In attesa della Corte
Costituzionale, resa nota la Circolare sui requisiti dei
mediatori e sul procedimento di mediazione
Un normale incidente di
costituzionalità, come ce ne sono tanti. Questa in
sintesi la reazione del Governo all’indomani della
decisione del TAR Lazio.
I siti istituzionali
così intitolano:
“Mediazione civile:
vigente anche dopo sentenza TAR” (Governo.it)
“Pronuncia Tar Lazio
non sospende regolamento attuativo” (Giustizia.it)
La risposta del Governo
è affidata ad una nota (non pubblicata) del Ministro
Alfano, secondo cui “Il regolamento sulla mediazione
civile resta vigente e operante” (dal sito del
Governo)
Qualche riga in più
spende il sito del Ministero della Giustizia, dove si
legge: “con riferimento alla pronuncia emessa ieri
dal Tar del Lazio, il Ministero della Giustizia precisa
che il giudice amministrativo ha rimesso la questione
dell’obbligatorietà della mediazione alla Corte
costituzionale perché si pronunci come nelle sue
prerogative, ma, significativamente, non ha sospeso,
come pure avrebbe potuto, il regolamento attuativo
impugnato che, al pari della corrispondente disciplina
legislativa, resta vigente e operante, come in ogni
altro dei molti casi in cui pende una questione di
legittimità su norme processuali”.
Nel frattempo, per
meglio sottolineare che il Governo intende comunque
andare avanti, è stata resa nota la circolare emanata lo
scorso 4 aprile, “al fine di dare alcuni chiarimenti
relativi al regolamento di procedura e requisiti dei
mediatori”.
Di seguito, il testo
della Circolare, che si sofferma sui requisiti
richiesti ai mediatori e sul procedimento di
mediazione.
-
Ministero della
Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore della
Giustizia Civile;
visto l’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n.
28;
visto il decreto
interministeriale del Ministro della Giustizia di
concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18
ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre
2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il
quale è stato adottato il “Regolamento recante la
determinazione dei criteri e delle modalità di
iscrizione e tenuta del registro degli organismi di
mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione
nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli
organismi, ai sensi dell’art. 16 del Decreto legislativo
4 marzo 2010 n. 28”;
visto l’art.3 del
suddetto decreto interministeriale che prevede che il
registro degli organismi abilitati a svolgere la
mediazione è tenuto presso il Ministero della Giustizia
e ne è responsabile il direttore generale della
giustizia civile;
visto l’art.5 del
medesimo decreto interministeriale, secondo cui il
responsabile del registro approva i modelli di domanda
di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle
verifiche, con la indicazione degli atti, dei documenti
e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;
visto l’art.10 del
medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta
al responsabile del registro, per le finalità di cui ai
commi 1 e 2, l’esercizio del potere di controllo, anche
mediante l’acquisizione di atti e notizie, che viene
esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o
atti amministrativi equipollenti;
adotta la seguente
CIRCOLARE
In sede di concreta
attuazione dell’attività di tenuta del registro degli
organismi di mediazione, si ritiene necessario dare
specifica indicazione su alcuni profili problematici
inerenti la corretta applicazione delle previsioni
contenute nel d.lgs.28/2010 nonché nel decreto
interministeriale 180/2010.
In materia di
regolamento di procedura: la conclusione del
procedimento di mediazione
Preme evidenziare che si ritiene non corretto
l’inserimento, nel regolamento di procedura di un
organismo di mediazione, di una previsione secondo la
quale, ove l’incontro fissato del responsabile
dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte
invitata non abbia tempestivamente espresso la propria
adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non
volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non
volere comunque dare corso alla mediazione, la
segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data
successiva a quella inizialmente fissata, una
dichiarazione di conclusione del procedimento per
mancata adesione della parte invitata.
Una siffatta previsione
non può, infatti, essere considerata conforme alla
disciplina normativa in esame nei casi di operatività
della condizione di procedibilità di cui all’art.5 del
d.lgs.28/2010.
L’inserimento di tale
previsione nel regolamento di procedura di un organismo
di mediazione non può che essere ritenuta in contrasto
con la norma primaria (art.5 del d.lgs 28/2010) che
esige che, per determinate materie, deve essere
preliminarmente esperito il procedimento di mediazione:
il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al
mediatore designato, il quale solo può constatare la
mancata comparizione della parte invitata e redigere il
verbale negativo del tentativo di conciliazione.
La mediazione
obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere
esperita anche in caso di mancata adesione della parte
invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa
ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di
mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della
ricezione della comunicazione di mancata adesione della
parte invitata, alla mediazione.
Ove, invece, si
ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si
produrrebbe l’effetto, non consentito, di un aggiramento
della previsione che ha imposto l’operatività della
condizione di procedibilità per talune materie.
In realtà, in tale caso,
deve ritenersi che il rilascio da parte della
segreteria di un organismo della dichiarazione di
conclusione del procedimento non può assurgere ad atto
valido ed efficace ai fini dell’assolvimento dell’onere
di esperire previamente il tentativo di conciliazione;
ciò, in quanto la mancata comparizione anche del solo
istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere
correttamente iniziato e proseguito il procedimento di
mediazione.
A dare ulteriore
conforto a tale impostazione è la circostanza che ai
sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e dell’art.7 del
d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta
anche in caso di mancata partecipazione di una o più
parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il
mediatore che deve verificare se effettivamente la
controparte non si presenti, essendo tale comportamento
valutabile dal giudice nell’effettivo successivo
giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto, del d.lgs.
28/2010.
E’, inoltre, rilevante
considerare che, nel corso del procedimento di
mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l’unica
parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione
della sua pretesa da comunicare all’altra parte come
proposta dello stesso soggetto in lite e non del
mediatore.
In conclusione: la
previsione, per talune materie, di una condizione di
procedibilità comporta che la mediazione debba essere
effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure
con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che,
per ritenersi esperita la condizione di procedibilità,
l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il
verbale di esito negativo della mediazione è il
mediatore e non la segreteria dell’organismo di
mediazione.
Ai fini, quindi, della
corretta applicazioni delle previsioni normative di
riferimento, questa direzione, nell’esercizio dei propri
poteri di vigilanza, invita gli organismi di mediazione
ad adeguarsi alla presente circolare nei sensi di cui
sopra, limitando alla sola fattispecie della mediazione
volontaria l’applicazione di una eventuale previsione
del regolamento di procedura che abbia contenuto analogo
a quello preso in esame.
In materia di requisiti
dei mediatori
Ai sensi dell’art.4,
comma quinto, del D.M. 180/2010, il possesso dei
requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello
di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato
dall’interessato mediante autocertificazione.
Sicchè, ai nostri fini,
anche i requisiti di qualificazione dei mediatori di cui
all’art.4, comma terzo, lett.a),b), c),, del d.m.
180/2010, possono essere attestati mediante
autocertificazione.
In questo contesto,
preme evidenziare l’esigenza di una piena e chiara
consapevolezza del dichiarante circa l’effettivo
contenuto di quanto il medesimo autodichiara, tenuto
conto delle conseguenze penali che potrebbero prodursi
in caso di non corrispondenza al vero di quanto
dichiarato.
Per tale ragione, con
specifico riferimento a tale profilo, la modulistica
predisposta ed approvata da questa direzione generale ha
avuto come specifico obiettivo quello di
responsabilizzare al massimo chi intende ottenere
l’inserimento quale mediatore negli elenchi di un
organismo di mediazione.
Si è, a tal proposito,
predisposta una appendice terza, in cui il mediatore
dovrà indicare, oltre che i propri dati personali, anche
la sussistenza dei requisiti idonei per l’inserimento
negli elenchi di un organismo di mediazione; si è, in
particolare, previsto che sia espressamente indicato il
titolo di studi posseduto, ovvero l’ordine od il
collegio professionale presso il quale è iscritto; e si
è, inoltre, richiesto di specificare di avere
frequentato un corso di formazione presso un ente
abilitato ai sensi dell’art.18 del d.m. 180/2010, nonché
la durata del corso e la valutazione finale.
Inoltre, si sono
predisposti gli allegati 1) 2) e 3) nei quali il
mediatore assume espressamente la responsabilità penale
per le eventuali dichiarazioni non veritiere in materia
di sussistenza dei requisiti di onorabilità, possesso
dei requisiti di qualificazione e di disponibilità per
un numero di organismi non superiore a cinque.
In particolare, con
specifico riferimento alla dichiarazione sul possesso
dei requisiti, si è chiesto espressamente di indicare:
a) il titolo di studi posseduto; b) l’iscrizione ad un
ordine o collegio professionale; c) l’esperienza nella
materia dei rapporti di consumo; d) la frequentazione di
un corso di formazione presso un ente di formazione
abilitato a svolgere l’attività di formazione dei
mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale
18 ottobre 2010 n.180, con l’indicazione della durata e
della valutazione finale.
Preme, a questo punto,
precisare che il possesso del requisito di cui al punto
d) potrà essere dichiarato, tenuto conto della normativa
prevista dal d.m. 222/2004 nonché dell’innesto normativo
di cui al d.m. 180/2010, solo ove il mediatore abbia:
- frequentato e superato
con esito positivo un percorso formativo di durata non
inferiore a 50 ore tenuto ed attestato dall’ente di
formazione accreditato presso il Ministero della
Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto
ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
- frequentato e superato
con esito positivo: a) un percorso formativo di durata
non inferiore a 40 ore tenuto ed attestato dall’ente di
formazione accreditato presso il Ministero della
Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del
decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del
decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della
Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito
positivo un percorso formativo di durata non inferiore a
10 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione
accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai
sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18
ottobre 2010 n.180;
- ottenuto l’iscrizione,
quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4,
comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004,
presso l’organismo di mediazione accreditato presso il
Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma
quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222,
nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale
della Giustizia civile; b) frequentato e superato con
esito positivo un percorso formativo di durata non
inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall’ente di
formazione accreditato presso il Ministero della
Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto
ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
- ottenuto l’iscrizione,
quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4,
comma quarto, lett.a) del decreto ministeriale 222/2004,
ovvero quale “conciliatore” presso l’organismo di
mediazione accreditato presso il Ministero della
Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del
decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del
decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della
Giustizia civile; b) fatto riserva, ai sensi dell’art.20,
comma secondo, del decreto ministeriale 28/2010, di
acquisizione dei requisiti anche formativi previsti dal
medesimo decreto ovvero avere attestato l’avvenuto
svolgimento di almeno venti procedure di mediazione,
conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in
qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con
successo anche parziale, entro il termine di scadenza di
sei mesi dall’entrata in vigore del decreto
ministeriale.
Quest’ultimo caso, per
completezza, si verifica in applicazione della
previsione di cui all’art.20, comma secondo, del d.m.
180/2010, secondo cui i mediatori già iscritti, possono
continuare a esercitare l’attività di mediazione fino
alla scadenza dei sei mesi sopra indicato, salvo
comunicare, a mezzo dell’organismo cui è iscritto,
l’avvenuta acquisizione dei requisiti aggiuntivi.
Si invita, pertanto, a
dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui
sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa
direzione intende seguire al fine del compiuto esercizio
della propria attività di vigilanza preventiva e
successiva.
Roma, 4 aprile 2011
Il Direttore Generale
Maria Teresa Saragnano
|