Che cos’è la “cubatura”
o
volumetria?
La cubatura è il volume edificabile espresso in
metri cubi che il Piano Regolatore fissa per
ogni terreno in relazione all’estensione dello
stesso al fine di garantire uno sviluppo
armonico del territorio e la tutela della salute
degli individui.
Cosa si intende per cessione di
cubatura?
La cessione di cubatura è il contratto con il
quale il proprietario di un suolo edificabile
“cede” (in realtà non si tratta, secondo la
dottrina e la giurisprudenza prevalenti, di un
negozio traslativo) in via definitiva al
proprietario di altro suolo, in parte o per
l’intero, la sua volumetria edificabile di modo
che l’acquirente possa beneficiarne, in aggiunta
alla propria, nella costruzione di un edificio
sul proprio fondo. Il contratto, normalmente
oneroso, può essere stipulato anche a titolo
gratuito. Alla pattuizione di natura
privatistica tra i proprietari del fondo segue
la concessione da parte del Comune del titolo
abilitativo alla edificazione, che consente al
cessionario di costruire sul proprio fondo
sfruttando la maggiore volumetria acquisita.
Perché questo contratto trova riconoscimento
nell’ordinamento?
La ragione dell’ammissibilità di questa
operazione si ravvisa nel fatto che l’obiettivo
del
Piano Regolatore è quello di
individuare un indice di densità edilizia
complessiva in riferimento a ciascuna area
edificabile, ma è irrilevante chi di fatto la
utilizzi.
Quali sono i presupposti per la stipulazione del
contratto?
- I fondi devono appartenere a proprietari
diversi;
- I fondi devono essere ricompresi nella
medesima zona edilizia;
- I fondi devono avere la medesima destinazione
urbanistica;
- I fondi devono essere contigui anche se non
necessariamente confinanti ;
- Non è necessario che il
PRG
preveda espressamente la possibilità di cedere
le volumetrie tra i proprietari dei fondi
ricompresi nella zona edilizia.
Quale natura giuridica si deve riconoscere al
contratto?
- Vendita di un diritto reale immobiliare
atipico
Secondo questa tesi, la volumetria può essere
oggetto di un negozio traslativo in quanto essa
si configura come vero bene giuridico, come
utilitas del fondo avente una propria rilevanza
giuridico-economica e suscettibile di essere
oggetto di separato atto di disposizione .
Questa ricostruzione è stata oggetto di critiche
in quanto:
-sarebbe in contrasto con il principio del
numer
clausus dei
diritti reali;
-lo spazio aereo sovrastante il suolo non è un
bene autonomo rispetto al fondo su cui insiste;
-le facoltà e le utilità non possono essere
oggetto di atti di disposizione separatamente
dal diritto cui afferiscono.
Né vale, al fine di ammettere la tesi in
questione, qualificare il diritto reale come
superficie, in quanto il cessionario costruisce
sul proprio fondo e non su fondo altrui (come
accade appunto acquistando il
diritto di
superficie).
- Contratto ad effetti meramente obbligatori
La cessione di cubatura non produce alcun
effetto traslativo, ma meri effetti obbligatori,
in quanto solo il provvedimento di
autorizzazione all’edificazione legittima il
cessionario a beneficiare della maggiore
volumetria . Il
contratto
consiste nell’assunzione da parte del cedente di
una serie di impegni e precisamente:
-dell’impegno a trasferire la porzione
edificabile di
pertinenza del proprio
fondo
al cessionario;
-dell’impegno a non richiedere un permesso di
edificare per quel volume;
-dell’impegno ad agevolare (aderendo alla
richiesta ).
L’asservimento del suolo del “cedente” al
vincolo di in edificabilità si realizza solo con
l’ottenimento del
titolo abilitativo all’edificazione,
inteso come momento finale di un più articolato
procedimento amministrativo, e
non già per effetto di un negozio traslativo.
La tesi esposta porge il fianco ad una critica
di non poca rilevanza. La pattuizione intercorsa
tra i proprietari dei fondi non è, infatti,
opponibile ai terzi la, in quanto il contratto
in oggetto, non riguardando vicende relative ai
diritti reali, non rientra tra quelli
suscettibili di trascrizione. In realtà, la
giurisprudenza amministrativa, e segnatamente
alcune pronunce del Consiglio di Stato, ha
ritenuto che il vincolo di asservimento sarebbe
comunque opponibile ai terzi in quanto qualità
obiettiva del fondo che non richiede alcun
adempimento pubblicitario nei registri
immobiliari.
- Costituzione di servitù
La cessione realizza una limitazione del diritto
di utilizzazione e godimento del fondo da parte
del proprietario inquadrabile nella fattispecie
della servitù di non edificare (o
altius non
tollendi, ove la cessione sia
solo parziale), il cui peso consiste in un non
facere e in un pati.
Il titolo abilitativo dalla pubblica
amministrazione (generalmente configurato come
evento da dedursi in condizione) si pone in
rapporto di collegamento con il negozio
stipulato, in quanto la cessione prima di
permesso di costruire è valida (nonché
trascrivibile) ma inefficace, mentre il
provvedimento emesso in mancanza del negozio di
cessione è illegittimo.
La tesi, per quanto risolva il problema
dell’opponibilità ai terzi del vincolo, è stata
contestata in quanto mancherebbero gli elementi
caratteristici del
diritto di
servitù e in particolare:
-la
cessione di
cubatura
può realizzarsi anche tra fondi non contigui, in
violazione del principio praedia vicina esse
debent;
-manca l’utilitas permanente per il fondo
dominante, in quanto l’edificaizone è un
vantaggio che si esaurisce una tantum;
-la servitù non necessità di un
provvedimento
amministrativo ai fini della sua
costituzione.
Come si realizza sul piano pratico?
A seconda della tesi cui si aderisce, l’effetto
della
cessione di volumetria può realizzarsi mediante:
- Contratto di trasferimento di diritto reale
sottoposto alla condizione sospensiva del
rilascio del titolo abilitativo da parte del
Comune;
- Atto
unilaterale d’obbligo/Atto
unilaterale di asservimento
- Contratto con effetti obbligatori sottoposto
alla condizione sospensiva del rilascio del
titolo abilitativo da parte del Comune;
- Costituzione di una
servitù
di non edificare con assunzione dell’obbligo di
agevolare la richiesta del permesso di costruire
in capo al titolare del fondo dominante.
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Note
(1) In tal senso,
TAR Sicilia,
Catania, n. 4113/2010: “La
legittimità della cessione di cubatura, ai fini
dello sfruttamento della cubatura ceduta in un
progetto edilizio da parte dell'acquirente, è
legata a due condizioni e cioè la omogeneità
dell'area territoriale entro la quale si trovano
i due terreni (cedente la cubatura e ricevente
la cubatura oggetto del contratto) e la
contiguità dei due fondi. Il secondo requisito
non è inteso dalla giurisprudenza come una
condizione fisica (ossia contiguità
territoriale), ma giuridica e viene a mancare
quando tra i fondi sussistano una o più aree
aventi destinazioni urbanistiche incompatibili
con l'edificazione. In altri termini, è
necessario che le stesse aree siano se non
contigue almeno significativamente vicine, non
potendosi accomunare sotto un regime urbanistico
unitario aree ricadenti in zone urbanistiche non
omogenee.”
(2) La Cassazione, nella sentenza 20623 del
2009, seppur incidentalmente ha negato alla
cessione di cubatura la natura di contratto
traslativo di diritto reale.
(3) In tal senso,
TAR Sicilia,
Catania, n. 4113/2010: “La
cubatura che un terreno esprime o possiede può
essere alienata o ceduta indipendentemente dalla
alienazione o dalla cessione del terreno
medesimo, a determinate condizioni. Questo
perché la cubatura (ossia la possibilità di
edificare un determinato volume edilizio), pur
se intrinsecamente collegata al terreno che la
esprime, costituisce una utilità separata da
questo, autonomamente valutabile e con una
propria commerciabilità e patrimonialità. L’area
dalla quale la cubatura è stata sottratta
diviene, per quella parte di cubatura alienata,
inedificabile. La legittimità della cessione di
cubatura, ai fini dello sfruttamento della
cubatura ceduta in un progetto edilizio da parte
dell'acquirente, è legata a due condizioni e
cioè la omogeneità dell'area territoriale entro
la quale si trovano i due terreni (cedente la
cubatura e ricevente la cubatura oggetto del
contratto) e la contiguità dei due fondi”.
(4) In tal senso,
Cass. Civ.
sez. II, 2° settembre 2009, n. 20623,
nella cui massima si legge che “Nella
cessione di cubatura si è in presenza di una
fattispecie a formazione progressiva in cui
confluiscono, sul piano dei presupposti,
dichiarazioni private nel contesto di un
procedimento di carattere amministrativo; a
determinare il trasferimento di cubatura, tra le
parti e nei confronti dei terzi, é
esclusivamente il provvedimento concessorio,
discrezionale e non vincolato, che, a seguito
della rinuncia del cedente, può essere emanato
dall'ente pubblico a favore del cessionario, non
essendo configurabile tra le parti un contratto
traslativo. Ne consegue che, qualora il cedente,
con la stipulazione dell'atto unilaterale di
vincolo avente come destinatario immediato la
p.a., si sia prestato al compimento di tutti gli
atti necessari per far ottenere al cessionario
la concessione per una volumetria maggiore, il
mancato rilascio della concessione edilizia
maggiorata determina l'inefficacia del negozio
concluso dai proprietari dei fondi limitrofi e
non già la sua risoluzione per inadempimento del
cedente.”
(5) Si veda sul punto
TAR Lombardia,
Brescia, n. 24 del 2006: “Presupposto
indefettibile della cessione di cubatura è
l'adesione del cedente, che può essere
manifestata o sottoscrivendo l'istanza o il
progetto del cessionario, o rinunciando alla
propria cubatura a favore di questi, o
notificando al Comune tale sua volontà, mentre
il vincolo di asservimento a carico ed a favore
del fondo sorge, sia per le parti sia per i
terzi, solo per effetto del rilascio della
concessione edilizia, che legittima lo jus
aedificandi del cessionario”. |