L'accertamento sintetico
è disciplinato dall'articolo 38 commi 4 e seguenti, del
DPR n. 600/1973. La caratteristica propria della
determinazione sintetica del reddito complessivo delle
persone fisiche, consiste nell'accertare quel maggior
reddito occultato dal contribuente, spostando l'esame
dalla fonte di reddito alla spesa, in modo da poter
giungere all'individuazione del fatto ignoto. Quindi
questa operazione logica consente di risalire da una
spesa al reddito imponibile.
Accertamento
sintetico: arma risolutiva contro l’evasione fiscale,
oppure sterile iniqua dolorosa gabella?
Rispondere a questa
domanda volutamente provocatoria non è affatto semplice;
nonostante ciò si tenterà di fornire il nostro punto di
vista al termine del presente lavoro.
Inizialmente si
ritiene imprescindibile fare, un pur breve, excursus su
cosa significa esattamente accertamento fiscale
sintetico.
L’accertamento
sintetico è disciplinato dall’articolo 38 commi 4 e
seguenti, del DPR n. 600/1973.
La caratteristica
propria della determinazione sintetica del reddito
complessivo delle persone fisiche, consiste
nell’accertare quel maggior reddito occultato dal
contribuente, spostando l’esame dalla fonte di reddito
alla spesa, in modo da poter giungere all’individuazione
del fatto ignoto. Quindi questa operazione logica
consente di risalire da una spesa al reddito imponibile.
L’accertamento
sintetico si suddivide in accertamento sintetico “puro”
e in accertamento redditometrico.
L’accertamento sintetico
“puro” si fonda su elementi e circostanze di fatto
certi, cioè su spese esattamente individuate
dall’amministrazione finanziaria, l’accertamento
sintetico" redditometrico" si basa su determinati
elementi di capacità contributiva (veicoli, immobili,
imbarcazioni, assunzione colf, eccetera) dai quali
l’amministrazione Finanziaria presume un determinato
reddito mediante coefficienti individuati dai decreti
ministeriali.
Il legislatore
recentemente ha modificato in modo significativo il su
indicato testo normativo; pertanto si può correttamente
parlare di “vecchio accertamento sintetico” e di “nuovo
accertamento sintetico”. Le norme che regolano “il
vecchio accertamento” sintetico sono efficaci fino al
periodo di imposta 2008, che, ad oggi, non è ancora
prescritto; anzi si prescriverà dopo il 31.12.2013 nel
caso in cui il contribuente abbia presentato la
dichiarazione dei reddito, ovvero dopo il 31.12.2014 nel
caso in cui il contribuente non abbia presentato la
dichiarazione dei redditi.
Conseguentemente le
norme che regolano “il nuovo accertamento sintetico”
sono in vigore a far data dal 01.01.2009.
“Vecchio
accertamento sintetico”
L’accertamento sintetico
(sia “puro” che redditometrico”) è dotato di presunzione
legale relativa.
Ciò significa che la
norma determina una inversione dell’onere della prova,
e, quindi, compete al contribuente dimostrare di non
aver prodotto il reddito determinato presuntivamente
dall’Ufficio. In questi casi la prova che deve fornire
il contribuente assume le caratteristiche di una vera e
propria prova “diabolica”. Infatti, secondo la
prevalente giurisprudenza della Cassazione, la mera
disponibilità di determinati beni attribuisce
all’Ufficio di potere di calcolare il reddito presunto;
il contribuente non ha la possibilità di confutare i
risultati del “redditometro” ma può soltanto dimostrare
di aver percepito negli anni oggetto di accertamento
entrate finanziarie escluse da tassazione ovvero che non
andavano dichiarate in quanto tassate alla fonte a
titolo definitivo.
Questa visione miope sia
dell’Amministrazione Finanziaria che di larga parte
della Giurisprudenza ha provocato l’emersione di
situazioni paradossali al limite dell’incredibile. In
termini concreti molto spesso è accaduto che “poveri
diavoli”, non certo incalliti evasori fiscali, sono
stati oggetto di accertamento da redditometro per il
semplice fatto di possedere una abitazione principale,
sovente gravata da mutuo, ed una utilitaria come
autovettura. A questi malcapitati, vittime del
“tritacarne” redditometro, il fisco ha attributo
presuntivamente, mediante “imponderabili” coefficienti,
redditi di importo assurdo ed inverosimile che
esorbitavano dalla effettiva capacità contributiva del
contribuente accertato. Fortunatamente questa
metodologia accertativa è stata utilizzata, negli anni
passati, in modo alquanto sporadico nei confronti di una
platea limitata di soggetti atteso che la stessa
Amministrazione Finanziaria ne ha riconosciuto l’elevata
imprecisione e grossolanità.
L’accertamento sintetico
“puro” ha fortunatamente avuto una applicazione ancora
più limitata dell’accertamento redditometrico.
“Nuovo
accertamento sintetico”
Con la “manovra
2010”, il legislatore ha apportato importanti modifiche
alla disciplina dell’accertamento sintetico.
In particolare
l’articolo 22 del Dl 78/2010 ha, infatti, integralmente
sostituito i commi da 4 a 8 del citato articolo 38.
La relazione
illustrativa al Dl 78 ha chiarito che le modifiche
normative sono finalizzate ad aggiornare l’accertamento
sintetico al fine di tener conto dei “cambiamenti,
connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in
ordine alle tipologie di spesa sostenute dai
contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai
consumi”, rendendolo più efficiente e dotandolo di
maggiori garanzie per il contribuente”.
Il Governo ha
ritenuto di “puntare” sull’accertamento sintetico come
principale strumento accertativo di massa da utilizzare
come lotta all’evasione fiscale.
In altri
termini si è ritenuto di “riesumare” il redditometro e
di modificarlo ed affinarlo per poterlo usare come
strumento principale nella lotta all’evasione fiscale.
Il principio di
fondo dell'accertamento sintetico e del redditometro è
che quanto si è speso nel periodo d'imposta è alimentato
dal reddito dichiarato dal contribuente. È un principio
che si può dire ragionevole per le spese correnti e per
tutte quelle tipologie reddituali che vengono dichiarate
"per cassa", come i redditi di lavoro dipendente ed
assimilati; al contrario nel caso di investimenti
patrimoniali, quali l’acquisto dell’abitazione, questa
correlazione non può ovviamente sussistere in quanto si
tratta di spese di carattere straordinario che,
generalmente, sono frutto di risparmi accumulati negli
anni dal contribuente.
L’amministrazione
finanziaria, perlomeno a parole, sembra aver
recepito questo delicato aspetto: infatti il Dott. Luigi
Magistro, direttore dell’area accertamento dell’Agenzia
delle Entrate, ha recentemente chiarito (si veda il
“sole 24 ore del 9 marzo 2011”) che « Occorre
traslare nel modello finora elaborato i dati relativi
all'anno d'imposta 2009, per correggere le stime. La
nostra preoccupazione è di arrivare a un prodotto
affidabile che ci permetta di colpire i veri evasori.
Anche perché i contribuenti onesti avranno come tutela
un doppio contraddittorio».
In tal senso Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha
evidenziato il forte impatto di tipo psicologico che
avrà il redditometro al fine di favorire l'adempimento
spontaneo (cosiddetta tax compliance). In
particolare l’Agenzia delle Entrate metterà “a
disposizione un software – ha sottolineato Befera –
affinché i cittadini possano adeguarsi. Per chi è in
regola non cambia nulla: cambia per chi evade».
Attraverso il programma delle Entrate ciascuno potrà
sapere in anticipo, insomma, quando i suoi redditi
possono considerarsi "congrui" e quando invece dovrà
temere di finire nelle maglie del fisco”.
La nuova versione
dell’articolo 38, commi 4 e seguenti, prevede una netta
distinzione tra l’accertamento sintetico in senso
stretto e l’accertamento redditometrico, collocati,
rispettivamente, ai commi 4 e 5 del nuovo articolo 38.
Accertamento
sintetico puro detto “spesometro”
Nel comma 4 viene
disciplinato l’accertamento “sintetico puro”, che viene
determinato sulla base delle “spese di qualsiasi
genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”,
salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto
con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso
periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque,
legalmente esclusi dalla formulazione della base
imponibile.
Dall’esame della
norma, dunque, emerge che se una persona spende 50mila
euro in un anno si presume che debba dichiarare almeno €
40.000, tenuto conto della cosiddetta "franchigia" del
20 per cento.
Come detto il
punto rilevante di questo principio
è che viene considerata, al fine della determinazione
sintetica del reddito, qualsiasi spesa sostenuta
nell’anno d’imposta, anche quella per incrementi
patrimoniali, che nella precedente versione della norma
si presumeva sostenuta con redditi conseguiti in quote
costanti nell’anno di sostenimento e nei quattro
precedenti.
Gli uffici
finanziari, al fine di individuare le spese sostenute
dal contribuente sottoposto a controllo, utilizzeranno i
dati rinvenibili dalle comunicazioni delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute per
importi superiori ad € 3.000 al netto dell’iva, di cui
all’articolo 21 del Dl 78/2010, che i soggetti passivi
Iva dovranno trasmettere, relativamente alle operazioni
2010, entro il 31 ottobre 2011 e, per le annualità
successive, entro il 30 aprile dell’anno successivo a
quello di riferimento.
Redditometro
Nel comma 5
dell’articolo 38 viene disciplinato l’accertamento
redditometrico.
Nel nuovo
redditometro il paniere dei beni e servizi utilizzati
per l’accertamento è sostituito con elementi di
capacità contributiva, che verranno enucleati
con un apposito decreto ministeriale; tale elementi
saranno il risultato dell’analisi statistica di campioni
significativi di contribuenti, differenziati in funzione
del nucleo familiare e dell’area territoriale di
appartenenza. Quindi questi elementi di capacità
contributiva verranno “tradotti” in reddito presunto
mediante idonei coefficienti.
Tra le novità si
rileva che lo scostamento tra reddito sintetico
complessivo e reddito dichiarato che legittima l’avvio
del procedimento accertativo deve essere almeno pari al
20%; ed è stata abrogata la verifica della sussistenza
di detta condizione per almeno due periodi di imposta.
Di fondamentale
importanza è la norma contenuta nel comma 7
dell’articolo 38, in forza della quale
“l’Ufficio che
procede alla determinazione sintetica del reddito
complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini
dell’accertamento e, successivamente, di avviare il
procedimento di accertamento con adesione ai sensi
dell’art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218”
Il contraddittorio
rappresenta, pertanto, lo strumento, previsto
obbligatoriamente dalla legge, indispensabile per “adattare”,
personalizzare, il reddito sintetico -
determinato mediante lo “spesometro” ovvero il
redditometro - alla situazione specifica del
contribuente. Infatti solo grazie al
contraddittorio l’Ufficio fiscale potrà determinare
l'effettiva capacità di spesa, attesa la disomogeneità
esistente tra spesa effettiva, a base dell'accertamento
sintetico, e il reddito dichiarato; disomogeneità
determinata, come detto, principalmente, dal
sostenimento di spese straordinarie per investimenti
patrimoniali.
L’obbligatorietà del
contraddittorio comporta che la presunzione fiscale
posta a fondamento dell’accertamento sintetico rientri
tra le presunzioni semplici; in altri termini, i
risultati dell’accertamento sintetico non sono in grado
fa soli di fondare e legittimare un avviso di
accertamento, ma devono essere supportati da ulteriori
elementi ottenuti, in particolare, dal contraddittorio
tra l’Ufficio ed il contribuente.
Conclusioni
In conclusione si
ritiene che, mentre gli degli studi di settore sono
stati lo strumento accertativo preminente degli anni
2000, l’accertamento sintetico rappresenterà lo
strumento principe che l’Agenzia delle Entrate
utilizzerà per accertare i redditi evasi dai
contribuente. L’obbiettivo dell’Agenzia delle entrate è
di utilizzare questo strumento per tutta la platea dei
contribuenti italiani, quindi non solo per i titolari di
partita iva; si tratta di un obbiettivo ambizioso e,
molto probabilmente, difficilmente realizzabile.
si ritiene, infatti,
che l’accertamento sintetico possa svolgere un ruolo
importante per contrastare la l’evasione fiscale se
verrà utilizzato non tanto come strumento accertativo
vero e proprio ma come strumento di “tax compliance”,
ossia strumento che induce l’adeguamento spontaneo del
contribuente. E per svolgere questa funzione è
indispensabile che “il sintetico” venga affinato il più
possibile per migliorarne l’attendibilità.
Tuttavia si ritiene
indispensabile attribuire all’eventuale adeguamento
spontaneo del contribuente la valenza di
concordato, ossia di accordo tra contribuente e fisco.
In altri termini, nel caso di adeguamento, il
contribuente, eventualmente fino ad un determinato
importo di reddito non dichiarato, non sarebbe
suscettibile di accertamento da parte
dell’Amministrazione Finanziaria.
In questo modo
l’accertamento sintetico potrebbe rappresentare l’arma
notevole per abbattere l’evasione fiscale. Viceversa si
ritiene che se il “sintetico” verrà utilizzato come mero
strumento accertativo i risultati antievasione saranno
alquanto modesti e sterili.
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