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L'obbligo di vigilanza non si estende a quello di impedire l'evento

Reati edilizi, dirigenti P.A. senza responsabilita' omissiva- Cassazione penale Sentenza 28/02/2011, n. 9281)-Ipsoa.it

 

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di Matteo Bellina

La mera esistenza di una norma che impone al pubblico dirigente di vigilare non determina un obbligo giuridico di impedire l¿evento di reato.

Con la pronuncia in commento la Cassazione si interroga sulla possibilità di riconoscere una responsabilità penale omissiva impropria (vale a dire per omesso impedimento dell’evento) in capo al pubblico dirigente rispetto ai reati edilizi.

Nel caso concreto l’imputato, dirigente dell’ufficio urbanistico del comune, attraverso la concessione di un permesso di costruire microscopicamente illegittimo, avrebbe consentito la consumazione del reato di cui all’art. 44, lett. a, del D.P.R. n. 380 del 2001, da parte del terzo costruttore.

Secondo la pubblica accusa l’art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001 responsabilizza specificamente in tal senso il dirigente dell’ufficio comunale competente, imponendogli di intervenire ogni qual volta sia accertata l’esecuzione di lavori di costruzione in difformità alla normativa urbanistica.

L’obbligo giuridico di impedire l’evento di reato imposto dalla disposizione suddetta sarebbe pertanto idoneo, laddove violato, a dar luogo ad una responsabilità omissiva impropria per il soggetto garante ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p.

Di diverso avviso i giudici di legittimità.

Secondo costoro solo con riferimento ai c.d. “reati causali puri” è consentita l’equiparazione tra l’impedire l’evento ed il cagionarlo, in quanto in tali fattispecie criminose il “disvalore” si concentra sull’evento e non sulle modalità di causazione dello stesso.

Viceversa i “reati di mera condotta” nonché i “reati a condotta vincolata”, non sono punibili ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., poiché in essi il “disvalore” si concentra nella condotta tassativamente descritta dalla norma incriminatrice.

L’art. 44, lett. a, del D.P.R. n. 380 del 2001, prevede una fattispecie di mera condotta “a forma libera”, la quale non può essere estesa, mediante il meccanismo di cui all’art. 40, comma 2, c.p., ai pubblici funzionari preposti alla vigilanza sulla procedura amministrativa di concessione.

La mera esistenza di una norma che impone al dirigente di vigilare non determina automaticamente un obbligo giuridico di impedire l’evento descritto nella fattispecie di cui all’art. 44, lett. a del D.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di reato di mera condotta in relazione al quale l’equiparazione tra azione ed omissione di cui all’art. 40, comma 2, c.p., non trovare applicazione.

 

 

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