di Matteo Bellina
La mera esistenza di una norma che
impone al pubblico dirigente di vigilare non determina
un obbligo giuridico di impedire l¿evento di reato.
Con la pronuncia in
commento la Cassazione si interroga sulla possibilità di
riconoscere una responsabilità penale omissiva impropria
(vale a dire per omesso impedimento dell’evento) in capo
al pubblico dirigente rispetto ai reati edilizi.
Nel caso concreto
l’imputato, dirigente dell’ufficio urbanistico del
comune, attraverso la concessione di un permesso di
costruire microscopicamente illegittimo, avrebbe
consentito la consumazione del reato di cui all’art. 44,
lett. a, del D.P.R. n. 380 del 2001, da parte del terzo
costruttore.
Secondo la pubblica
accusa l’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001
responsabilizza specificamente in tal senso il dirigente
dell’ufficio comunale competente, imponendogli di
intervenire ogni qual volta sia accertata l’esecuzione
di lavori di costruzione in difformità alla normativa
urbanistica.
L’obbligo giuridico di
impedire l’evento di reato imposto dalla disposizione
suddetta sarebbe pertanto idoneo, laddove violato, a dar
luogo ad una responsabilità omissiva impropria per il
soggetto garante ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.
Di diverso avviso i
giudici di legittimità.
Secondo costoro solo con
riferimento ai c.d. “reati causali puri” è consentita
l’equiparazione tra l’impedire l’evento ed il
cagionarlo, in quanto in tali fattispecie criminose il
“disvalore” si concentra sull’evento e non sulle
modalità di causazione dello stesso.
Viceversa i “reati di
mera condotta” nonché i “reati a condotta vincolata”,
non sono punibili ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.,
poiché in essi il “disvalore” si concentra nella
condotta tassativamente descritta dalla norma
incriminatrice.
L’art. 44, lett. a, del
D.P.R. n. 380 del 2001, prevede una fattispecie di mera
condotta “a forma libera”, la quale non può essere
estesa, mediante il meccanismo di cui all’art. 40, comma
2, c.p., ai pubblici funzionari preposti alla vigilanza
sulla procedura amministrativa di concessione.
La mera esistenza di una
norma che impone al dirigente di vigilare non determina
automaticamente un obbligo giuridico di impedire
l’evento descritto nella fattispecie di cui all’art. 44,
lett. a del D.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di
reato di mera condotta in relazione al quale
l’equiparazione tra azione ed omissione di cui all’art.
40, comma 2, c.p., non trovare applicazione.
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