per evitare il ricorso a Folgeantraege - richieste
d’asilo proposte dopo un primo diniego e che, specie
negli ultimi anni, sono enormemente aumentati ed
utilizzati al fine di evitare o per lo meno di
procrastinare l’espulsione – quest’ultima può essere
disposta pur in pendenza di un Folgeantrag. È prevista
tuttavia la facoltà di proporre istanza di sospensione ,
sulla quale l’Asylgerichtshof deve decidere entro 3
giorni.
Una procedura particolarmente celere è prevista per lo
straniero extracomunitario, imputato di un reato doloso.
In caso di condanna passata in giudicato per un reato di
tal genere, lo status di asilante, secondo la progettata
riforma, può essere revocato, anche una volta che siano
trascorsi 5 o più anni dal riconoscimento stesso.
V
La novella legislativa, oltre a parecchi aggravi,
contiene anche qualche disposizione favorevole agli
stranieri extracomunitari. Così per esempio è previsto
che i subsidiaer Schutzbeduerftigen (trattasi di persone
non aventi titolo per chiedere asilo, ma la cui
permanenza in Austria è tollerata per ragioni
umanitarie), trascorsi 5 anni dalla data in cui è stato
loro riconosciuto tale status, possono ottenere un
permesso di soggiorno di cui non deve essere chiesto il
rinnovo di anno in anno come prescritto finora. Inoltre
i subsidiaer Schutzbeduerftigen possono ottenere un
Fremdenpass indipendentemente dall’esistenza di un
interesse pubblico (requisito, questo, finora
indispensabile).
VI
Non è più passibile di sanzione penale chi agevola il
soggiorno in Austria di un parente, se l’agevolazione
non è stata determinata da fine di lucro. A differenza
della precedente disciplina – che sottoponeva a sanzione
penale soltanto il cittadino austriaco che contraeva un
matrimonio fittizio – ora anche gli stranieri che
contraggono una Scheinehe verranno sottoposti a sanzione
penale.
Il progetto di legge di riforma del Fremdenrecht prevede
l’obbligo, per l’extracomunitario, di acquisire – prima
di entrare nel territorio austriaco, una conoscenza
della lingua tedesca almeno a livello elementare (cioè
corrispondente allo standard internazionale A 1); ciò in
analogia a quanto previsto dalla legislazione della RFT.
Ai fini della permanenza in territorio austriaco,
l’extracomunitario, trascorsi due anni dal suo ingresso
nello Stato ospitante, dovrà dimostrare di aver
acquisito una conoscenza della lingua tedesca a livello
A 2 (questo termine è ridotto ad un anno, se lo
straniero, per apprendere la lingua dello Stato
ospitante, ha percepito contributi pubblici).
VII
Anche questa proposta di riforma è stata oggetto di
aspre critiche. Da un lato è stato sostenuto che
l’intervento riformatore non precluderebbe gli abusi, da
parte di stranieri, in materia di provvidenze
economico-sociali e qualche parlamentare ha chiesto
addirittura la parziale sospensione dell’Accordo di
Schengen in materia di libera circolazione delle
persone.
Dall’altro lato è stato sostenuto che la riforma sarebbe
in contrasto con gli impegni di carattere internazionale
– assunti dall’Austria – ai quali già si è accennato
sopra. I fautori della riforma hanno sottolineato
l’esigenza di una normativa chiara e funzionale in
materia di Fremdenrecht e di “ tenere aperte le porte”
ai veri profughi, ma non agli stranieri, il cui
soggiorno è proteso al solo fine di conseguire
contributi pubblici assistenziali e prestazioni
sanitarie.
VIII
Molto criticata è la disposizione secondo la quale ogni
extracomunitario, ancor prima di far ingresso nella
Repubblica austriaca, dovrebbe avere una conoscenza
della lingua tedesca secondo lo standard A 1 e che, ai
fini della permanenza sul territorio austriaco, gli
stranieri, dopo 2 anni, dovranno avere acquisita una
conoscenza della lingua tedesca a livello A 2 (oppure
dopo un anno, qualora abbiano fruito di contributi
pubblici per l’apprendimento della lingua ufficiale
dello Stato ospitante). Il requisito della conoscenza
della lingua tedesca, prima dell’ingresso in territorio
austriaco, destinato a valere pure per i minorenni non
più soggetti ad obblighi scolastici – secondo alcuni –
osterebbe al ricongiungimento familiare e sarebbe
inoltre discriminatorio in quanto troverebbe
applicazione soltanto nei confronti degli
extracomunitari e non nei confronti dei cittadini
dell’U.E. E’ stato sostenuto che coloro che lasciano il
proprio Stato di origine, appartengono, per la maggior
parte, a ceti sociali non in grado di sostenere,
economicamente, nello Stato di provenienza (in
particolare se africano), le spese necessarie per
acquisire la richiesta conoscenza della lingua tedesca;
inoltre, spesso, negli Stati di provenienza, non vi
sarebbero strutture adeguate ad assicurare un
apprendimento, sia pure elementare, della lingua
ufficiale del futuro Stato ospitante.
IX
Dato che la progettata normativa, come già detto, trova
applicazione anche nei confronti dei minorenni non
aventi più obblighi scolastici, essa sarebbe in
contrasto con le Convenzioni alle quali si è accennato
sopra e varie organizzazioni umanitarie ed
ecclesiastiche preannunciano, sin d’ora, di ricorrere
alla CEDU, qualora la proposta venga approvata, come
sembra, dalla maggioranza parlamentare. Gli ambienti
xenofobi – secondo notizie di stampa - si rivolgeranno
al Verfassungsgericht, ravvisando, nella progettata
riforma, una normativa eccessivamente favorevole agli
extracomunitari. Non sarebbe la prima volta che il
Verfassungsgerichtshof austriaco si occupasse del
Fremdenrecht, dichiarandone – come già avvenuto a
seguito della riforma attuata nel 2003 - la parziale
incostituzionalità.
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