Il
Milleproroghe non vìola la carta fondamentale, intatta
la norma "salva banche"
Anatocismo "ko". Infatti, per il momento non arriverà
alla Corte costituzionale la cosiddetta norma salva
banche approvata nel decreto mille proroghe.
Il Tribunale di Milano (ordinanza depositata il 4 aprile
2011) ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli
articoli 24 e 3 della Costituzione.
In barba alle numero proteste delle associazioni di
consumatori dopo l'approvazione della norma, i giudici
hanno stabilito che la prescrizione relativa ai diritti
nascenti dall'annotazione nel conto bancario inizia a
decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.
Dunque, nessuna violazione del diritto di difesa dei
correntisti né disparità di trattamento fra quelli che
hanno già chiesto la restituzione degli interessi sugli
interessi. Il Collegio ha accertato che "la norma in
esame si sottrae ai presupposti di necessità e urgenza,
necessari per giustificare il ricorso alla legislazione
mediante decreto legge, così come priva di rilevanza è
la circostanza che la disposizione trovi il suo ambito
applicativo nei contratti di conto corrente bancario,
ossia in materia estranea agli interventi urgenti
individuati con l'intitolazione del decreto legge
225/2010". Ma non solo. La disposizione, secondo il
Tribunale del Capoluogo Lombardo, passa l'esame anche
sul fronte diritto di difesa.
"Ricollegata, quindi, la norma in esame al diritto di
contestare le annotazioni incluse nel
conto corrente bancario - si legge in un passaggio
chiave dell'ordinanza - e quindi, al diritto ad
ottenerne la loro eliminazione dal conto, viene meno la
censura di illegittimità costituzionale collegata alla
affermata inesistenza del suo contenuto interpretativo,
considerato da un lato come tanto in dottrina che in
giurisprudenza fossero esistenti diversi orientamenti in
ordine alla decorrenza della prescrizione in relazione
agli effetti discendenti dall'accertata nullità delle
clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto
corrente antecedenti alla delibera C.1.C.R. del 9.2.2000
e che, dall'altro lato, la stessa sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite richiamata dalla parte
eccipiente ha precisato la decorrenza della prescrizione
limitatamente all'azione di ripetizione di indebito in
riferimento a pagamenti non dovuti, senza analizzare il
diverso piano "cartolare" della contestazione delle
annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come
nulli.
Debora Alberici cassazione.net
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