A proposito del valore (legale o meramente informativo)
dei testi normativi disponibili su Internet
La
questione del valore dei testi normativi disponibili su
Internet, questione antica oramai, nel nostro Paese non
ha ancora trovato una soluzione univoca. Il nostro
ordinamento, infatti, continua a presentare regimi ben
diversi a seconda che si ragioni del livello di
produzione normativa statale o di quello regionale, e –
per quest’ultimo – che si prendano in considerazione le
singole Regioni.
La nota
distinzione tra pubblicazione delle leggi con
valore legale e pubblicazione con
valore meramente informativo (riconducibile
all’istituto della comunicazione istituzionale),
criterio prezioso per una corretta consultazione dei
testi normativi presenti sul web, non è probabilmente
ancora del tutto acquisita, pur essendo oggi ampiamente
presenti su molti siti web note che chiariscono a quale
titolo (ufficiale o divulgativo) una legge è presente on
line.
Non
aiuta a fare chiarezza il ridetto
doppio regime
presente nel nostro Paese, che vede ancora, da un lato,
a livello
statale la pubblicazione ufficiale dei
testi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
nella tradizionale forma cartacea a mezzo stampa, quindi
tutto il resto (dalla banca dati Normattiva alla
Gazzetta riprodotta sul sito del Comune di Jesi, allo
stesso sito della Gazzetta ufficiale, ai numerosi –
spesso virtuosi – siti privati) è riproduzione con
valore notiziale, cioè a fini divulgativi; dall’altro,
un mutato orientamento a livello regionale.
Alcune
Regioni
hanno, infatti, abbracciato il regime della
pubblicazione legale telematica, disponendo in via
esclusiva che i testi ufficiali delle leggi e dei
regolamenti sono quelli (e solo quelli) presenti sul BUR
in formato digitale.
Dopo la
Toscana,
che con la legge 23 aprile 2007, n. 23 ha introdotto un
nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della
Regione, disponendo innanzitutto che “Il BURT è
pubblicato esclusivamente in forma digitale, con
modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità
degli atti pubblicati” (art. 2, co. 1), anche l’Emilia-Romagna
ha seguito il medesimo percorso, con la legge 6 luglio
2009, n. 7 (“Il BURERT è redatto in forma digitale e
diffuso in forma telematica, con modalità volte a
garantirne l’autenticità, l’integrità e la
conservazione”, art. 1, co. 2).
Più di
recente, anche il
Piemonte
ha approvato un’analoga normativa (legge 12 ottobre
2010, n. 22), istituendo il Bollettino ufficiale
telematico “… redatto in forma digitale e diffuso in
forma telematica, sull’apposita sezione del sito
Internet ufficiale della Regione Piemonte, con modalità
volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la
conservazione dei documenti digitali nativi in esso
contenuti” (articolo 1, comma 2).
Si
tratta di una scelta precisa, che
le Regioni
hanno affrontato con la consapevolezza anche dei limiti
di accesso che questo tipo di pubblicazione comunque può
presentare, tanto da prevedere una serie di misure di
supporto ai cittadini (assistenza presso gli URP,
possibilità di invio di copia cartacea del BUR etc.) per
la consultazione del BUR telematico, consultazione che
resta comunque, per legge, libera e gratuita.
Come
detto, la pubblicazione legale delle norme statali è
invece saldamente ancora alla tradizionale forma della
pubblicazione a stampa: permane, dunque, l’incertezza
quando consultiamo un testo normativo presente su
Internet, ovunque e comunque esso compaia.
Il
regime della
pubblicazione ufficiale delle
leggi dello Stato
insomma non sembra registrare alcuna apertura, ed anzi
notiamo che l’art. 32 della
legge n.
69/2009
(Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile), che pone misure per la eliminazione
degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in
forma cartacea, se da un lato, dispone che dal 1°
gennaio dello scorso anno “gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale si intendono assolti con la
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” (co.
1), precisando che dal 1° gennaio di quest’anno “le
pubblicazioni in forma cartacea non hanno effetto di
pubblicità legale” (co. 5), ma solo diffusiva;
dall’altro – a scanso di equivoci, diremmo noi – ricorda
che “E’ fatta salva la pubblicità nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e i relativi effetti
giuridici, …” (co. 7).
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