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CREDITO PAGATO DOPO L'ISTANZA MA PRIMA DELL'EMISSIONE: IL DECRETO INGIUNTIVO VA REVOCATO" - Riccardo MAZZON –Persona e danno.it

 

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Il decreto ingiuntivo (cfr., amplius,  "Il procedimento di ingiunzione", Cedam, Padova 2010), poiché la fondatezza dei motivi di opposizione ad esso deve essere valutata con riguardo (non alla data di proposizione dell'istanza d'ingiunzione ma) alla data di emissione del decreto medesimo,
“...il Tribunale, infatti, nel pervenire alla decisione impugnata, ha (correttamente) ritenuto che la fondatezza (o meno) dei motivi dell'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere valutata con riferimento non alla data di proposizione del ricorso, ma a quelle della emissione del decreto medesimo: e che è poi, anche, la data rispetto alla quale deve valutarsi la fondatezza in fatto ed in diritto della decisione giudiziale adottata. E ciò in aderenza a principi di diritto enunciati più volte in "subiecta materia" dalla giurisprudenza (uniforme, costante e consolidata) di questa Corte (cfr. ad es. tra le più recenti: Cass. 18.10.1983 n. 6121; Cass. 8.6.1985 n. 3482) e dai quali anche questo Collegio non ha motivo di discostarsi.......”;
Cassazione civile, sez. lav., 11 aprile 1990, n. 3054 Durastanti c. Monte Paschi Siena Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 4
deve esserer revocato ove l'opponente dimostri di aver provveduto al pagamento del debito (dopo la richiesta dello stesso ma) prima dell'emissione del provvedimento monitorio, conseguendo a tale pagamento la cessazione della materia del contendere:
“....ed invero il decreto ingiuntivo doveva essere nel caso concreto (così come ha correttamente deciso il Tribunale) necessariamente "revocato", essendo risultata la fondatezza dei motivi di opposizione, mediante i quali si segnalava l'avvenuto pagamento (prima della emissione del decreto) del "debito" per il quale era stata chiesta (precedentemente) la ingiunzione, con conseguente "cessazione della materia del contendere": salvo il diritto (correttamente riconosciuto dal Tribunale) del creditore - ingiungente al pagamento delle spese della procedura monitoria, legittimamente avviata, quando (ancora) il pagamento non era stato effettuato. Diversa è l'ipotesi in cui il pagamento intervenga nel corso del giudizio d'opposizione. In questo caso lo stesso comportamento dell'opponente rivela l'infondatezza dei motivi di opposizione ed il decreto non può essere revocato: con la conseguenza che le spese liquidate nel decreto devono essere poste a carico del debitore - ingiunto, oltre a quelle (in parte o per intero) del giudizio di opposizione, secondo il prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del merito, valutata al riguardo la (totale o parziale) soccombenza del debitore - opponente, avuto riguardo all'esito finale della lite.........”.
Cassazione civile, sez. lav., 11 aprile 1990, n. 3054 Durastanti c. Monte Paschi Siena Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 4
Resta salvo, in ogni caso, il diritto del creditore, avvalsosi della ingiunzione - che, in quanto soccombente nel giudizio di opposizione, legittimamente è condannato al pagamento delle relative spese -, al ristoro delle spese della procedura monitoria, legittimamente avviata prima del pagamento predetto, per conseguire le quali, astenendosi, a seguito del pagamento ricevuto, dalla notifica del decreto ingiuntivo, avrebbe potuto agire in separata sede:
“...è noto infatti, secondo principi generali, che la notifica del decreto ingiuntivo estende i suoi effetti, al di là dell'intenzione del soggetto - creditore che ha proceduto alla sua notificazione, a tutte le somme liquidate nel decreto medesimo: di guisa che, mediante l'opposizione proposta l'Istituto bancario (che aveva già pagato per intero il "debito" per il quale era stata chiesta l'ingiunzione) non aveva altra scelta per perseguire (necessariamente) lo scopo di evitare che il decreto stesso acquistasse esecutorietà ai sensi dell'art. 647 del C.P.C. per tutte le somme ivi indicate. Nè può avere rilievo, per contrastare il (ricordato) principio derivante dal "sistema) del procedimento monitorio, il fatto (eventuale e successivo) che poi il creditore si fosse limitato, in sede di esecuzione, a chiedere mediante precetto il (solo) pagamento delle spese liquidate nel decreto medesimo. Il Monte dei Paschi non avrebbe potuto poi opporre in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo (non opposto) e quindi divenuto esecutivo ex art. 647 C.P.C., l'avvenuto pagamento della somma indicata nel decreto medesimo (capitale), in quanto il pagamento era stato effettuato prima (e non dopo) la pronuncia del provvedimento giudiziale che, in mancanza di tempestiva opposizione, avrebbe costituito poi titolo per consentire al creditore (anche se soddisfatto) di avviare comunque l'esecuzione nei confronti del suo debitore. Disattesa pertanto la (maggior parte) delle censure proposte essendo stata ritenuta la correttezza del giudizio del Tribunale, alla stregua degli enunciati principi di diritto, si può poi osservare brevemente, quanto alle altre, che il creditore che aveva ricevuto (prima della pronuncia del decreto) il pagamento della (intera) somma (senza alcuna riserva o contestazione) aveva l'onere di segnalare in qualche modo all'adito Pretore l'intervenuta cessazione della materia del contendere o di astenersi, in ogni caso, dalla notifica del decreto ingiuntivo (comunque) emesso; salvo poi a chiedere - in separata sede - il pagamento delle spese sostenute per avviare la procedura monitoria, data la inadempienza del debitore, al momento della proposizione del ricorso. D'altra parte, stabiliti gli enunciati principi (ai quali il Tribunale si è correttamente allineato), i ricorrenti non hanno poi ragione di dolersi della sentenza del Tribunale, che, pur avendo "revocato" il decreto ingiuntivo, ha riconosciuto comunque il diritto di questi ultimi al pagamento di quelle spese liquidate nel decreto medesimo e stabilito l'obbligo di pagamento nei confronti dell'Istituto bancario - appellante; nè hanno ragione di dolersi della (ulteriore) statuizione del Tribunale che ha condannato i convenuti - appellati al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio di merito. Il giudice d'appello infatti, dopo avere "revocato il decreto ingiuntivo, ha poi insindacabilmente individuato la parte processuale su cui avrebbe dovuto gravare l'onere delle spese del giudizio di opposizione, dopo avere valutato (incensurabilmente in questa sede) l'esito (finale) della lite alla stregua della "soccombenza" ritenuta nei riguardi degli eredi del creditore – ingiungente.....”.
Cassazione civile, sez. lav., 11 aprile 1990, n. 3054 Durastanti c. Monte Paschi Siena Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 4

 

 

 

 

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