Con la domanda di
mediazione presentata da una delle parti ad un Organismo
di mediazione iscritto nei Registri del Ministero si
instaura il procedimento di mediazione qualunque sia la
sua natura.
Anche la mediazione
facoltativa, che sorge su invito del giudice ai sensi
dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, infatti viene
instaurata con la domanda depositata dalla parte più
diligente.
Il d.lgs. 28/2010 non
richiede una forma specifica della domanda, però,
stabilisce che la mediazione inizia “All’atto della
presentazione della domanda di mediazione” e ciò
induce a pensare che la stessa vada presentata in forma
scritta. Ciò anche perché la domanda, e la data del
primo incontro fissato dal mediatore, devono essere
comunicate all’altra parte.
Nella domanda l’istante
dovrà specificare i termini della controversia,
descrivendo la fattispecie e spiegando per quali
interessi chiede tutela e quali sono in concreto le
proprie richieste.
Non è prescritto un
preciso contenuto alla domanda, però una descrizione
abbastanza analitica della situazione controversa
faciliterà la conoscenza dei fatti da parte del
mediatore già prima del primo incontro e ciò potrebbe
abbreviare i tempi della procedura.
Quanto agli effetti
della domanda di mediazione questa interrompe la
prescrizione, alla stessa stregua della domanda
giudiziale, dal momento in cui essa è comunicata alle
parti.
La comunicazione della
domanda, unitamente alla data del primo incontro, può
essere svolta dalla parte istante e in tal caso il
momento in cui avviene l’interruzione della prescrizione
quello in cui essa comunica all’altra parte tale
domanda, unitamente alla data del primo incontro (art.
5, u.c., e art. 8, primo comma, d.lgs. 28/2010).
Bisogna però evidenziare
che ai sensi dell’art. 7 del d.m. 180/2010
“l’Organismo può
prevedere nel regolamento: a) che il mediatore deve in
ogni caso convocare personalmente le parti”.
Nemmeno per tale
comunicazione, da chiunque svolta, è prevista una forma
particolare ma, considerati gli importanti effetti che
produce, è opportuno che venga effettuata in forma
documentabile e con data certa (quindi quantomeno con
fax, lettera raccomandata o posta elettronica
certificata).
Dal giorno della
comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione
impedisce altresì la decadenza, con la
precisazione che questa può essere impedita una sola
volta e che, comunque, “se il tentativo di
conciliazione fallisce la domanda giudiziale deve essere
proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale” di mancata
conciliazione presso la segreteria dell’Organismo.
Si evidenzia inoltre
che, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 28/2010, il
procedimento di mediazione non può durare più di quattro
mesi e questo termine inizia a decorrere proprio dal
giorno del deposito della domanda presso l’Organismo di
mediazione prescelto, ovvero dalla scadenza di quello
fissato dal giudice per il deposito della domanda
stessa.
Inoltre il termine di
durata del procedimento di mediazione non è soggetto a
sospensione feriale.
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