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Il contratto preliminare di preliminare- A cura della Dott.ssa Rita Marsico-Giuristi e diritto.it

 

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Nonostante la scarna disciplina che il nostro codice civile riserva al c.d. contratto preliminare, rileva sottolineare, di contro, l’imprescindibilità da cui è connotato, soprattutto, alla luce della prassi commerciale e immobiliare. Tale contratto, caratterizzato per essere un contratto ad effetti obbligatori, trova la sua ratio nel consentire alle parti, detti promissari, di accordarsi su tutti gli elementi costitutivi del futuro contratto definitivo, oggetto del preliminare.

Orbene, non meno frequente, nella prassi, risulta essere il c.d. contratto preliminare di preliminare, in virtù del quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto preliminare.

Alcuni esempi potrebbero rinvenirsi nei contratti stipulati con il consumatore, alla stregua dei quali si ritiene più conforme agli scopi protettivi del contraente debole ponderare al meglio le scelte operate da quest’ultimo nei confronti della controparte avente maggiore potere contrattuale e, dunque, favorire la possibilità di fattispecie a formazione progressiva, come quella del contratto preliminare di preliminare.

 

Allo stesso modo si può pensare alle ipotesi, molto frequenti nella prassi, in cui le agenzie immobiliari propongono alle parti di sottoscrivere una promessa di stipulare un successivo preliminare. In tali ultime ipotesi, la prima promessa ha natura “aperta”, vale a dire suscettibile di essere revocata in virtù del c.d. ius poenitendi.

Il secondo preliminare, invece, ha natura “chiusa”, con ciò risultando irrevocabile per le parti e, dunque, in caso di inadempimento costituito dalla mancata stipula del contratto definitivo da uno dei promissari, si darà luogo all’esperibilità dell’azione costituiva ex art. 2932 c.c. ovvero a quella di risoluzione del contratto stesso, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Ma vi è di più. Non è mancato chi, sia in dottrina che in giurisprudenza, si è interrogato sulla validità del contratto preliminare e, soprattutto, sulla esistenza di una effettiva causa in concreto esistente in capo allo stesso.

Ad avallare il predetto indirizzo è intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione del 2 aprile 2009, n. 8038, l’unica in tema di contratto preliminare di preliminare e nella quale viene sancita la nullità dello stesso per difetto di causa.

Afferma, infatti, la Corte Suprema che “il contratto in virtù del quale le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto ad effetti obbligatori è nullo per difetto di causa, non essendo meritevole di tutela l’interesse di obbligarsi ad obbligarsi, in quanto produttivo di una inutile complicazione…L’art. 2932 c.c., instaura un diretto e necessario collegamento strumentale tra il contratto preliminare e quello definitivo, destinato a realizzare effettivamente il risultato perseguito dalle parti. Riconoscere come possibile funzione del primo anche quella di obbligarsi ad obbligarsi a ottenere quell’effetto, darebbe luogo ad un’inconcludente superfetazione, non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.

Attesa, dunque,nella giurisprudenza di legittimità, la negazione di qualsivoglia utilità ascrivibile al contratto di preliminare di preliminare, una parte minoritaria della dottrina ne sancisce, invece, validità tout court. Detta ammissibilità è giustificata dal fatto che nulla presupporrebbe un giudizio negativo da parte dell’ordinamento giuridico di meritevolezza su ciò che viene configurato come mero impegno provvisorio tra le parti, che riservano ad un futuro contratto la completa e definitiva regolamentazione dell’affare. Inoltre, il fatto stesso che un contratto di tal genere venga concluso, dimostra l’esistenza di un effettivo interesse, il quale non viola alcuna norma imperativa, né ricavabile da disposizione legislativa e né desumibile dal sistema, con ciò dando conforto sia al principio di conservazione del contratto che alla rilevanza sempre più pregnante che assume la causa in concreto dell’operazione negoziale.

 

 

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