Ministero
della Giustizia
Dipartimento per gli affari di giustizia
IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
visto l’art. 16 del decreto legislativo
4 marzo 2010 n. 28;
visto il decreto interministeriale
del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180,
pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con
efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato
adottato il “Regolamento recante la determinazione dei
criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del
registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei
formatori per la mediazione nonché l’approvazione delle
indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art.
16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”;
visto l’art.3 del suddetto decreto
interministeriale che prevede che il registro degli
organismi abilitati a svolgere la mediazione è tenuto
presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile
il direttore generale della giustizia civile;
visto l’art.5 del medesimo decreto
interministeriale, secondo cui il responsabile del
registro approva i modelli di domanda di iscrizione e
fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con la
indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui
la domanda deve essere corredata;
visto l’art.10 del medesimo decreto
interministeriale, secondo cui spetta al responsabile
del registro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2,
l’esercizio del potere di controllo, anche mediante
l’acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato
nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti
amministrativi equipollenti;
adotta la seguente
CIRCOLARE
In sede di concreta
attuazione dell’attività di tenuta del registro degli
organismi di mediazione, si ritiene necessario dare
specifica indicazione su alcuni profili problematici
inerenti la corretta applicazione delle previsioni
contenute nel d.lgs.28/2010 nonché nel decreto
interministeriale 180/2010.
In materia di regolamento di procedura: la
conclusione del procedimento di mediazione
Preme evidenziare che si ritiene non corretto
l’inserimento, nel regolamento di procedura di un
organismo di mediazione, di una previsione secondo la
quale, ove l’incontro fissato del responsabile
dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte
invitata non abbia tempestivamente espresso la propria
adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non
volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non
volere comunque dare corso alla mediazione, la
segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data
successiva a quella inizialmente fissata, una
dichiarazione di conclusione del procedimento per
mancata adesione della parte invitata.
Una siffatta previsione non può, infatti, essere
considerata conforme alla disciplina normativa in esame
nei casi di operatività della condizione di
procedibilità di cui all’art.5 del d.lgs.28/2010.
L’inserimento di tale previsione nel regolamento di
procedura di un organismo di mediazione non può che
essere ritenuta in contrasto con la norma primaria
(art.5 del d.lgs 28/2010) che esige che, per determinate
materie, deve essere preliminarmente esperito il
procedimento di mediazione: il che postula che si
compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato,
il quale solo può constatare la mancata comparizione
della parte invitata e redigere il verbale negativo del
tentativo di conciliazione.
La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve
essere esperita anche in caso di mancata adesione della
parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente
percorsa ove l’istante si sia rivolto ad un organismo di
mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della
ricezione della comunicazione di mancata adesione della
parte invitata, alla mediazione.
Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione
regolamentare, si produrrebbe l’effetto, non consentito,
di un aggiramento della previsione che ha imposto
l’operatività della condizione di procedibilità per
talune materie.
In realtà, in tale caso, deve ritenersi che il rilascio
da parte della segreteria di un organismo della
dichiarazione di conclusione del procedimento non può
assurgere ad atto valido ed efficace ai fini
dell’assolvimento dell’onere di esperire previamente il
tentativo di conciliazione; ciò, in quanto la mancata
comparizione anche del solo istante, dinanzi al
mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato
e proseguito il procedimento di mediazione.
A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la
circostanza che ai sensi dell’art.11 del d.lgs.28/2010 e
dell’art.7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare
la proposta anche in caso di mancata partecipazione di
una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni
caso, è il mediatore che deve verificare se
effettivamente la controparte non si presenti, essendo
tale comportamento valutabile dal giudice nell’effettivo
successivo giudizio, ai sensi dell’art.8, comma quinto,
del d.lgs. 28/2010.
E’,inoltre, rilevante considerare che, nel corso del
procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe
ragionare con l’unica parte presente sul
ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa
da comunicare all’altra parte come proposta dello stesso
soggetto in lite e non del mediatore.
In conclusione: la previsione, per talune materie, di
una condizione di procedibilità comporta che la
mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi
al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate,
con la conseguenza che, per ritenersi esperita la
condizione di procedibilità, l’unico soggetto
legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito
negativo della mediazione è il mediatore e non la
segreteria dell’organismo di mediazione.
Ai fini, quindi, della corretta applicazioni delle
previsioni normative di riferimento, questa direzione,
nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, invita
gli organismi di mediazione ad adeguarsi alla presente
circolare nei sensi di cui sopra, limitando alla sola
fattispecie della mediazione volontaria l’applicazione
di una eventuale previsione del regolamento di procedura
che abbia contenuto analogo a quello preso in esame.
In materia di requisiti dei mediatori
Ai sensi dell’art.4, comma quinto, del D.M. 180/2010, il
possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto
che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere
attestato dall’interessato mediante autocertificazione.
Sicchè, ai nostri fini, anche i requisiti di
qualificazione dei mediatori di cui all’art.4, comma
terzo, lett.a),b), c),, del d.m. 180/2010, possono
essere attestati mediante autocertificazione.
In questo contesto, preme evidenziare l’esigenza di una
piena e chiara consapevolezza del dichiarante circa
l’effettivo contenuto di quanto il medesimo
autodichiara, tenuto conto delle conseguenze penali che
potrebbero prodursi in caso di non corrispondenza al
vero di quanto dichiarato.
Per tale ragione, con specifico riferimento a tale
profilo, la modulistica predisposta ed approvata da
questa direzione generale ha avuto come specifico
obiettivo quello di responsabilizzare al massimo chi
intende ottenere l’inserimento quale mediatore negli
elenchi di un organismo di mediazione.
Si è, a tal proposito, predisposta una appendice terza,
in cui il mediatore dovrà indicare, oltre che i propri
dati personali, anche la sussistenza dei requisiti
idonei per l’inserimento negli elenchi di un organismo
di mediazione; si è, in particolare, previsto che sia
espressamente indicato il titolo di studi posseduto,
ovvero l’ordine od il collegio professionale presso il
quale è iscritto; e si è, inoltre, richiesto di
specificare di avere frequentato un corso di formazione
presso un ente abilitato ai sensi dell’art.18 del d.m.
180/2010, nonché la durata del corso e la valutazione
finale.
Inoltre, si sono predisposti gli allegati 1) 2) e 3) nei
quali il mediatore assume espressamente la
responsabilità penale per le eventuali dichiarazioni non
veritiere in materia di sussistenza dei requisiti di
onorabilità, possesso dei requisiti di qualificazione e
di disponibilità per un numero di organismi non
superiore a cinque.
In particolare, con specifico riferimento alla
dichiarazione sul possesso dei requisiti, si è chiesto
espressamente di indicare: a) il titolo di studi
posseduto; b) l’iscrizione ad un ordine o collegio
professionale; c) l’esperienza nella materia dei
rapporti di consumo; d) la frequentazione di un corso di
formazione presso un ente di formazione abilitato a
svolgere l’attività di formazione dei mediatori ai sensi
dell’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010
n.180, con l’indicazione della durata e della
valutazione finale.
Preme, a questo punto, precisare che il possesso del
requisito di cui al punto d) potrà essere dichiarato,
tenuto conto della normativa prevista dal d.m. 222/2004
nonché dell’innesto normativo di cui al d.m. 180/2010,
solo ove il mediatore abbia:
·
frequentato e superato con esito positivo un percorso
formativo di durata non inferiore a 50 ore tenuto ed
attestato dall’ente di formazione accreditato presso il
Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19
del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
·
frequentato e superato con esito positivo: a) un
percorso formativo di durata non inferiore a 40 ore
tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato
presso il Ministero della Giustizia, ai sensi
dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23
luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del
direttore generale della Giustizia civile; b)
frequentato e superato con esito positivo un percorso
formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed
attestato dall’ente di formazione accreditato presso il
Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19
del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180;
·
ottenuto
l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi
dell’art.4, comma quarto, lett.a) del decreto
ministeriale 222/2004, presso l’organismo di mediazione
accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai
sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto
ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24
luglio 2006 del direttore generale della Giustizia
civile; b) frequentato e superato con esito positivo un
percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore
tenuto ed attestato dall’ente di formazione accreditato
presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli
artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010
n.180;
·
ottenuto
l’iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi
dell’art.4, comma quarto, lett.a) del decreto
ministeriale 222/2004, ovvero quale “conciliatore”
presso l’organismo di mediazione accreditato presso il
Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma
quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222,
nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale
della Giustizia civile; b) fatto riserva, ai sensi
dell’art.20, comma secondo, del decreto ministeriale
28/2010, di acquisizione dei requisiti anche formativi
previsti dal medesimo decreto ovvero avere attestato
l’avvenuto svolgimento di almeno venti procedure di
mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e
paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque
concluse con successo anche parziale, entro il termine
di scadenza di sei mesi dall’entrata in vigore del
decreto ministeriale.
·
Quest’ultimo caso, per
completezza, si verifica in applicazione della
previsione di cui all’art.20, comma secondo, del d.m.
180/2010, secondo cui i mediatori già iscritti, possono
continuare a esercitare l’attività di mediazione fino
alla scadenza dei sei mesi sopra indicato, salvo
comunicare, a mezzo dell’organismo cui è iscritto,
l’avvenuta acquisizione dei requisiti aggiuntivi.
Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle
prescrizioni di cui sopra, costituendo le stesse linee
guida cui questa direzione intende seguire al fine del
compiuto esercizio della propria attività di vigilanza
preventiva e successiva.
Roma, 4 aprile 2011
Il Direttore Generale
Maria Teresa Saragnano
Struttura di riferimento
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