Il decreto ingiuntivo (cfr.,
amplius,
"Il procedimento di
ingiunzione", Cedam, Padova 2010), poiché la
fondatezza dei motivi di opposizione ad esso deve essere
valutata con riguardo (non alla data di proposizione
dell'istanza d'ingiunzione ma) alla data di emissione
del decreto medesimo,
“...il Tribunale, infatti, nel pervenire alla decisione
impugnata, ha (correttamente) ritenuto che la fondatezza
(o meno) dei motivi dell'opposizione al decreto
ingiuntivo deve essere valutata con riferimento non alla
data di proposizione del ricorso, ma a quelle della
emissione del decreto medesimo: e che è poi, anche, la
data rispetto alla quale deve valutarsi la fondatezza in
fatto ed in diritto della decisione giudiziale adottata.
E ciò in aderenza a principi di diritto enunciati più
volte in "subiecta materia" dalla giurisprudenza
(uniforme, costante e consolidata) di questa Corte (cfr.
ad es. tra le più recenti: Cass. 18.10.1983 n. 6121;
Cass. 8.6.1985 n. 3482) e dai quali anche questo
Collegio non ha motivo di discostarsi.......”;
Cassazione civile, sez. lav., 11 aprile 1990, n. 3054
Durastanti c. Monte Paschi Siena Giust. civ. Mass. 1990,
fasc. 4
deve esserer revocato ove l'opponente dimostri di
aver provveduto al pagamento del debito (dopo la
richiesta dello stesso ma) prima dell'emissione del
provvedimento monitorio, conseguendo a tale pagamento la
cessazione della materia del contendere:
“....ed invero il decreto ingiuntivo doveva essere nel
caso concreto (così come ha correttamente deciso il
Tribunale) necessariamente "revocato", essendo risultata
la fondatezza dei motivi di opposizione, mediante i
quali si segnalava l'avvenuto pagamento (prima della
emissione del decreto) del "debito" per il quale era
stata chiesta (precedentemente) la ingiunzione, con
conseguente "cessazione della materia del contendere":
salvo il diritto (correttamente riconosciuto dal
Tribunale) del creditore - ingiungente al pagamento
delle spese della procedura monitoria, legittimamente
avviata, quando (ancora) il pagamento non era stato
effettuato. Diversa è l'ipotesi in cui il pagamento
intervenga nel corso del giudizio d'opposizione. In
questo caso lo stesso comportamento dell'opponente
rivela l'infondatezza dei motivi di opposizione ed il
decreto non può essere revocato: con la conseguenza che
le spese liquidate nel decreto devono essere poste a
carico del debitore - ingiunto, oltre a quelle (in parte
o per intero) del giudizio di opposizione, secondo il
prudente e discrezionale apprezzamento del giudice del
merito, valutata al riguardo la (totale o parziale)
soccombenza del debitore - opponente, avuto riguardo
all'esito finale della lite.........”.
Cassazione civile, sez. lav., 11 aprile 1990, n. 3054
Durastanti c. Monte Paschi Siena Giust. civ. Mass. 1990,
fasc. 4
Resta salvo, in ogni caso, il diritto del creditore,
avvalsosi della ingiunzione - che, in quanto soccombente
nel giudizio di opposizione, legittimamente è
condannato al pagamento delle relative spese -, al
ristoro delle spese della procedura monitoria,
legittimamente avviata prima del pagamento predetto, per
conseguire le quali, astenendosi, a seguito del
pagamento ricevuto, dalla notifica del decreto
ingiuntivo, avrebbe potuto agire in separata sede:
“...è noto infatti, secondo principi generali, che la
notifica del decreto ingiuntivo estende i suoi effetti,
al di là dell'intenzione del soggetto - creditore che ha
proceduto alla sua notificazione, a tutte le somme
liquidate nel decreto medesimo: di guisa che, mediante
l'opposizione proposta l'Istituto bancario (che aveva
già pagato per intero il "debito" per il quale era stata
chiesta l'ingiunzione) non aveva altra scelta per
perseguire (necessariamente) lo scopo di evitare che il
decreto stesso acquistasse esecutorietà ai sensi
dell'art. 647 del C.P.C. per tutte le somme ivi
indicate. Nè può avere rilievo, per contrastare il
(ricordato) principio derivante dal "sistema) del
procedimento monitorio, il fatto (eventuale e
successivo) che poi il creditore si fosse limitato, in
sede di esecuzione, a chiedere mediante precetto il
(solo) pagamento delle spese liquidate nel decreto
medesimo. Il Monte dei Paschi non avrebbe potuto poi
opporre in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo
(non opposto) e quindi divenuto esecutivo ex art. 647
C.P.C., l'avvenuto pagamento della somma indicata nel
decreto medesimo (capitale), in quanto il pagamento era
stato effettuato prima (e non dopo) la pronuncia del
provvedimento giudiziale che, in mancanza di tempestiva
opposizione, avrebbe costituito poi titolo per
consentire al creditore (anche se soddisfatto) di
avviare comunque l'esecuzione nei confronti del suo
debitore. Disattesa pertanto la (maggior parte) delle
censure proposte essendo stata ritenuta la correttezza
del giudizio del Tribunale, alla stregua degli enunciati
principi di diritto, si può poi osservare brevemente,
quanto alle altre, che il creditore che aveva ricevuto
(prima della pronuncia del decreto) il pagamento della
(intera) somma (senza alcuna riserva o contestazione)
aveva l'onere di segnalare in qualche modo all'adito
Pretore l'intervenuta cessazione della materia del
contendere o di astenersi, in ogni caso, dalla notifica
del decreto ingiuntivo (comunque) emesso; salvo poi a
chiedere - in separata sede - il pagamento delle spese
sostenute per avviare la procedura monitoria, data la
inadempienza del debitore, al momento della proposizione
del ricorso. D'altra parte, stabiliti gli enunciati
principi (ai quali il Tribunale si è correttamente
allineato), i ricorrenti non hanno poi ragione di
dolersi della sentenza del Tribunale, che, pur avendo
"revocato" il decreto ingiuntivo, ha riconosciuto
comunque il diritto di questi ultimi al pagamento di
quelle spese liquidate nel decreto medesimo e stabilito
l'obbligo di pagamento nei confronti dell'Istituto
bancario - appellante; nè hanno ragione di dolersi della
(ulteriore) statuizione del Tribunale che ha condannato
i convenuti - appellati al pagamento delle spese
processuali di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Il giudice d'appello infatti, dopo avere "revocato il
decreto ingiuntivo, ha poi insindacabilmente individuato
la parte processuale su cui avrebbe dovuto gravare
l'onere delle spese del giudizio di opposizione, dopo
avere valutato (incensurabilmente in questa sede)
l'esito (finale) della lite alla stregua della
"soccombenza" ritenuta nei riguardi degli eredi del
creditore – ingiungente.....”.
Cassazione civile, sez. lav., 11 aprile 1990, n. 3054
Durastanti c. Monte Paschi Siena Giust. civ. Mass. 1990,
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