A seguito
dell'approvazione del decreto legislativo che introduce
la
mediazione nel
nostro ordinamento (con il d.lgs. 28/2010, "Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in
materia di
mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili
e commerciali"), il 21 marzo 2011, la
mediazione
obbligatoria è per entrata in vigore come espressamente
prevedeva il provvedimento legislativo differendo
l'entrata in vigore della
mediazione
obbligatoria di un anno, rispetto alla
mediaizone
facoltativa, già
in vigore dall'anno scorso. Prevista dall'art. 5 del
decreto legislativo 28/2010 (che attua l'art. 60 della
legge 69/2009), la mediazione dovrà essere esperita a
pena di improcedibilità della domanda giudiziale, in
materia condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari. È bene precisare
che, per permettere un avvio del meccanismo della
mediazione graduale, l'obbligatorietà per le
numerosissime controversie in materia di condominio e
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012. In
ogni caso, è fatta salva la possibilità, di richiedere
al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono
urgenti o comunque indilazionabili. Con la nuova
normativa, sorgerà inoltre in capo all'avvocato,
l'obbligo di informare il suo assistito della
possibilità di ricorrere alla mediazione: nel caso in
cui il difensore non adempia a quest'obbligo, il
contratto sarà annullabile sulla base di questa
violazione. Ci saranno poi incentivi fiscali (ad esempio
esenzione dall'imposta di bollo). La mediazione
facoltativa, e cioè la mediazione esperibile nel caso in
cui si controverta su diritti disposnibili, così come
prevista dall'art.2 del decreto legislativo n. 28, è già
entrata in vigore il 20 marzo 2010.
Mediazione: obbligatoria, facoltativa e demandata
La mediazione può essere obbligatoria, facoltativa e
demandata: oltre al primo caso, previsto dall'art. 5 del
decreto legislativo n. 28/2010, entrato in vigore lo
scorso 21 marzo, in cui la mediazione in alcune materie
elencate nella disposizione citata, diventa la
condizione di procedibilità della domanda giudiziale,
negli altri casi, si avrà mediazione facoltativa quando,
nelle altre controversie, diverse da quelle elencate,
verrà scelta dalle parti, a patto che si tratto sempre
di diritti disponibili. Nell'altro caso, e cioè nel caso
della mediazione demandata, è il giudice, a cui le parti
si siano già rivolte, che invita le parti al previo
tentativo di mediazione.
Che cosa è la mediazione?
Si tratta di un'attività professionale svolta da un
soggetto terzo e imparziale e finalizzata ad assistere
due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, sia
nella formulazione di una proposta per la risoluzione
della stessa. Il mediatore è la persona o le persone
fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono
la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere
di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i
destinatari del servizio medesimo.
Dove si svolge?
La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o
privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il
Ministero della giustizia e che erogano il servizio di
mediazione nel rispetto della legge, del regolamento
ministeriale e del regolamento interno di cui sono
dotati,approvato dal Ministero della giustizia.
L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è
vigilato dal Ministero della Giustizia.
Come si svolge?
La mediazione si introduce con una semplice domanda
all'organismo, contenente l'indicazione dell'organismo
investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e
delle relative ragioni. Le parti possono scegliere
liberamente l'organismo. In caso di più domande, la
mediazione si svolgerà davanti all'organismo presso cui
è stata presentata e comunicata alla controparte la
prima domanda. Una volta avviata la mediazione, il
mediatore organizza uno o più incontri mirati alla
composizione amichevole della controversia. L'accordo
raggiunto con la collaborazione del mediatore è
omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di
mancato accordo il mediatore può fare una proposta di
risoluzione della lite che le parti restano libere di
accettare o meno. In caso di insuccesso della
mediazione, nel successivo processo il giudice potrà
verificare che la scelta dell'organismo non sia stata
irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi
collegamento tra la sede dell'organismo e i fatti della
lite ovvero la residenza o il domicilio della
controparte. Il tentativo di mediazione civile ha una
durata massima stabilita dalla legge di quattro mesi,
Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla
notifica della citazione al convenuto alla prima udienza
di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di
prima udienza almeno una dello parti chieda un ulteriore
rinvio di 80 giorni. La mediazione civile consente di
svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo
rispetto all'avvio della causa in tribunale e quindi
senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.
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